Art. 4. 
 
     Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale 
 
  1. In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel
rispetto degli indirizzi del Ministro per le  politiche  agricole,  i
compiti di esecuzione delle  forniture  dei  prodotti  agroalimentari
disposte  dalla  Unione  europea  per  gli  aiuti  alimentari  e   la
cooperazione economica con altri Paesi, nonche' delle  operazioni  di
provvista e di acquisto  sul  mercato  interno  e  internazionale  di
prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte  necessarie  e
di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla
collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari  dei  suddetti
prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centroorientale  (P.E.C.O.)  e
le repubbliche dell'ex Unione  Sovietica,  tranne  nei  casi  in  cui
risulti piu' conveniente procedere ad acquisti in loco nei  Paesi  in
via  di  sviluppo,   oppure   sia   piu'   opportuno   avvalersi   di
organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri  compiti,  di
rilievo nazionale,  gia'  attribuiti  all'AIMA  da  specifiche  leggi
nazionali o da regolamenti comunitari. 
  2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia  svolge,  nel
rispetto degli indirizzi del Ministro per le  politiche  agricole,  i
seguenti compiti di: 
  a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare,  d'intesa  con
la Confererza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere  comparti  in
situazioni contingenti, per periodi  temporalmente  circoscritti,  al
fine di  riassorbire  la  temporanea  sovracapacita'  produttiva  per
ristabilire  l'equilibrio  del  mercato  stesso,   provvedendo   alla
successiva collocazione dei prodotti; 
  b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari  disposte
dallo Stato italiano, anche in conformita' ai  programmi  annualmente
stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni
assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi. 
  3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro
della prevenzione delle violazioni in  danno  ai  fondi  nazionali  e
comunitari,  l'Agenzia  e  il  Ministero  delle  finanze  collaborano
congiuntamente nel  caso  in  cui  i  prodotti  agroalimentari  siano
destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale. 
  4. L'Agenzia presenta annualmente  al  Ministro  per  le  politiche
agricole, che ne informa il Parlamento, una relazione  sull'attivita'
svolta, contenente l'ammontare delle somme  erogate  e  l'indicazione
degli interventi effettuati.