Art. 6.
  1. L'articolo 171-bis della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' cosi'
modificato:
    a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.   Chiunque,  al   fine  di   trarne  profitto,   riproduce,
trasferisce  su altro  supporto, distribuisce,  comunica, presenta  o
dimostra in pubblico il contenuto di  una banca di dati in violazione
delle disposizioni  di cui agli  articoli 64 -quinquies  e 64-sexies,
ovvero  esegue l'estrazione  o il  reimpiego della  banca di  dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102- ter
e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della
multa  da lire  un  milione a  lire  dieci milioni.  La  pena non  e'
inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di
multa se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se la banca di dati
oggetto delle  abusive operazioni  di riproduzione,  trasferimento su
altro   supporto,  distribuzione,   comunicazione,  presentazione   o
dimostrazione  in   pubblico,  estrazione   o  reimpiego   sia  stata
distribuita,   venduta   o   concessa  in   locazione   su   supporti
contrassegnati  dalla Societa'  italiana degli  autori ed  editori ai
sensi della presente  legge e del relativo  regolamento di esecuzione
approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369";
  b)  al comma  2,  le parole:  "al comma  1"  sono sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1 e 1-bis".
 
           Nota all'art. 6:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  171-bis  della legge 22
          aprile 1941, n.  633, cosi' come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
            "Art. 171-bis. - 1. Chiunque  abusivamente duplica a fini
          di  lucro, programmi per  elaboratore, o,  ai medesimi fini
          e sapendo  o avendo motivo di   sapere che   si  tratta  di
          copie  non    autorizzate,  importa, distribuisce,   vende,
          detiene  a  scopo commerciale,  o  concede  in locazione  i
          medesimi  programmi,  e'   soggetto    alla   pena    della
          reclusione  da  tre  mesi  a tre anni   e della multa da L.
          1.000.000 a L.  10.000.000. Si applica la stessa   pena  se
          il  fatto  concerne qualsiasi mezzo   inteso  unicamente  a
          consentire o   facilitare   la   rimozione  arbitraria    o
          l'elusione   funzionale   dei   dispositivi   applicati   a
          protezione di un programma per elaboratore.
            La pena non e'   inferiore nel minimo  a  sei  mesi    di
          reclusione  e  la  multa a L.   3.000.000 se il fatto e' di
          rilevante gravita' ovvero  se  il      programma    oggetto
          dell'abusiva   duplicazione,   importazione, distribuzione,
          vendita,  detenzione a  scopo commerciale  o locazione  sia
          stato       precedentemente    distribuito,    venduto    o
          concesso  in locazione su  supporti contrassegnati    dalla
          Societa'    italiana  degli autori   ed editori   ai  sensi
          della presente   legge   e del    relativo  regolamento  di
          esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
            1-bis.  Chiunque,  al fine di trarne profitto, riproduce,
          trasferisce su   altro supporto,   distribuisce,  comunica,
          presenta  o    dimostra in pubblico   il contenuto   di una
          banca  di dati,  in violazione  delle disposizioni di   cui
          agli    articoli  64-quinquies e   64-sexies, ovvero esegue
          l'estrazione  o  il  reimpiego    della  banca  di  dati in
          violazione delle   disposizioni   di cui   agli    articoli
          102-bis    e  102-    ter    e'  soggetto alla   pena della
          reclusione da  tre mesi a tre  anni e della multa  da  lire
          un    milione a   lire   dieci milioni.   La   pena non  e'
          inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire  tre
          milioni  di  multa  se  il  fatto  e' di rilevante gravita'
          ovvero  se  la  banca  di  dati  oggetto  delle     abusive
          operazioni    di  riproduzione,    trasferimento  su  altro
          supporto,  distribuzione,    comunicazione,   presentazione
          o  dimostrazione  in   pubblico,  estrazione   o  reimpiego
          sia   stata distribuita,    venduta    o     concessa    in
          locazione     su    supporti contrassegnati  dalla Societa'
          italiana degli  autori ed  editori ai sensi della  presente
          legge  e  del relativo  regolamento di esecuzione approvato
          con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
            2. La condanna per i reati previsti  ai commi 1  e  1-bis
          comporta  la  pubblicazione  della  sentenza  in uno o piu'
          quotidiani e in uno o piu' periodici specializzati".