Art. 9. 
 
                               Organi 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia: 
    a) il presidente; 
    b) il consiglio di amministrazione; 
    c) il collegio dei revisori. 
  2.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza   legale   dell'Agenzia,
sovrintende al suo funzionamento  e  vigila  sulla  esecuzione  delle
deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione.   Puo'   assumere
deliberazioni di urgenza che  devono  essere  sottoposte  a  ratifica
nella prima seduta successiva al  consiglio  di  amministrazione.  Il
presidente e' nominato con le procedure di cui all'articolo  3  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 
  3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per
l'amministrazione  e  la   gestione   dell'Agenzia   che   non   sono
espressamente  riservate  ad  altri  organi.  Esso  e'  composto  dal
presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro per
le politiche agricole. Il consiglio  puo'  delegare  ad  uno  o  piu'
componenti funzioni specifiche. 
  4. Il collegio dei revisori  esplica  il  controllo  sull'attivita'
dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente.  E'  composto  da  tre
membri effettivi e due supplenti nominati con  decreto  del  Ministro
per le politiche agricole. Il presidente e'  designato  dal  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' posto
fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel  registro  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
  5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni
e  sono  rinnovabili  una  sola  volta.  I  compensi  relativi   sono
determinati con decreto del Ministro per  le  politiche  agricole  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica. 
 
           Note all'art. 9:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
            "Art.    3 (Nomine  alla presidenza  di enti,  istituti o
          aziende di competenza  dell'Amministrazione   statale).   -
          1.    Le    nomine   alla presidenza di   enti, istituti  o
          aziende     di  carattere      nazionale,   di   competenza
          dell'Amministrazione   statale,   fatta  eccezione  per  le
          nomine   relative agli   enti  pubblici    creditizi,  sono
          effettuate  con decreto   del  Presidente della  Repubblica
          emanato  su proposta  del Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,    previa    deliberazione    del  Consiglio  dei
          Ministri adottata su proposta del Ministro competente.
            2.  Resta  ferma  la   vigente   disciplina   in   ordine
          all'acquisizione  del  parere  delle competenti Commissioni
          parlamentari".
            -   Si trascrive   il testo   dell'art. 1    del  decreto
          legislativo  27 gennaio   1992,   n.  88  (Attuazione della
          direttiva  n.  84/253/CEE, relativa all'abilitazione  delle
          persone incaricate del   controllo di legge  dei  documenti
          contabili):
            "Art.  1  (Registro  dei  revisori  contabili).  -  1. E'
          istituito presso il  Ministero  di  grazia  e     giustizia
          il  registro  dei  revisori contabili.
            2.   L'iscrizione nel  registro da'  diritto all'uso  del
          titolo  di revisore contabile".