Art. 5 
 
            Gestione degli interventi e aiuti comunitari 
 
  1. Nella qualita' di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove
l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a  tal  fine
verifica la conformita' e i tempi delle procedure  istruttorie  e  di
controllo  seguite  dagli   organismi   pagatori   ed   effettua   il
monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai  sensi  del
regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative  norme  di  attuazione  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle  funzioni
svolte  dagli  organismi  pagatori  si  applicano,  su   segnalazione
dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 112. 
  3. In mancanza dell'istituzione o  nelle  more  del  riconoscimento
dell'organismo  pagatore  da  parte  delle  regioni,  l'Agenzia  puo'
avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali,  ai
sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 
1663/95, per lo svolgimento delle  funzioni  relative  alla  gestione
degli aiuti e degli  interventi  derivanti  dalla  politica  agricola
comune. 
  4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al  presente
decreto legislativo, ivi compresi i  controlli  preventivi  integrati
effettuati  mediante  telerilevamento,   previsti   dalla   normativa
comunitaria, l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonche'  l'AIMA
in liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del  decreto
legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,  dei  servizi  del   Sistema
informativo  agricolo  nazionale  (SIAN),  sulla  base  di   apposite
convenzioni, tenuto  conto,  sentita  l'autorita'  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione, di quanto disposto  dall'articolo  6,
commi 2 e 3, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  in
materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso  ai
dati ed alle informazioni resi disponibili dalla rete unitaria  delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo  15,  comma  1,  della
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione  europea  dei
pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri gli  organismi
pagatori,   nonche',   in    qualita'    di    organismo    pagatore,
l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione  dei  pagamenti
stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla  Comunita'
alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte  mediante
assegnazione  all'apposito  conto  corrente  di  tesoreria  intestato
"Ministero del tesoro-FEOGA", da parte del Ministero del tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, dei fondi  occorrenti.  In
caso di correzioni  finanziarie  negative  comunque  imputabili  agli
organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,  su  segnalazione  del
Minstro  per  le  politiche  agricole,   stabilisce,   in   sede   di
ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre. 
  6. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato, previa espressa  motivata  richiesta  degli
organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli  stessi
anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far
fronte  alle  esigenze   di   pagamento   degli   aiuti   comunitari.
Nell'effettuare  le  anticipazioni,  il  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, tiene conto  dell'avvenuta
utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi
previsti dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto sono inseriti
nella tabella A,  allegata  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,
istitutiva del sistema di tesoreria unica. 
  7. I servizi e organismi pagatori di cui all'articolo 3,  comma  3,
possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento
dell'Agenzia quale organismo pagatore. 
 
           Note all'art. 5:
            -  Si  trascrive  il  comma 3,   dell'art. 5, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
            "3. In casi  di  assoluta  urgenza,  non  si  applica  la
          procedura  di  cui  al  comma 1 e il Consiglio dei Ministri
          puo' adottare il provvedimento di   cui al   comma 2,    su
          proposta    del Presidente  del Consiglio  dei Ministri, di
          concerto con il Ministro competente.  Il  provvedimento  in
          tal    modo   adottato   ha   immediata esecuzione   ed  e'
          immediatamente comunicato rispettivamente  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra  lo Stato,  le regioni  e  le
          province    autonome di   Trento e  di Bolzano,  di seguito
          denominata ''Conferenza  Statoregioni'' e  alla  Conferenza
          Statocitta'  o autonomie locali allargata ai rappresentanti
          delle  comunita' montane,   che ne   possono chiedere    il
          riesame,  nei termini e con gli effetti previsti  dall'art.
