Art. 8. Ordinamento contabile 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo e' deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini della relativa approvazione e del suo coordinamento con le linee del Documento di programmazione economicofinanziaria (DPEF) del Governo. 2. Il primo esercizio termina il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. L'Agenzia e' inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad essa si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Il bilancio consuntivo dell'Agenzia e' sottoposto a certificazione ai sensi degli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Note all'art. 8: - Si trascrive la tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici): "Tabella B - Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e di Bolzano. INPS. ENPAS. INAIL. Istituto postelegrafonici. Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato. Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). Sezione speciale fondo interbancario di garanzia. Cassa conguaglio per il settore elettrico. Cassa conguaglio per il settore telefonico. Cassa conguaglio zucchero. Ente nazionale risi. Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Cassa per il credito alle imprese artigiane. Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane. SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Mediocredito centrale. Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda. Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna. Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna. Istituto postelegrafonici". - Si trascrivono i testi degli articoli 25 e 30, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattierocaseario): "Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa". "Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi' indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso. 2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. 3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno. 4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso. 5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro. 6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine. 7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale. 8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali. 11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi". - Si trascrive il testo dell'art. 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21, della legge 6 febbraio 1996, n. 52): "Art. 15 (Attivita' di revisione contabile). - 1. Una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 verifica: a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. 2. La societa' di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della societa' documenti e notizie utili alla revisione e puo' procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili. 3. La societa' di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della societa' che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attivita' di revisione svolta, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla CONSOB con regolamento. Si applica l'art. 2421, terzo comma, del codice civile". - Si trascrive il testo dell'art. 12, della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria): "Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".