Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti: a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato II; b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione; e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.