          8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            -  Si   trascrive il testo  del punto 4 dell'allegato  al
          regolamento (CE) n. 1663/95 (Linee direttrici per i criteri
          per il riconoscimento degli organismi pagatori):
            "4.   La funzione   di autorizzare    e/o  il    servizio
          tecnico   possono essere delegati  in tutto  o in parte  ad
          altri     organismi  sempreche'  soddisfino   le   seguenti
          condizioni:
            i)  I  compiti  e gli obblighi di questi altri organismi,
          segnatamente per  il  controllo   e   la    verifica    del
          rispetto   della   normativa comunitaria, vanno chiaramente
          definiti.
            ii) Gli organismi  dispongono di sistemi  efficaci    per
          garantire  di  poter  espletare  i compiti loro affidati in
          maniera soddisfacente.
            iii)    Gli    organismi    confermano     esplicitamente
          all'organismo  pagatore che sono  in grado  di espletare  i
          compiti  suddetti e  illustrano i mezzi utilizzati.
            iv)     L'organismo     pagatore     viene      informato
          regolarmente      e  tempestivamente  dei    risultati  dei
          controlli effettuati di  modo che sia   sempre    possibile
          tener  conto  dell'adeguatezza  dei  controlli stessi prima
          di trattare una   domanda. Il lavoro svolto    deve  essere
          descritto    dettagliatamente    in    una  relazione   che
          accompagna  ogni domanda  o, se  del caso,  gruppo  o serie
          di  domande,    e  che    copre  un'intera   campagna.   La
          relazione  deve  essere  accompagnata da  un attestato   di
          ammissibilita'    delle domande   accolte e   della natura,
          dell'obiettivo e dei limiti del  lavoro svolto. Nel caso di
          controlli materiali    o  amministrativi    riguardanti  un
          campione  di  domande, le domande selezionate devono essere
          identificate,  deve   essere   descritto   il   metodo   di
          campionamento  nonche'  i risultati di tutte le ispezioni e
          le    misure   adottate   rispetto   a     discordanze    e
          irregolarita'  riscontrate.   I   documenti  giustificativi
          presentati    all'organismo  pagatore     devono     essere
          sufficienti    per   garantire   che sono  stati effettuati
          tutti  i  controlli necessari   sull'ammissibilita'   delle
          domande autorizzate.
            v)    Qualora  i    documenti    relativi  alle   domande
          autorizzate e  ai controlli effettuati  vengano  conservate
          da  altri  organismi, questi ultimi e  l'organismo pagatore
          devono   mettere a  punto    procedure  che  consentano  di
          registrare  l'ubicazione  di tutti i documenti pertinenti a
          pagamenti  specifici e  di  metterli   a   disposizione  ai
          fini     di  controllo  presso  gli  uffici  dell'organismo
          pagatore a richiesta delle persone e degli   organismi  che
          di  norma  hanno    il  diritto  d'ispezione tali documenti
          ovvero:
            il personale dell'organismo che si occupa della domanda;
               il servizio di controllo interno dell'organismo;
            l'organismo che   certifica  la  dichiarazione    annuale
          dell'organismo pagatore;
               funzionari designati dall'Unione europea".
            -  Si    trascrive  il   testo dell'art. 15   del decreto
          legislativo 30 aprile   1998, n.   173  (Disposizioni    in
          materia  di contenimento  dei costi di produzione e per  il
          rafforzamento  strutturale delle imprese agricole,  a norma
          dell'art.  55,  commi 14  e  15,  della legge  27  dicembre
          1997, n. 449):
            "Art.    15 (Servizi   di interesse  pubblico).  - 1.  Il
          SIAN,  quale strumento  per   l'esercizio  delle   funzioni
          di  cui   al  decreto legislativo 4  giugno 1997,  n.  143,
          ha  caratteristiche    unitarie  ed integrate     su   base
          nazionale     e   si     avvale      dei    servizi      di
          interoperabilita'  e    delle  architetture di cooperazione
          previste  dal  progetto    della    rete    unitaria  della
          pubblica   amministrazione.  Il Ministero per  le politiche
          agricole  e gli  enti e le  agenzie dallo stesso  vigilati,
          le   regioni e   gli   enti locali,    nonche'  le    altre
          amministrazioni  pubbliche    operanti a   qualsiasi titolo
          nel comparto agricolo e  agroalimentare, hanno l'obbligo di
          avvalersi dei servizi messi   a  disposizione    dal  SIAN,
          intesi  quali   servizi di  interesse pubblico,  anche  per
          quanto       concerne     le     informazioni     derivanti
          dall'esercizio  delle    competenze regionali e degli  enti
          locali  nelle  materie      agricole,    forestali       ed
          agroalimentari.      Il   SIAN     e' interconnesso,     in
          particolare,    con  l'anagrafe   tributaria  del Ministero
          delle  finanze,  i nuclei  antifrode  specializzati   della
          Guardia di finanza e  dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto
          nazionale  della    previdenza    sociale,   le   camere di
          commercio,   industria    ed  artigianato,  secondo  quanto
          definito dal comma 4.
