Art. 2
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi
i contratti:
   a)  relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali
e' riportato nell'allegato II;
   b)  conclusi  tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
   c)  conclusi  con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
   d)  relativi  alla  costruzione  e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
   e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.