Art. 4. Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale 1. In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonche' delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centroorientale (P.E.C.O.) e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne nei casi in cui risulti piu' conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia piu' opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo nazionale, gia' attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari. 2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i seguenti compiti di: a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, d'intesa con la Confererza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti; b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale. 4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.