Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi
i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali
e' riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.