Art. 6. 
 
                              Personale 
 
  1. A decorrere dalla  data  di  approvazione  del  regolamento  del
personale dell'Agenzia, il personale in  servizio  presso  l'AIMA  e'
trasferito, con uno o piu' decreti  del  Ministro  per  le  politiche
agricole, nei limiti della dotazione organica  fissata,  all'Agenzia,
secondo criteri e procedure determinati dal Ministro per le politiche
agricole, di  concerto  con  il  Ministro  della  funzione  pubblica,
sentite le organizzazioni sindacali, previa domanda dell'interessato. 
  2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente  dall'Agenzia  e'
disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni. L'istituzione di fondi  di
previdenza e' disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 
124, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. Al personale trasferito all'Agenzia si applica  quanto  previsto
dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80.  Tale
personale mantiene l'anzianita' e le posizioni giuridiche maturate. 
  4. Il personale dell'AIMA non trasferito all'Agenzia ai  sensi  del
comma  1,  e'  trasferito  alle  regioni  con  le  relative   risorse
finanziarie,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,   del   decreto
legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  con  le  procedure  di   cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo  1997,  n.  59.  Al
personale non trasferito alle regioni si applica  l'articolo  35  del
citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  5.  In  sede  di  prima  applicazione,  l'Agenzia  puo'   conferire
incarichi dirigenziali, ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato  dal  decreto
legislativo n. 80 del 1998, con contratti di diritto privato a  tempo
determinato, a personale di particolare e documentata  qualificazione
professionale, non presente nell'organico dell'AIMA,  in  numero  non
superiore a 10 unita'. 
  6. Fino all'espletamento delle procedure di cui  al  comma  4,  gli
oneri inerenti al personale non trasferito all'Agenzia sono a  carico
del bilancio della soppressa AIMA. 
  7. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico  e
quello  relativo  all'indennita'  di  buonuscita  previsto   per   il
personale degli enti  pubblici  non  economici.  Il  pagamento  delle
pensioni  in  atto,  alle  quali  provvede  direttamente  l'AIMA,  e'
effettuato a partire dalla data 1 gennaio 2000 dall'INPDAP, al  quale
sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999. 
  8. Al personale  appartenente  ai  ruoli  dell'AIMA  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  trasferito  ai  sensi  delle
disposizioni di cui al presente articolo, si applica  il  trattamento
giuridico  ed   economico   spettante   al   personale   appartenente
all'amministrazione  o  ente  di  destinazione.  Per  gli   eventuali
trattamenti economici piu' favorevoli in  godimento  al  momento  del
definitivo trasferimento ad altro ente o amministrazione, si  applica
la  disposizione  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del   decreto
legislativo  n.  29  del   1993   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
 
           Note all'art. 6:
            -    Il    decreto  legislativo   3  febbraio   1993,  n.
          29,   reca:   "Razionalizzazione        dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in  materia  di  pubblico impiego".
            - Il decreto legislativo 21  aprile 1993, n.  124,  reca:
          "Disciplina  delle  forme pensionistiche complementari,   a
          norma dell'art. 3, comma 1,  lettera  v),  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421".
            -    Si  trascrive   il testo   dell'art. 34  del decreto
          legislativo 3 febbraio  1993, n.   29    (Razionalizzazione
          dell'organizzazione    delle  amministrazioni  pubbliche  e
          revisione    della  disciplina  in  materia   di   pubblico
          impiego),    come  modificato  dal decreto   legislativo 31
          marzo 1998, n.   80 (Nuove   disposizioni in  materia    di
          organizzazione      e   di   rapporti   di   lavoro   nelle
          amministrazioni   pubbliche,   di    giurisdizione    nelle
          controversie      di     lavoro  e     di     giurisdizione
          amministrativa, emanate in  attuazione dell'art.  11, comma
          4,  della legge  15 marzo 1997, n. 59):
            "Art. 34 (Passaggio    di  dipendenti  per  effetto    di
          trasferimenti  di  attivita').  -    1.  Fatte    salve  le
          disposizioni   speciali nel    caso  di  trasferimento    o
          conferimento    di    attivita',    svolte   da   pubbliche
          amministrazioni,  enti  pubblici     o   loro   aziende   o
          strutture,  ad  altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  al
          personale che passa alle dipendenze di  tali soggetti    si
          applica  l'art.   2112 del   codice  civile e  si osservano
          le procedure  di informazione  e di  consultazione di   cui
          all'art.  47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428".
            - Si trascrive  il comma 1, dell'art.  4,  del    decreto
          legislativo  4 giugno   1997,  n.  143  (Conferimento  alle
          regioni   delle   funzioni amministrative in    materia  di
          agricoltura     e          pesca     e     riorganizzazione
          dell'Amministrazione centrale):
            "Art. 4 (Trasferimento  di risorse alle regioni). -    1.
