Art. 6. Personale 1. A decorrere dalla data di approvazione del regolamento del personale dell'Agenzia, il personale in servizio presso l'AIMA e' trasferito, con uno o piu' decreti del Ministro per le politiche agricole, nei limiti della dotazione organica fissata, all'Agenzia, secondo criteri e procedure determinati dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, previa domanda dell'interessato. 2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia e' disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza e' disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Al personale trasferito all'Agenzia si applica quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Tale personale mantiene l'anzianita' e le posizioni giuridiche maturate. 4. Il personale dell'AIMA non trasferito all'Agenzia ai sensi del comma 1, e' trasferito alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Al personale non trasferito alle regioni si applica l'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. In sede di prima applicazione, l'Agenzia puo' conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, con contratti di diritto privato a tempo determinato, a personale di particolare e documentata qualificazione professionale, non presente nell'organico dell'AIMA, in numero non superiore a 10 unita'. 6. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 4, gli oneri inerenti al personale non trasferito all'Agenzia sono a carico del bilancio della soppressa AIMA. 7. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all'indennita' di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l'AIMA, e' effettuato a partire dalla data 1 gennaio 2000 dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999. 8. Al personale appartenente ai ruoli dell'AIMA alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferito ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale appartenente all'amministrazione o ente di destinazione. Per gli eventuali trattamenti economici piu' favorevoli in godimento al momento del definitivo trasferimento ad altro ente o amministrazione, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 6: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego". - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Si trascrive il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attivita'). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428". - Si trascrive il comma 1, dell'art. 4, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale): "Art. 4 (Trasferimento di risorse alle regioni). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale". - Si trascrivono i commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Statocitta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati". - Si trascrive l'art. 35 del citato decreto legislativo 15 marzo 1997, n. 29: "Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5. 2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8. 3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. 5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo, o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua; per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33. 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153". - Si trascrive il comma 6 dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993: "6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio". - Si trascrive il comma 3, dell'art. 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993: "3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 49, comma 2".