Art. 12
                              Sanzioni

  1.  Fatta  salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca  reato,  il  fornitore che contravviene alle norme di cui
agli  articoli  3,  4,  6,  9  e 10 del presente decreto legislativo,
ovvero  che  ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore secondo le modalita' di cui all'articolo 5 o non rimborsa
al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni.
  2.  Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
  3.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge 24 novembre
1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo  13  della  predetta  legge  24  novembre 1981, n. 689,
all'accertamento   delle  violazioni  provvedono,  di  ufficio  o  su
denunzia,  gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo  17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio    provinciale    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato  della provincia in cui vi e' la residenza o la sede
legale dell'operatore commerciale.
 
           Nota all'art. 12:
            -  Si riporta  il  testo degli  articoli  13 e  17  della
          legge    24  novembre  1981, n. 689, recante: "Modifiche al
          sistema penale":
            "Art. 13 (Atti di accertamento).  - Gli organi addetti al
          controllo sull'osservanza delle disposizioni per    la  cui
          violazione  e'  prevista la   sanzione amministrativa   del
          pagamento di   una   somma  di    denaro  possono,      per
          l'accertamento      delle   violazioni     di    rispettiva
          competenza, assumere informazioni  e procedere a  ispezioni
          di  cose  e di   luoghi  diversi  dalla  privata dimora,  a
          rilievi  segnaletici, descrittivi e fotografici e  ad  ogni
          altra operazione tecnica.
            Possono altresi'  procedere al  sequestro cautelare delle
          cose    che    possono    formare   oggetto   di   confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con  cui il  codice
          di  procedura  penale  consente   il sequestro alla polizia
          giudiziaria.
            E' sempre disposto il sequestro del  veicolo a  motore  o
          del  natante  posto    in     circolazione   senza   essere
          coperto   dall'assicurazione obbligatoria e    del  veicolo
          posto  in circolazione   senza che  per lo stesso sia stato
          rilasciato il documento di circolazione.
            All'accertamento   delle   violazioni   punite  con    la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di
          denaro possono procedere anche gli  ufficiali e  gli agenti
          di  polizia giudiziaria,  i quali, oltre che  esercitare  i
          poteri    indicati nei precedenti commi, possono procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di  prova,    a  perquisizioni    in luoghi   diversi dalla
          privata dimora, previa   autorizzazione     motivata    del
          pretore    del      luogo   ove   le perquisizioni   stesse
          dovranno     essere     effettuate.     Si  applicano    le
          disposizioni  del primo  comma dell'art.  333 e  del  primo
          e  secondo  comma  dell'art.  334  del  codice di procedura
          penale.
            E' fatto  salvo l'esercizio degli specifici    poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti".
            "Art.  17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
          effettuato  il    pagamento  in    misura  ridotta,      il
          funzionario   o l'agente  che ha accertato  la  violazione,
          salvo    che  ricorra   l'ipotesi   prevista nell'art.  24,
          deve    presentare  rapporto, con la   prova delle eseguite
          contestazioni  o  notificazioni,   all'ufficio   periferico
          cui    sono demandati attribuzioni  e compiti del Ministero
          nella cui competenza rientra  la materia  alla   quale   si
          riferisce  la  violazione o,  in mancanza, al prefetto.
            Deve    essere   presentato   al   prefetto il   rapporto
          relativo  alle violazioni previste  dal testo  unico  delle
          norme   sulla circolazione stradale, approvato  con decreto
          del Presidente della  Repubblica 15 giugno 1959,   n.  393,
          dal  testo   unico per   la tutela  delle strade, approvato
          con regio  decreto 8 dicembre 1933, n. 1740,  e dalla legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
            Nelle materie di  competenza delle regioni e negli  altri
          casi, per  le    funzioni      amministrative    ad    esse
          delegate,      il    rapporto    e'  presentato all'ufficio
          regionale competente.
            Per  le  violazioni   dei   regolamenti   provinciali   e
          comunali    il rapporto e'  presentato, rispettivamente, al
          presidente  della giunta provinciale o al sindaco.
            L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo
          in cui e' stata commessa la violazione.
            Il  funzionario    o  l'agente  che    ha  proceduto   al
          sequestro   previsto   dall'art.   13  deve  immediatamente
          informare l'autorita' amministrativa competente   a   norma
          dei  precedenti  commi,  inviandole il  processo verbale di
          sequestro.
            Con    decreto   del   Presidente   della Repubblica,  su
          proposta  del Presidente del   Consiglio dei  Ministri,  da
          emanare  entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
          presente legge, in sostituzione del decreto  del Presidente
          della   Repubblica 13   maggio   1976,  n.    407,  saranno
          indicati    gli    uffici      periferici    dei    singoli
          Ministeri, previsti nel  primo comma, anche per  i casi  in
          cui    leggi  precedenti  abbiano  regolato diversamente la
          competenza.
            Con il decreto  indicato nel comma  precedente    saranno
          stabilite  le  modalita'  relative    alla  esecuzione  del
          sequestro  previsto dall'art.  13,  al  trasporto ed   alla
          consegna   delle cose  sequestrate,  alla custodia ed  alla
          eventuale  alienazione o distruzione   delle stesse;  sara'
          altresi'      stabilita   la      destinazione  delle  cose
          confiscate. Le regioni, per le  materie di loro competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente".