Art. 3.
  1.  L'articolo  12-bis della  legge  22  aprile  1941, n.  633,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  12-bis. -  Salvo patto  contrario,  il datore  di lavoro  e'
titolare  del  diritto  esclusivo   di  utilizzazione  economica  del
programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente  nell'esecuzione  delle  sue   mansioni  o  su  istruzioni
impartite dallo stesso datore di lavoro.".
 
           Nota all'art. 3:
            -  Per quanto riguarda  la legge 22 aprile 1941, n.  633,
          si veda in nota all'art. 1.