Art. 7. Entrate 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite: a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attivita' istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge finanziaria; b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA; c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento. 2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi comunitari" da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, cosi' identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia. 3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le modalita' per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.