            2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e'
          unificato  con  i  sistemi  informativi di cui all'art. 24,
          comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art.  01
          della  legge  28  marzo  1997, n. 81, ed   integrato con  i
          sistemi  informativi regionali.  Allo stesso  e' trasferito
          l'insieme  delle strutture organizzative, dei  beni,  delle
          banche  dati, delle   risorse hardware, software e di  rete
          dei sistemi di cui   all'art. 01   della legge    28  marzo
          1997,    n. 81,  senza oneri amministrativi. In  attuazione
          della  normativa comunitaria,  il SIAN assicura, garantendo
          la necessaria riservatezza    delle  informazioni,  nonche'
          l'uniformita' su base  nazionale dei controlli obbligatori,
          i   servizi  necessari  alla  gestione,  da    parte  degli
          organismi pagatori e delle regioni e degli  enti    locali,
          degli   adempimenti  derivanti  dalla  politica    agricola
          comune,   connessi    alla  gestione    dei    regimi    di
          intervento  nei diversi   settori produttivi ivi inclusi  i
          servizi per la gestione e  l'aggiornamento  degli  schedari
          oleicolo e viticolo.
            3.  Il  SIAN e' interconnesso   con i sistemi informativi
          delle camere di   commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura,  al  fine  di fornire all'ufficio del registro
          delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
          della  Repubblica    7  dicembre 1995, n. 581, gli elementi
          informativi necessari alla  costituzione  ed  aggiornamento
          del  Repertorio   economico   amministrativo   (REA).   Con
          i    medesimi regolamenti, di cui   all'art. 14,  comma  3,
          sono   altresi' definite le modalita' di  fornitura al SIAN
          da  parte  delle   camere      di   commercio,   industria,
          artigianato  e   agricoltura,  delle informazioni  relative
          alle imprese del comparto agroalimentare.
            4.  Con apposita  convenzione le  amministrazioni di  cui
          ai   commi precedenti    definiscono  i    termini    e  le
          modalita'    tecniche  per    lo  scambio    dei      dati,
          attraverso    l'adozione    di      un    protocollo     di
          interscambio  dati.  Il sistema automatico  di interscambio
          dei  dati  e'  attuato  secondo  modalita'  in  grado    di
          assicurare   la   salvaguardia  dei  dati  personali  e  la
          certezza delle operazioni effettuate,  garantendo  altresi'
          il     trasferimento  delle    informazioni  in    ambienti
          operativi  eterogenei,    nel    pieno     rispetto   della
          pariteticita'  dei  soggetti coinvolti.
            5.  Lo  scambio di dati tra  i sistemi informativi di cui
          al presente articolo, finalizzato   al perseguimento  delle
          funzioni  istituzionali nelle   pubbliche   amministrazioni
          interessate,    non    costituisce violazione  del  segreto
          d'ufficio.
            6.    All'onere derivante   dall'attuazione del  presente
          articolo  si fara' fronte nei limiti  delle  autorizzazioni
          di   spesa   all'uopo   recate  da  appositi  provvedimenti
          legislativi".
            - Si trascrivono i commi 2  e 3 dell'art. 6  del  decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato, le regioni e le  province
          autonome  di Trento  e Bolzano   ed unificazione,   per  le
          materie    ed   i   compiti   di interesse   comune   delle
          regioni,  delle province e  dei comuni,  con la  Conferenza
          Statocitta'  ed autonomie locali):
            "2.  La Conferenza  Statoregioni approva   protocolli  di
          intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  anche  ai fini della  costituzione di  banche
          dati sulle  rispettive attivita', accessibili   sia   dallo
          Stato   che  dalle  regioni e  dalle  province autonome. Le
          norme  tecniche ed i criteri di  sicurezza per l'accesso ai
          dati ed alle informazioni  sono  stabiliti  di  intesa  con
          l'Autorita'     per     l'informatica     nella    pubblica
          amministrazione.
