Art. 10
Limiti all'impiego di talune
tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta
elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del
consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al
comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.