          Con  decreti del   Presidente del  Consiglio dei  Ministri,
          da  adottarsi ai  sensi dell'art. 7, comma 1,  della  legge
          15  marzo  1997,  n.    59, entro il 31 dicembre   1997  si
          provvede  alla  individuazione  dei beni  e  delle  risorse
          finanziarie   umane,   strumentali     e  organizzative  da
          trasferire alle regioni,  ivi compresi i  beni e le risorse
          finanziarie, umane,  strumentali    e  organizzative    del
          Corpo  forestale  dello Stato,  non necessari all'esercizio
          delle funzioni di competenza statale".
            - Si  trascrivono i commi  1 e 2 dell'art.  7 della legge
          15 marzo 1997,  n.    59  (Delega    al  Governo    per  il
          conferimento  di   funzioni e compiti alle  regioni ed enti
          locali, per la riforma   della pubblica  amministrazione  e
          per la semplificazione amministrativa):
            "Art.  7.  -    1.  Ai fini della attuazione dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli   1, 3  e  4    e  con  le
          scadenze  temporali e modalita' dagli stessi previste, alla
          puntuale      individuazione   dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,   umane,   strumentali  e   organizzative   da
          trasferire,  alla   loro ripartizione tra  le regioni e tra
          regioni ed enti locali ed  ai conseguenti trasferimenti  si
          provvede  con  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sentiti  i  Ministri interessati e  il  Ministro
          del  tesoro.  Il   trasferimento dei   beni e delle risorse
          deve comunque essere  congruo    rispetto  alle  competenze
          trasferite  e  al  contempo  deve   comportare la parallela
          soppressione o il  ridimensionamento   dell'amministrazione
          statale    periferica,    in  rapporto ad eventuali compiti
          residui.
            2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al  comma  1  e'
          acquisito il parere  della  Commissione  di   cui  all'art.
          5,    della   Conferenza permanente per  i rapporti  tra lo
          Stato, le  regioni e  le province autonome  di Trento  e di
          Bolzano e  della Conferenza  Statocitta' e autonomie locali
          allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.  Sugli
          schemi,   inoltre,      sono   sentiti      gli   organismi
          rappresentativi   degli  enti  locali  funzionali  ed    e'
          assicurata la consultazione delle organizzazioni  sindacali
          maggiormente    rappresentative.  I   pareri devono  essere
          espressi  entro  trenta  giorni    dalla richiesta. Decorso
          inutilmente tale termine i decreti possono comunque  essere
          emanati".
            - Si  trascrive l'art. 35  del citato decreto legislativo
          15 marzo 1997, n. 29:
            "Art.   35   (Eccedenze      di   personale  e  mobilita'
          collettiva).   -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni    che
          rilevino  eccedenze di  personale sono tenute ad  informare
          preventivamente    le  organizzazioni   sindacali di cui al
          comma 3   e ad   osservare le    procedure  previste    dal
          presente articolo. Si applicano, salvo  quanto previsto dal
          presente  articolo, le  disposizioni di  cui alla  legge 23
          luglio 1991,   n. 223,   ed  in  particolare  il  comma  11
          dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.
            2.   Il   presente   articolo trova  applicazione  quando
          l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.   Il
          numero  di  dieci  unita' si   intende raggiunto   anche in
          caso di  dichiarazioni di  eccedenza distinte nell'arco  di
          un anno.  In caso  di eccedenze per  un numero inferiore  a
          10    unita' agli interessati si  applicano le disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
            3. La  comunicazione  preventiva  di  cui    al  comma  2
          dell'art.  4 della legge  23  luglio  1991,  n. 223,  viene
          fatta  alle  rappresentanze unitarie del personale  e  alle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   del   contratto
          collettivo nazionale del  comparto o area. La comunicazione
          deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano  la
          situazione   di     eccedenza;  dei    motivi  tecnici    e
          organizzativi per  i quali   si ritiene   di   non    poter
          adottare   misure   idonee   a   riassorbire   le eccedenze
          all'interno della  medesima  amministrazione; del   numero,
          della   collocazione,   delle   qualifiche   del  personale
          eccedente,  nonche'  del personale  abitualmente impiegato,
          delle eventuali  proposte per risolvere  la  situazione  di
          eccedenza  e  dei  relativi   tempi   di attuazione,  delle
          eventuali   misure     programmate  per    fronteggiare  le
          conseguenze   sul  piano   sociale  dell'attuazione   delle
          proposte medesime.
            4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
          di cui al  comma  1,  a    richiesta  delle  organizzazioni
          sindacali  di    cui al comma 3,   si   procede   all'esame
          delle    cause   che   hanno   contribuito   a  determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione del personale eccedente, o di una sua  parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenire ad un accordo sulla ricollocazione   totale     o
          parziale   del  personale   eccedente,  o nell'ambito della
          stessa  amministrazione,  anche mediante il ricorso a forme
          flessibili   di  gestione  del    tempo  di    lavoro  o  a
          contratti  di  solidarieta',    ovvero    presso      altre
          amministrazioni   comprese nell'ambito della provincia o in
          quello diverso determinato  ai  sensi  del  comma    6.  Le
          organizzazioni  sindacali che   partecipano all'esame hanno
          diritto    di   ricevere,   in   relazione      a    quanto
          comunicato   dall'amministrazione,       le    informazioni
          necessarie  ad   un  utile confronto.
            5. La   procedura si   conclude,  decorsi  quarantacinque
          giorni  dalla data del  ricevimento della comunicazione  di
          cui  al comma 3,  o con l'accordo, o con  apposito  verbale
          nel  quale  sono  riportate  le  diverse  posizioni   delle
          parti. In   caso    di    disaccordo,  le    organizzazioni
          sindacali     possono    richiedere    che    il  confronto
          prosegua;  per  le amministrazioni  dello Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,    e gli enti   pubblici  nazionali,
          presso  il  Dipartimento  della  funzione pubblica    della
          Presidenza     del     Consiglio     dei   Ministri,    con
          l'assistenza  dell'Aran, e  per  le altre  amministrazioni,
          ai  sensi degli articoli  3 e 4  del decreto    legislativo
          23  dicembre  1997, n.  469.  La procedura  si conclude  in
          ogni  caso entro   sessanta giorni dalla  comunicazione  di
          cui al comma 1.
            6.     I    contratti    collettivi  nazionali    possono
          stabilire   criteri generali      e      procedure      per
          consentire,    tenuto    conto   delle caratteristiche  del
          comparto,  la  gestione  delle    eccedenze   di  personale
          attraverso  il passaggio  diretto ad  altre amministrazioni
          nell'ambito della  provincia o  in quello  diverso che,  in
          relazione  alla      distribuzione   territoriale     delle
          amministrazioni    o  alla situazione   del   mercato   del
          lavoro,   sia     stabilito    dai    contratti  collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.
            7.   Conclusa  la   procedura  di   cui  ai    commi   3,
          4   e    5, l'amministrazione colloca in disponibilita'  il
          personale che non sia possibile   impiegare    diversamente
          nell'ambito    della   medesima amministrazione  e  che non
          possa  essere  ricollocato presso   altre  amministrazioni,
          ovvero  che  non  abbia preso  servizio  presso  la diversa
          amministrazione  che,  secondo  gli  accordi intervenuti ai
          sensi  dei  commi  precedenti,  ne  avrebbe  consentito  la
          ricollocazione.
            8.    Dalla  data    di  collocamento   in disponibilita'
          restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al  rapporto
          di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione di  qualsiasi altro
          emolumento   retributivo   comunque denominato,   per    la
          durata   massima  di  ventiquattro  mesi.    I  periodi  di
          godimento dell'indennita'  sono    riconosciuti    ai  fini
          della    determinazione    dei  requisiti   di accesso alla
          pensione e della   misura della stessa.    E'  riconosciuto
          altresi'    il    diritto  all'assegno    per   il   nucleo
          familiare  di  cui all'art. 2  del decreto-legge 13   marzo
          1988, n. 69,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          maggio 1988, n. 153".
            -   Si   trascrive   il   comma   6   dell'art.   19  del
          citato  decreto legislativo n. 29 del 1993:
            "6.   Gli   incarichi   di   cui ai   commi    precedenti
          possono    essere  conferiti    con    contratto  a   tempo
          determinato,   e con   le   medesime  procedure,  entro  il
          limite  del  5  per  cento  dei dirigenti appartenenti alla
          prima fascia  del  ruolo unico  e   del 5   per   cento  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda  fascia,   a  persone
          di  particolare  e comprovata qualificazione professionale,
          che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti  pubblici
          o  privati  o  aziende  pubbliche e private con  esperienza
          acquisita   per   almeno un   quinquennio    in    funzioni
          dirigenziali,      o    che     abbiano   conseguito    una
          particolare specializzazione  professionale, culturale    e
          scientifica    desumibile dalla formazione universitaria  e
          postuniversitaria, da  pubblicazioni  scientifiche  o    da
          concrete  esperienze  di lavoro, o  provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato. Il trattamento  economico  puo'  essere    integrato
          da     una     indennita'  commisurata    alla    specifica
          qualificazione    professionale,     tenendo  conto   della
          temporaneita'  del rapporto   e delle condizioni di mercato
          relative alle specifiche competenze  professionali. Per  il
          periodo di durata del contratto, i  dipendenti di pubbliche
          amministrazioni  sono collocati    in   aspettativa   senza
          assegni,      con      riconoscimento  dell'anzianita'   di
          servizio".
            -    Si   trascrive   il   comma   3, dell'art.   2,  del
          citato  decreto legislativo n. 29 del 1993:
            "3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di  cui
          al  comma  2  sono  regolati  contrattualmente. I contratti
          collettivi sono stipulati secondo i criteri e le  modalita'
          previste  nel titolo III del presente decreto; i  contratti
          individuali    devono  conformarsi  ai    principi  di  cui
          all'art. 49, comma 2".