Art. 10
                    Limiti all'impiego di talune
                tecniche di comunicazione a distanza

  1.  L'impiego  da  parte  di un fornitore del telefono, della posta
elettronica  di  sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di  un  operatore  o  di  fax,  richiede  il  consenso preventivo del
consumatore.
  2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al
comma  1,  qualora  consentano una comunicazione individuale, possono
essere  impiegate  dal  fornitore  se  il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.