Art. 15
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Il  contratto  a  distanza  deve  contenere  il  riferimento al
presente decreto legislativo.
  2.  Fino  alla  emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata  dal  decreto  legislativo  15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali  di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo
15  gennaio  1992,  n.  50,  e  dagli  articoli  18  e 19 del decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni piu'
favorevoli   per   il  consumatore  contenute  nel  presente  decreto
legislativo.
  3.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in vigore centoventi
giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Letta,  Ministro  per  le politiche
                                  comunitarie
                                  Bersani,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Diliberto,  Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 15:
            -    Si riporta   il   testo   dell'art. 9   del  decreto
          legislativo  15 gennaio 1992,  n. 50,  recante  "Attuazione
          della   direttiva   85/577/CEE   in  materia  di  contratti
          negoziati fuori dei locali commerciali":
            "Art. 9 (Altre  forme  speciali  di  vendita).  -  1.  Le
          disposizioni del presente  decreto  si applicano  anche  ai
          contratti   riguardanti    la  fornitura  di    beni  o  la
          prestazione  di  servizi,  negoziati    fuori  dei   locali
          commerciali    sulla  base    di    offerte   effettuate al
          pubblico  tramite  il  mezzo  televisivo  o    altri  mezzi
          audiovisivi,  e  finalizzate ad  una  diretta  stipulazione
          del  contratto  stesso,  nonche'   ai contratti    conclusi
          mediante  l'uso  di  strumenti   informatici  e telematici.
            2.  Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul
          diritto di cui all'art. 4 deve essere   fornita  nel  corso
          della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del
          contratto,  compatibilmente  con  le particolari   esigenze
          poste  dalle caratteristiche  dello  strumento impiegato  e
          dalle  relative  evoluzioni tecnologiche.   Per i contratti
          negoziati  sulla base  di  una offerta  effettuata  tramite
          il    mezzo  televisivo l'informazione deve essere  fornita
          all'inizio e nel corso della   trasmissione  nella    quale
          sono     contenute   le    offerte.  L'informazione di  cui
          all'art.  5 deve  essere altresi'   fornita  per  iscritto,
          con le modalita' previste dal comma 3 di tale articolo, non
          oltre il momento in cui viene  effettuata la consegna della
          merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato
          nel  precedente art.   6, decorre dalla data di ricevimento
          della merce".
            -  Si  riporta  il  testo  degli   articoli   18   e   19
          del    decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante:
          "Riforma  della  disciplina  relativa    al  settore    del
          commercio,   a norma  dell'art. 4,  comma 4, della legge 15
          marzo 1997, n. 59":
            "Art. 18   (Vendita per corrispondenza,  televisione    o
          altri  sistemi  di  comunicazione).  -  1.  La   vendita al
          dettaglio per corrispondenza o tramite televisione  o altri
          sistemi     di  comunicazione  e'     soggetta   a   previa
          comunicazione   al  comune  nel  quale  l'esercente  ha  la
          residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attivita'
          puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal  ricevimento
          della comunicazione.
            2.  E' vietato  inviare prodotti al consumatore se non  a
          seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio    di
          campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per
          il consumatore.
            3.  Nella  comunicazione  di  cui al comma 1, deve essere
          dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
          all'art. 5 e il settore merceologico.
            4.  Nei  casi  in  cui  le  operazioni  di  vendita  sono
          effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve
          accertare,  prima  di  metterle  in  onda,  che il titolare
          dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti  dal
          presente   decreto   per l'esercizio   della  vendita    al
          dettaglio. Durante la trasmissione debbono  essere indicati
          il  nome  e  la denominazione   o la ragione  sociale e  la
          sede del  venditore, il numero di  iscrizione al   registro
          delle imprese  ed il  numero della partita IVA. Agli organi
          di  vigilanza  e'  consentito  il  libero accesso al locale
          indicato come sede del venditore.
            5. Le  operazioni di   vendita all'asta   realizzate  per
          mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione
          sono vietate.
            6.  Chi effettua le vendite tramite televisione per conto
          terzi deve essere in   possesso  della    licenza  prevista
          dall'art.  115    del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773.
            7.  Alle  vendite    di  cui  al  presente  articolo   si
          applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti
          negoziati fuori dei locali commerciali".
            "Art.  19  (Vendite  effettuate   presso il domicilio dei
          consumatori).  - 1. La vendita al dettaglio  o la  raccolta
          di  ordinativi  di  acquisto presso    il  domicilio    dei
          consumatori,   e'  soggetta    a   previa comunicazione  al
          comune nel  quale l'esercente  ha la  residenza, se persona
          fisica, o la sede legale.
            2.   L'attivita'   puo' essere  iniziata  decorsi  trenta
          giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
          1.
            3. Nella    comunicazione  deve    essere  dichiarata  la
          sussistenza  dei  requisiti  di cui all'art. 5 e il settore
          merceologico.
            4.  Il soggetto  di  cui   al comma   1,   che    intende
          avvalersi      per   l'esercizio      dell'attivita'     di
          incaricati,   ne   comunica   l'elenco  all'autorita'    di
          pubblica    sicurezza    del  luogo   nel   quale   ha   la
          residenza   o    la   sede   legale    e   risponde    agli
          effetti  civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
          devono  essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
          comma 2.
            5.  L'impresa  di  cui  al    comma   1,   rilascia    un
          tesserino   di riconoscimento alle persone incaricate,  che
          deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti
          dall'art. 5, comma 2.
            6. Il  tesserino di riconoscimento  di cui   al  comma  5
          deve   essere   numerato  e  aggiornato  annualmente,  deve
          contenere le generalita' e la  fotografia  dell'incaricato,
          l'indicazione  a  stampa della  sede e dei prodotti oggetto
          dell'attivita'  dell'impresa,    nonche'  del    nome   del
          responsabile   dell'impresa   stessa,      e  la  firma  di
          quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
          le operazioni di vendita.
            7. Le    disposizioni  concernenti    gli  incaricati  si
          applicano  anche nel   caso   di  operazioni  di vendita  a
          domicilio   del   consumatore effettuate  dal  commerciante
          sulle aree pubbliche in forma itinerante.
            8.   Il   tesserino di  riconoscimento  di  cui ai  commi
          5   e 6   e' obbligatorio anche    per  l'imprenditore  che
          effettua    personalmente  le  operazioni  disciplinate dal
          presente articolo.
            9. Alle vendite di cui al  presente articolo  si  applica
          altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7".