Art. 6. 1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' cosi' modificato: a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 -quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102- ter e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di multa se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369"; b) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-bis".
Nota all'art. 6: - Il testo vigente dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 3.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. 1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102- ter e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di multa se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. 2. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 1-bis comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu' periodici specializzati".