Art. 3
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
d) spese di consegna;
e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del
contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso
ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione
continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona
fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati
alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di
consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore
e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in
modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullita' del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le
ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.