Art. 5 Gestione degli interventi e aiuti comunitari 1. Nella qualita' di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni. 2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni, l'Agenzia puo' avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune. 4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonche' l'AIMA in liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni resi disponibili dalla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri gli organismi pagatori, nonche', in qualita' di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunita' alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato "Ministero del tesoro-FEOGA", da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Minstro per le politiche agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre. 6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica. 7. I servizi e organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore.
Note all'art. 5: - Si trascrive il comma 3, dell'art. 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata ''Conferenza Statoregioni'' e alla Conferenza Statocitta' o autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Si trascrive il testo del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95 (Linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori): "4. La funzione di autorizzare e/o il servizio tecnico possono essere delegati in tutto o in parte ad altri organismi sempreche' soddisfino le seguenti condizioni: i) I compiti e gli obblighi di questi altri organismi, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, vanno chiaramente definiti. ii) Gli organismi dispongono di sistemi efficaci per garantire di poter espletare i compiti loro affidati in maniera soddisfacente. iii) Gli organismi confermano esplicitamente all'organismo pagatore che sono in grado di espletare i compiti suddetti e illustrano i mezzi utilizzati. iv) L'organismo pagatore viene informato regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati di modo che sia sempre possibile tener conto dell'adeguatezza dei controlli stessi prima di trattare una domanda. Il lavoro svolto deve essere descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o, se del caso, gruppo o serie di domande, e che copre un'intera campagna. La relazione deve essere accompagnata da un attestato di ammissibilita' delle domande accolte e della natura, dell'obiettivo e dei limiti del lavoro svolto. Nel caso di controlli materiali o amministrativi riguardanti un campione di domande, le domande selezionate devono essere identificate, deve essere descritto il metodo di campionamento nonche' i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate rispetto a discordanze e irregolarita' riscontrate. I documenti giustificativi presentati all'organismo pagatore devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari sull'ammissibilita' delle domande autorizzate. v) Qualora i documenti relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservate da altri organismi, questi ultimi e l'organismo pagatore devono mettere a punto procedure che consentano di registrare l'ubicazione di tutti i documenti pertinenti a pagamenti specifici e di metterli a disposizione ai fini di controllo presso gli uffici dell'organismo pagatore a richiesta delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto d'ispezione tali documenti ovvero: il personale dell'organismo che si occupa della domanda; il servizio di controllo interno dell'organismo; l'organismo che certifica la dichiarazione annuale dell'organismo pagatore; funzionari designati dall'Unione europea". - Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449): "Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4. 2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. 3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare. 4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti. 5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi". - Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali): "2. La Conferenza Statoregioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. I protocolli d'intesa di cui al comma 2 prevedono, altresi', le modalita' con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Si trascrive il comma 1 dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "Art. 15. - 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o piu' contrattiquadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilita' si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contrattiquadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma". - Si trascrive la tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici): "Tabella A Province. Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Consorzi e associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti. Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti. Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici. Enti parchi nazionali. Cassa integrativa personale telefonico statale. Consorzio del porto di Bari. Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como. Gestioni governative ferroviarie. Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE). Istituto nazionale per il commercio estero. Croce rossa italiana. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia residenziale. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO). Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB). Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP). Istituto centrale di statistica (ISTAT). Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici. Istituto nazionale di fisica nucleare. Consiglio nazionale delle ricerche. Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA). Aereo club d'Italia. Club alpino italiano. Registro aeronautico italiano. Universita' statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario. Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Ente nazionale corse al trotto. Ente nazionale italiano turismo. Ente nazionale sementi elette. Ente nazionale per la cellulosa e la carta. Ente nazionale per le strade. Ente nazionale per il cavallo italiano. Istituto elettrotecnico nazionale ''Galileo Ferraris'' - Torino. Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale). Istituto nazionale della nutrizione. Istituto nazionale economia agraria. Istituto nazionale di geofisica. Istituto nazionale di ottica. Jockey club d'Italia. Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici. Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. Stazione zoologica ''Antonio Dohrn'' - Napoli. Societa' degli Steeplechases d'Italia. Enti regionali di sviluppo agricolo. Istituti zooprofilattici sperimentali. Istituti sperimentali agrari. Stazioni sperimentali per l'industria. Enti provinciali per il turismo. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Aziende di promozione turistica. Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali. Consorzio canale Milano-Cremona-Po. Ente acquedotti siciliani. Ente autonomo acquedotto pugliese. Ente autonomo del Flumendosa. Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. Ente ospedaliero ''Policlinico San Matteo'' - Pavia. Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ''Saverio De Bellis'' - Castellana Grotte. Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. Istituto di biologia della selvaggina. Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma. Istituto ''Giannina Gaslini'' - Genova. Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano. Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova. Istituto nazionale di riposo e cura per anziani ''Vittorio Emanuele II'' - Ancona. Istituto neurologico ''Carlo Besta'' - Milano. Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Ospedale maggiore - Milano. Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE). Centro europeo dell'educazione (CEDE). Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP). Consorzio per la zona agricola industriale di Verona. Ente zona industriale di Trieste. Istituto agronomico per l'Oltremare. Istituto nazionale per le conserve alimentari. Istituto nazionale di alta matematica. Ente siciliano di elettricita'. Consorzio dell'Adda. Consorzio del Ticino. Consorzio dell'Oglio. Consorzio idrovia Padova-Venezia. Ospedale per l'infanzia e ''Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi'' - Trieste. Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Federazioni sportive nazionali. Ospedale oncologico - Bari. Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnogica della provincia di Trieste. Lega navale italiana. Istituto papirologico ''Girolamo Vitelli''. Centro sperimentale di cinematografia. Ente teatrale italiano. Ente autonomo ''Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna'' di Milano. Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma. Ente autonomo ''La Biennale di Venezia''. Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica ''Leonardo da Vinci'' in Milano. Accademia nazionale dei Lincei. Istituto italiano di medicina sociale. Istituto nazionale del dramma antico. Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente. Istituto italoafricano. Comitato per l'intervento nella SIR. Comitato di liquidazione EAGAT. Consorzi di bonifica. Agenzia spaziale italiana. Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali. Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV). Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)".