Art. 9. Organi 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Puo' assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente e' nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso e' composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il consiglio puo' delegare ad uno o piu' componenti funzioni specifiche. 4. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attivita' dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il presidente e' designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' posto fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Note all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'Amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili): "Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili. 2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di revisore contabile".