Art. 8. 
 
                        Ordinamento contabile 
 
  1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1 gennaio di ogni
anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio  preventivo  e'
deliberato dal consiglio di amministrazione  entro  il  15  settembre
dell'anno precedente e trasmesso  nei  successivi  cinque  giorni  al
Ministero  e  al  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, ai fini della relativa approvazione  e  del
suo coordinamento  con  le  linee  del  Documento  di  programmazione
economicofinanziaria (DPEF) del Governo. 
  2. Il primo esercizio termina il 31 dicembre successivo  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  3. L'Agenzia e' inserita nella tabella B  allegata  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e
ad essa si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
  4.  Il   bilancio   consuntivo   dell'Agenzia   e'   sottoposto   a
certificazione ai sensi degli articoli 155  e  seguenti  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 
  5.  Il  controllo  sulla  gestione  finanziaria   dell'Agenzia   e'
esercitato  dalla  Corte  dei  conti  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
 
           Note all'art. 8:
            -  Si  trascrive  la  tabella  B  allegata  alla legge 29
          ottobre 1984, n.  720 (Istituzione del sistema di tesoreria
          unica per enti ed organismi pubblici):
            "Tabella  B -  Regioni  a statuto  ordinario  e speciale,
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              INPS.
              ENPAS.
              INAIL.
              Istituto postelegrafonici.
            Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri  dello
          Stato.
              Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
              Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.
              Cassa conguaglio per il settore elettrico.
              Cassa conguaglio per il settore telefonico.
              Cassa conguaglio zucchero.
              Ente nazionale risi.
            Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
              Cassa per il credito alle imprese artigiane.
            Fondo  centrale  garanzia  per  le autostrade  e  per  le
          ferrovie metropolitane.
            SACE   -  Sezione   speciale   per   l'assicurazione  del
          credito all'esportazione.
              Mediocredito centrale.
            Fondo  straordinario  per  il  piano di rinascita regione
          sarda.
            Fondo per la  riforma  dell'assetto  agropastorale  della
          Sardegna.
            Fondo    per il   piano  straordinario per  la  rinascita
          economica  e sociale della Sardegna.
              Istituto postelegrafonici".
            - Si  trascrivono i   testi degli   articoli 25  e    30,
          della    legge  5  agosto  1978, n. 468 (Misure urgenti nel
          settore lattierocaseario):
            "Art.   25  (Normalizzazione    dei  conti    degli  enti
          pubblici).  -    Ai  comuni,  alle    province  e  relative
          aziende, nonche' a tutti  gli enti pubblici  non  economici
          compresi  nella  tabella  A  allegata  alla presente legge,
          a   quelli determinati ai  sensi    dell'ultimo  comma  del
          presente   articolo,      gli   enti     ospedalieri,  sino
          all'attuazione delle  apposite    norme    contenute  nella
          legge  di  riforma sanitaria,  alle aziende  autonome dello
          Stato, agli  enti portuali  ed all'ENEL,  e' fatto obbligo,
          entro    un  anno  dalla entrata in   vigore della presente
          legge,  di  adeguare il  sistema  della  contabilita' ed  i
          relativi bilanci  a quello  annuale  di  competenza e    di
          cassa dello  Stato, provvedendo   alla  esposizione   della
          spesa    sulla  base   della classificazione   economica  e
          funzionale     ed   evidenziando,      per  l'entrata,  gli
          introiti  in  relazione alla   provenienza degli stessi, al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
            La    predetta tabella   A potra'  essere modificata  con
          decreti  del Presidente del Consiglio    dei  Ministri,  su
          proposta   del Ministro del tesoro e di quello del bilancio
          e della programmazione economica.
            Per  l'ENEL  e le  aziende  di   servizi   che  dipendono
          dagli   enti territoriali, l'obbligo di cui al  primo comma
          si riferisce solo alle  previsioni  e  ai    consuntivi  di
          cassa,  restando ferme  per questi enti le disposizioni che
          regolano la tenuta della contabilita'.
            Gli  enti territoriali  presentano in  allegato ai   loro
          bilanci  i conti  consuntivi delle  aziende di  servizi che
          da  loro   dipendono, secondo uno schema tipo definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
            Ai   fini della   formulazione   dei conti    pluriennali
          della  finanza pubblica e'  fatto obbligo agli enti  di cui
          al  presente   articolo di fornire  al Ministro  del tesoro
          informazioni su  prevedibili flussi delle entrate  e  delle
          spese  per gli  anni considerati  nel bilancio pluriennale,
          ove questi  non   risultino gia'   dai conti    pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
            Il  Presidente  del Consiglio dei   Ministri, su proposta
          dei Ministri del   tesoro  e    del    bilancio  e    della
          programmazione  economica,   con proprio decreto, individua
          gli organismi e gli enti  anche di natura economica     che
          gestiscono      fondi   direttamente     o   indirettamente
          interessanti  la  finanza  pubblica,  con  eccezione  degli
          enti  di gestione   delle    partecipazioni   statali     e
          degli      enti    autonomi  fieristici,    ai   quali   si
          applicano le  disposizioni  del  presente articolo. Per gli
          enti  economici  l'obbligo  di  cui  al    primo  comma  si
          riferisce  solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini
          di cassa".
            "Art.  30  (Conti  di    cassa).  - 1. Entro il mese   di
          febbraio di ogni anno, il   Ministro del   tesoro  presenta
          al  Parlamento    una relazione sulla stima del  fabbisogno
          del settore statale per  l'anno in corso,  quale    risulta
          delle  previsioni    gestionali   di   cassa del   bilancio
          statale  e  della  tesoreria,   nonche'  sul  finanziamento
          di   tale fabbisogno, a   raffronto  con  i  corrispondenti
          risultati  verificatisi  nell'anno precedente. Nella stessa
          relazione sono, altresi' indicati i criteri adottati    per
          la  formulazione delle   previsioni relative ai capitoli di
          interessi sui titoli del debito pubblico. Entro  la  stessa
          data  il  Ministro  del  bilancio    e della programmazione
          economica invia al  Parlamento   una  relazione  contenente
          i   dati  sull'andamento dell'economia nell'anno precedente
          e  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'esercizio  in
          corso.
            2.  Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro
          del tesoro  presenta  al    Parlamento  una  relazione  sui
          risultati  conseguiti  dalle gestioni     di   cassa    del
          bilancio   statale  e   della  tesoreria,  rispettivamente,
          nel  primo, secondo  e terzo trimestre  dell'anno in corso,
          con correlativo aggiornamento della stima annuale.
            3.  Con  le relazioni di cui ai  commi 1 e 2, il Ministro
          del tesoro, presenta    altresi'    al    Parlamento    per
          l'intero     settore    pubblico,  costituito  dal  settore
          statale, dagli enti di cui all'art.  25  e  dalle  regioni,
          rispettivamente, la  stima  della previsione  di cassa  per
          l'anno  in corso, i risultati riferiti  ai trimestri di cui
          al comma 2 e   i correlativi   aggiornamenti   della  stima
          annua   predetta,     sempre  nell'ambito       di      una
          valutazione        dei      flussi       finanziari       e
          dell'espansione del credito interno.
            4.  Con  ciascuna delle relazioni di cui  ai commi 1 e 2,
          il Ministro del tesoro presenta inoltre  al  Parlamento  la
          stima  sull'andamento  dei  flussi  di  entrata  e di spesa
          relativa al trimestre in corso.
            5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto,
          lo schema tipo   dei prospetti   contenenti gli    elementi
          previsionali   e i  dati periodici della  gestione di cassa
          dei  bilanci che, entro i  mesi di gennaio, aprile,  luglio
          e  ottobre, i comuni  e le   province  debbono  trasmettere
          alla  rispettiva  regione, e gli altri enti di cui all'art.
          25 al Ministero del tesoro.
            6. In  detti prospetti devono, in    particolare,  essere
          evidenziati,  oltre    agli    incassi    ed   ai pagamenti
          effettuati  nell'anno  e  nel trimestre  precedente,  anche
          le  variazioni nelle attivita' finanziarie (in  particolare
          nei   depositi   presso la   tesoreria   e    presso    gli
          istituti  di  credito) e nell'indebitamento a breve e medio
          termine.
            7. Le  regioni e   le province autonome    comunicano  al
          Ministro  del  tesoro  entro   il giorno   10 dei   mesi di
          febbraio, maggio,  agosto e novembre i dati  di  cui  sopra
          aggregati  per l'insieme delle province e per l'insieme dei
          comuni  e    delle unita' sanitarie locali, unitamente agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
            8. Nella  relazione sul  secondo trimestre   di cui    al
          comma    2,  il  Ministro del tesoro comunica al Parlamento
          informazioni, per l'intero  settore      pubblico,    sulla
          consistenza     dei    residui  alla    fine dell'esercizio
          precedente, sulla   loro   struttura   per  esercizio    di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale    del loro processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
            9. A tal fine, gli enti di  cui al comma 5 con esclusione
          dell'ENEL  e  delle aziende  di servizi  debbono comunicare
          entro il   30 giugno informazioni sulla    consistenza  dei
          residui  alla    fine dell'esercizio precedente, sulla loro
          struttura  per  esercizio  di    provenienza  e  sul  ritmo
          annuale   del   loro   processo  di  smaltimento,  in  base
          alla classificazione economica e funzionale.
            10. I comuni, le province  e le unita'  sanitarie  locali
          trasmettono  le  informazioni    di  cui  al comma   9 alle
          regioni entro  il 15 giugno.  Queste  ultime  provvederanno
          ad  aggregare   tali dati   e ad  inviarli entro lo  stesso
          mese di  giugno al  Ministero del tesoro   insieme ai  dati
          analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
            11.  Nessun  versamento a carico del bilancio dello Stato
          puo' essere effettuato agli enti di cui all'art.  25  della
          presente   legge   ed   alle  regioni  se  non    risultano
          regolarmente adempiuti gli  obblighi di cui  ai  precedenti
          commi".
            -  Si    trascrive  il  testo   dell'art. 155 del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n. 58 (Testo    unico  delle
          disposizioni  in    materia di intermediazione finanziaria,
          ai sensi degli  articoli 8 e   21, della legge  6  febbraio
          1996, n. 52):
            "Art.  15 (Attivita'   di revisione contabile). - 1.  Una
          societa' di revisione    iscritta   nell'albo      speciale
          previsto   dall'art.  161 verifica:
            a)  nel  corso dell'esercizio,   la regolare tenuta della
          contabilita' sociale   e   la   corretta   rilevazione  dei
          fatti  di  gestione  nelle scritture contabili;
            b)   che   il   bilancio  di   esercizio  e  il  bilancio
          consolidato  corrispondano    alle     risultanze     delle
          scritture   contabili   e   degli accertamenti  eseguiti  e
          che  siano  conformi  alle  norme  che  li disciplinano.
            2.  La   societa'    di   revisione   ha   diritto     di
          ottenere  dagli amministratori  della   societa'  documenti
          e    notizie    utili  alla revisione e  puo' procedere  ad
          accertamenti, ispezioni  e controlli; essa   informa  senza
          indugio  la    CONSOB e   il collegio   sindacale dei fatti
          ritenuti censurabili.
            3. La societa' di revisione  riporta  in  apposito  libro
          tenuto  presso  la  sede   della societa' che  ha conferito
          l'incarico   le  informazioni  concernenti  l'attivita'  di
          revisione  svolta,  secondo  i    criteri  e  le  modalita'
          stabiliti  dalla CONSOB con regolamento.  Si applica l'art.
          2421, terzo comma, del codice civile".
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 12, della legge 21
          marzo 1958, n.  259 (Partecipazione della Corte  dei  conti
          al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
          Stato contribuisce in via ordinaria):
            "Art.  12.   Il controllo   previsto dall'art. 100  della
          Costituzione sulla   gestione   finanziaria   degli    enti
          pubblici    ai   quali l'Amministrazione   dello  Stato   o
          un'azienda  autonoma   statale contribuisca con apporto  al
          patrimonio in capitale o   servizi o beni  ovvero  mediante
          concessione   di  garanzia  finanziaria,    e'  esercitato,
          anziche' nei  modi previsti dagli  articoli 5  e 6, da   un
          magistrato della Corte  dei conti, nominato  dal presidente
          della    Corte stessa, che   assiste   alle   sedute  degli
          organi  di  amministrazione  e  di revisione".