Art. 2.
  1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e' aggiunto il seguente:
  "9) Le  banche di  dati di  cui al  secondo comma  dell'articolo 1,
intese come  raccolte di  opere, dati  o altri  elementi indipendenti
sistematicamente   o   metodicamente  disposti   ed   individualmente
accessibili mediante  mezzi elettronici  o in  altro modo.  La tutela
delle  banche di  dati  non si  estende al  loro  contenuto e  lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.".
 
            Nota all'art. 2:
            -  Il  testo  vigente dell'art. 2   della legge 22 aprile
          1941, n. 633, cosi' come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita:
            "Art. 2. - In particolare sono comprese nella protezione:
            1)   le   opere   letterarie, drammatiche,  scientifiche,
          didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto  se
          orale;
            2)  le   opere e  le composizioni  musicali, con  o senza
          parole,  le  opere  drammaticomusicali  e  le    variazioni
          musicali costituenti di per se' opera originale;
            3)  le opere   coreografiche e pantomimiche, delle  quali
          sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
            4) le opere  della scultura, della  pittura,    dell'arte
          del  disegno, della   incisione  e  delle  arti  figurative
          similari,  compresa  la scenografia,  anche se    applicata
          all'industria,   sempreche' il  loro valore  artistico  sia
          scindibile   dal  carattere  industriale   del prodotto  al
          quale sono associate;
              5) i disegni e le opere dell'architettura;
            6)  le  opere dell'arte  cinematografica, muta o  sonora,
          sempreche' non   si tratti   di  semplice    documentazione
          protetta   ai sensi  delle norme del capo quinto del titolo
          secondo;
            7)  le  opere  fotografiche   e   quelle   espresse   con
          procedimento  analogo  a   quello della  fotografia  sempre
          che non  si   tratti di   semplice fotografia  protetta  ai
          sensi delle norme del capo V del titolo II;
            8)  i  programmi  per  elaboratore,  in  qualsiasi  forma
          espressi purche' originali  quale risultato  di   creazione
          intellettuale   dell'autore.   Restano esclusi dalla tutela
          accordata dalla presente legge le idee e i   principi   che
          stanno    alla   base   di   qualsiasi   elemento   di   un
          programma, compresi quelli alla base delle sue  interfacce.
          Il  termine  programma    comprende  anche    il  materiale
          preparatorio  per   fa progettazione del programma stesso;
            9) le  banche di dati di  cui al secondo comma  dell'art.
          1, intese come  raccolte    di  opere,    dati   o    altri
          elementi  indipendenti sistematicamente   o   metodicamente
          disposti   ed   individualmente accessibili mediante  mezzi
          elettronici   o in  altro modo.  La tutela delle  banche di
          dati   non si   estende al   loro    contenuto  e    lascia
          impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto".