Art. 3. 1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.".
Nota all'art. 3: - Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in nota all'art. 1.