Art. 13
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo,
le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 delle legge 30
luglio 1998, n. 281 recante: "Disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti":
"Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo
al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento
puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti
delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio a norma
dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre
1993, n. 580. La procedura e', in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, e'
depositato per l'omologazione nella cancelleria della
pretura del luogo nel quale si e' svolto il
procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del
processo verbale, lo dichiara esecutivo con
decreto. Il verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo'
essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici
giorni dalla data in cui le associazioni abbiano
richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la
cessazione del comportamento lesivo degli interessi
dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di
urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli
articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni".