Art. 5.
  1.  Dopo il  titolo  II della  legge  22 aprile  1941,  n. 633,  e'
inserito il seguente:"
                            Titolo II-bis
                      DISPOSIZIONI SUI DIRITTI
                DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
                   DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE
                                Capo I
            Diritti del costitutore di una banca di dati
  Art. 102-bis. - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
  a)  costitutore di  una banca  di dati:  chi effettua  investimenti
rilevanti  per la  costituzione di  una banca  di dati  o per  la sua
verifica  o  la sua  presentazione,  impegnando,  a tal  fine,  mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
  b)  estrazione:  il  trasferimento permanente  o  temporaneo  della
totalita' o  di una parte sostanziale  del contenuto di una  banca di
dati  su un  altro supporto  con  qualsiasi mezzo  o in  qualsivoglia
forma. L'attivita' di  prestito dei soggetti di  cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di estrazione;
  c)  reimpiego:  qualsivoglia  forma  di messa  a  disposizione  del
pubblico della  totalita' o  di una  parte sostanziale  del contenuto
della  banca  di  dati  mediante distribuzione  di  copie,  noleggio,
trasmissione  effettuata con  qualsiasi mezzo  e in  qualsiasi forma.
L'attivita' di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1,
non costituisce atto di reimpiego.
  2. La prima  vendita di una copia della banca  di dati effettuata o
consentita  dal  titolare in  uno  Stato  membro dell'Unione  europea
esaurisce  il diritto  di controllare  la rivendita  della copia  nel
territorio dell'Unione europea.
  3.  Indipendentemente dalla  tutelabilita'  della banca  di dati  a
norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei
diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di
dati ha  il diritto, per  la durata  e alle condizioni  stabilite dal
presente  Capo,  di  vietare   le  operazioni  di  estrazione  ovvero
reimpiego della totalita' o di una parte sostanziale della stessa.
  4. Il diritto  di cui al comma  3 si applica alle banche  di dati i
cui costitutori  o titolari  di diritti sono  cittadini di  uno Stato
membro  dell'Unione  europea  o  residenti  abituali  nel  territorio
dell'Unione europea.
  5.  La disposizione  di cui  al comma  3 si  applica altresi'  alle
imprese  e societa'  costituite  secondo la  normativa  di uno  Stato
membro   dell'Unione    europea   ed   aventi   la    sede   sociale,
l'amministrazione  centrale   o  il  centro   d'attivita'  principale
all'interno  della Unione  europea; tuttavia,  qualora la  societa' o
l'impresa abbia all'interno della  Unione europea soltanto la propria
sede  sociale, deve  sussistere un  legame effettivo  e continuo  tra
l'attivita' della  medesima e  l'economia di  uno degli  Stati membri
dell'Unione europea.
  6.  Il  diritto esclusivo  del  costitutore  sorge al  momento  del
completamento della  banca di dati  e si estingue  trascorsi quindici
anni dal 1  gennaio dell'anno successivo alla  data del completamento
stesso.
  7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del
pubblico  prima dello  scadere  del periodo  di cui  al  comma 6,  il
diritto di  cui allo  stesso comma 6  si estingue  trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a
disposizione del pubblico.
  8. Se vengono apportate al  contenuto della banca di dati modifiche
o integrazioni  sostanziali comportanti nuovi  investimenti rilevanti
ai sensi  del comma 1,  lettera a),  dal momento del  completamento o
della prima  messa a  disposizione del pubblico  della banca  di dati
cosi' modificata o integrata, e come tale espressamente identificata,
decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello
di cui ai commi 6 e 7.
  9.  Non sono  consentiti  l'estrazione o  il  reimpiego ripetuti  e
sistematici di  parti non  sostanziali del  contenuto della  banca di
dati,  qualora   presuppongano  operazioni  contrarie   alla  normale
gestione   della   banca  di   dati   o   arrechino  un   pregiudizio
ingiustificato al costitutore della banca di dati.
  10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato o trasmesso
in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
                               Capo II
                   Diritti e obblighi dell'utente
  Art. 102-ter. -  1. L'utente legittimo della banca di  dati messa a
disposizione del  pubblico non puo' arrecare  pregiudizio al titolare
del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere
o prestazioni contenute in tale banca.
  2. L'utente legittimo di una banca  di dati messa in qualsiasi modo
a disposizione del pubblico non puo' eseguire operazioni che siano in
contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino
un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
  3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca
di dati  messa per  qualsiasi motivo a  disposizione del  pubblico le
attivita'  di  estrazione  o  reimpiego  di  parti  non  sostanziali,
valutate in  termini qualitativi e quantitativi,  del contenuto della
banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.
Se l'utente legittimo e' autorizzato  ad effettuare l'estrazione o il
reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si
applica unicamente a tale parte.
  4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e
3 sono nulle.".
 
           Nota all'art. 5:
            -  Per quanto riguarda  la legge 22 aprile 1941, n.  633,
          si veda in nota all'art. 1.