            3. I protocolli d'intesa di cui   al comma  2  prevedono,
          altresi',  le  modalita'  con  le  quali  le  regioni  e le
          province autonome si avvalgono della  rete  unitaria  delle
          pubbliche  amministrazioni e dei servizi di trasporto e  di
          interoperabilita'   messi a disposizione  dai gestori, alle
          condizioni contrattuali previste  ai  sensi  dell'art.  15,
          comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            -  Si trascrive   il comma 1 dell'art. 15 della  legge 15
          marzo 1997, n. 59  (Delega al Governo per  il  conferimento
          di  funzioni    e compiti alle  regioni  ed   enti  locali,
          per  la   riforma  della  pubblica amministrazione e per la
          semplificazione amministrativa):
            "Art.  15. -   1. Al   fine della    realizzazione  della
          rete unitaria delle pubbliche amministrazioni,  l'Autorita'
          per   l'informatica  nella  pubblica  amministrazione    e'
          incaricata,   per soddisfare   esigenze  di  coordinamento,
          qualificata  competenza  e    indipendenza  di giudizio, di
          stipulare, nel rispetto delle vigenti  norme in materia  di
          scelta  del  contraente,   uno o  piu'  contrattiquadro con
          cui   i prestatori   dei servizi   e   delle      forniture
          relativi      al      trasporto         dei      dati     e
          all'interoperabilita'  si  impegnano  a    contrarre    con
          le  singole amministrazioni alle condizioni ivi  stabilite.
          Le  amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n.   39, in relazione    alle
          proprie  esigenze,  sono  tenute    a  stipulare  gli  atti
          esecutivi    dei  predetti  contrattiquadro.  Gli      atti
          esecutivi  non sono   soggetti   al  parere  dell'Autorita'
          per  l'informatica  nella pubblica amministrazione  e,  ove
          previsto,    del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
          ricomprese tra quelle di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto    legislativo  12  febbraio    1993,  n. 39, hanno
          facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente
          comma".

             -  Si  trascrive  la  tabella  A, allegata alla legge 29
          ottobre  1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria
          unica per enti ed organismi pubblici):

                                                           "Tabella A

             Province.
             Comuni,   con   esclusione  di  quelli  con  popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti.
             Consorzi  e associazioni tra regioni, province e comuni,
          con   popolazione   complessiva   non  inferiore  a  10.000
          abitanti.
             Comunita'  montane,  con popolazione complessiva montana
          non inferiore a 10.000 abitanti.
             Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
             Enti parchi nazionali.
             Cassa integrativa personale telefonico statale.
             Consorzio del porto di Bari.
             Ente  per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione
          fondiaria in Puglia e Lucania.
             Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione
          di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
             Gestioni governative ferroviarie.
             Istituto   di  studi  per  la  programmazione  economica
          (ISPE). Istituto nazionale per il commercio estero.
             Croce rossa italiana.
             Camere    di   commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura.
             Istituti  autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici
          per l'edilizia residenziale.
             Istituto  nazionale  per  lo  studio  della  congiuntura
          (ISCO).
             Commissione   nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa
          (CONSOB).
             Azienda  autonoma  di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale.
             Istituto   di   vigilanza  sulle  assicurazioni  private
          (ISVAP).
             Istituto centrale di statistica (ISTAT).
             Aziende      regionalizzate,      provincializzate     e
          municipalizzate  e aziende e consorzi fra regioni, province
          e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.
             Istituto nazionale di fisica nucleare.
             Consiglio nazionale delle ricerche.
             Comitato  nazionale  per  le  ricerche e per lo sviluppo
          dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).
             Aereo club d'Italia.
             Club alpino italiano.
             Registro aeronautico italiano.
             Universita'     statali,    istituti    di    istruzione
          universitaria,   istituti   per   il  diritto  allo  studio
          universitario e istituti per lo studio universitario.
