Art. 4.
  1. Dopo  la sezione  VI del  capo IV  del titolo  I della  legge 22
aprile 1941, n. 633, e' inserita la seguente:
                     "Sezione VII Banche di dati
  Art. 64-quinquies . - 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto
esclusivo di eseguire o autorizzare:
  a) la riproduzione permanente o  temporanea, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
  b) la  traduzione, l'adattamento,  una diversa disposizione  e ogni
altra modifica;
  c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di
copie  della  banca di  dati;  la  prima  vendita  di una  copia  nel
territorio dell'Unione  europea da parte  del titolare del  diritto o
con il suo consenso esaurisce  il diritto di controllare, all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
  d)  qualsiasi  presentazione,   dimostrazione  o  comunicazione  in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi forma;
  e)    qualsiasi    riproduzione,   distribuzione,    comunicazione,
presentazione  o  dimostrazione  in   pubblico  dei  risultati  delle
operazioni di cui alla lettera b).
  Art. 64-sexies.  - 1. Non  sono soggetti all'autorizzazione  di cui
all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
  a) l'accesso o la consultazione  della banca di dati quando abbiano
esclusivamente  finalita' didattiche  o di  ricerca scientifica,  non
svolta nell'ambito di  un'impresa, purche' si indichi la  fonte e nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.
Nell'ambito  di  tali  attivita'   di  accesso  e  consultazione,  le
eventuali operazioni di riproduzione  permanente della totalita' o di
parte  sostanziale  del contenuto  su  altro  supporto sono  comunque
soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
  b) l'impiego di una banca di  dati per fini di sicurezza pubblica o
per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
  2. Non  sono soggette  all'autorizzazione dell'autore  le attivita'
indicate  nell'articolo   64-quinquies  poste  in  essere   da  parte
dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali
attivita'  sono necessarie  per l'accesso  al contenuto  della stessa
banca di dati e per il  suo normale impiego; se l'utente legittimo e'
autorizzato  ad utilizzare  solo una  parte della  banca di  dati, il
presente comma si applica unicamente a tale parte.
  3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono
nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
  4. Conformemente alla Convenzione di  Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, ratificata  e resa esecutiva con legge
20 giugno  1978, n. 399, le  disposizioni di cui  ai commi 1 e  2 non
possono  essere  interpretate  in  modo da  consentire  che  la  loro
applicazione  arrechi  indebitamente   pregiudizio  al  titolare  del
diritto o  entri in conflitto con  il normale impiego della  banca di
dati.".
 
           Note all'art. 4:
            -  Per quanto riguarda  la legge 22 aprile 1941, n.  633,
          si veda in nota all'art. 1.
             - L'art. 1418 del codice civile cosi' recita:
            "Art.  1418    (Cause di   nullita' del contratto).  - Il
          contratto  e'  nullo    quando  e'    contrario  a    norme
          imperative,    salvo  che   la legge disponga diversamente.
          Producono nullita' del contratto  la mancanza di   uno  dei
          requisiti    indicati dall'art.   1325; l'illiceita'  della
          causa, l'illiceita' dei motivi nel  caso indicato dall'art.
          1345 e la mancanza  nell'oggetto dei  requisiti   stabiliti
          dall'art. 1346.  Il contratto e' altresi' nullo negli altri
          casi stabiliti dalla legge.".
            -  La  legge 20 giugno 1978,  n. 399, reca: "Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione di   Berna per  la  protezione
          delle   opere   letterarie  ed  artistiche,  firmata  il  9
          settembre   1886, completata a Parigi  il  4  maggio  1896,
          riveduta  a    Berlino il 13   novembre 1908,  completata a
          Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a
          Bruxelles il 26  giugno 1948, a Stoccolma    il  14  luglio
          1967 e a Parigi  il 24 luglio 1971, con allegato".