Art. 7. 
 
                               Entrate 
 
  1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite: 
  a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche  alla
gestione delle attivita' istituzionali dell'Agenzia, determinate  con
la legge finanziaria; 
  b)  dalle  somme  di  provenienza  dell'Unione   europea   per   il
finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento  dell'Agenzia  e
dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA; 
  c) dai proventi  realizzati  nell'espletamento  delle  gestioni  di
intervento. 
  2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere a), b),  e  c)
del comma 1, le assegnazioni a carico  del  bilancio  dello  Stato  o
della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo  di
aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi  pubblici.  Le
somme  destinate  agli  ammassi  e  agli  aiuti   comunitari,   anche
cofinanziati,  sono  gestite  su  un  conto  infruttifero   intestato
all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi  comunitari"  da  tenersi
presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  Tali   somme,   cosi'
identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti  gli  effetti
da quello dell'Agenzia. 
  3. Con apposito decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica, di concerto con il  Ministro  per  le
politiche   agricole,   sono    determinate    le    modalita'    per
l'accreditamento delle somme  destinate  agli  aiuti  comunitari  sui
sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.