             Enti   autonomi  lirici  ed  istituzioni  concertistiche
          assimilate.
             Ente nazionale corse al trotto.
             Ente nazionale italiano turismo.
             Ente nazionale sementi elette.
             Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
             Ente nazionale per le strade.
             Ente nazionale per il cavallo italiano.
             Istituto elettrotecnico nazionale ''Galileo Ferraris'' -
          Torino.
             Istituto   nazionale   di   studi   ed   esperienze   di
          architettura navale (Vasca navale).
             Istituto nazionale della nutrizione.
             Istituto nazionale economia agraria.
             Istituto nazionale di geofisica.
             Istituto nazionale di ottica.
             Jockey club d'Italia.
             Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
             Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
             Stazione zoologica ''Antonio Dohrn'' - Napoli.
             Societa' degli Steeplechases d'Italia.
             Enti regionali di sviluppo agricolo.
             Istituti zooprofilattici sperimentali.
             Istituti sperimentali agrari.
             Stazioni sperimentali per l'industria.
             Enti provinciali per il turismo.
             Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
             Aziende di promozione turistica.
             Automobile  club d'Italia e Automobile clubs provinciali
          e locali.
             Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
             Ente acquedotti siciliani.
             Ente autonomo acquedotto pugliese.
             Ente autonomo del Flumendosa.
             Ente  autonomo  per  la  bonifica,  l'irrigazione  e  la
          valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia,
          Siena e Terni.
             Ente ospedaliero ''Policlinico San Matteo'' - Pavia.
             Istituto  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico
          ''Saverio De Bellis'' - Castellana Grotte.
             Istituto   centrale   per   la   ricerca  scientifica  e
          tecnologica applicata alla pesca marittima.
             Istituto di biologia della selvaggina.
             Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
             Istituto ''Giannina Gaslini'' - Genova.
             Istituto  nazionale per lo studio e la cura dei tumori -
          Milano.
             Istituto  scientifico per lo studio e la cura dei tumori
          - Genova.
             Istituto   nazionale   di  riposo  e  cura  per  anziani
          ''Vittorio Emanuele II'' - Ancona.
             Istituto neurologico ''Carlo Besta'' - Milano.
             Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
             Istituto  per lo sviluppo della formazione professionale
          dei lavoratori.
             Ospedale maggiore - Milano.
             Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
             Istituti   regionali   di   ricerca,  sperimentazione  e
          aggiornamento educativo (IRRSAE).
             Centro europeo dell'educazione (CEDE).
             Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
             Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
             Ente zona industriale di Trieste.
             Istituto agronomico per l'Oltremare.
             Istituto nazionale per le conserve alimentari.
             Istituto nazionale di alta matematica.
             Ente siciliano di elettricita'.
             Consorzio dell'Adda.
             Consorzio del Ticino.
             Consorzio dell'Oglio.
             Consorzio idrovia Padova-Venezia.
             Ospedale   per   l'infanzia  e  ''Pie  fondazioni  Burlo
          Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi'' - Trieste.
             Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
             Federazioni sportive nazionali.
             Ospedale oncologico - Bari.
             Consorzio  obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
          sviluppo  dell'area  per la ricerca scientifica e tecnogica
          della provincia di Trieste.
             Lega navale italiana.
             Istituto papirologico ''Girolamo Vitelli''.
             Centro sperimentale di cinematografia.
             Ente teatrale italiano.
             Ente  autonomo  ''Esposizione  triennale  internazionale
          delle    arti   decorative   ed   industriali   moderne   e
          dell'architettura moderna'' di Milano.
             Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
             Ente autonomo ''La Biennale di Venezia''.
             Ente  per  il  Museo  nazionale  della  scienza  e della
          tecnica ''Leonardo da Vinci'' in Milano.
             Accademia nazionale dei Lincei.
             Istituto italiano di medicina sociale.
             Istituto nazionale del dramma antico.
             Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
             Istituto italoafricano.
             Comitato per l'intervento nella SIR.
             Comitato di liquidazione EAGAT.
             Consorzi di bonifica.
             Agenzia spaziale italiana.
             Fondo    gestioni   istituti   contrattuali   lavoratori
          portuali. Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).
             Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)".