Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al
presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni piu'
favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto
legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante "Attuazione
della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali":
"Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
contratti riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali
commerciali sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione
del contratto stesso, nonche' ai contratti conclusi
mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul
diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso
della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del
contratto, compatibilmente con le particolari esigenze
poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e
dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti
negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite
il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita
all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale
sono contenute le offerte. L'informazione di cui
all'art. 5 deve essere altresi' fornita per iscritto,
con le modalita' previste dal comma 3 di tale articolo, non
oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della
merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato
nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento
della merce".
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante:
"Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59":
"Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o
altri sistemi di comunicazione). - 1. La vendita al
dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione e' soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attivita'
puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a
seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di
campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per
il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere
dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono
effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve
accertare, prima di metterle in onda, che il titolare
dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal
presente decreto per l'esercizio della vendita al
dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati
il nome e la denominazione o la ragione sociale e la
sede del venditore, il numero di iscrizione al registro
delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi
di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale
indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per
mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione
sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto
terzi deve essere in possesso della licenza prevista
dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si
applicano altresi' le disposizioni di cui al decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali".
"Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta
di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei
consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al
comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore
merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende
avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di
incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di
pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la
residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un
tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che
deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti
dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi
5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che
effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica
altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7".