Art. 3
                   Informazioni per il consumatore

  1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
   a)  identita'  del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
   b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
   c)  prezzo  del  bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
   d) spese di consegna;
   e)  modalita'  del  pagamento,  della  consegna  del  bene o della
prestazione  del  servizio  e  di  ogni altra forma di esecuzione del
contratto;
   f)  esistenza  del diritto di recesso o di esclusione dello stesso
ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
   g)  modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso;
   h)  costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
   i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
   l)  durata  minima  del  contratto  in  caso  di  contratti per la
fornitura  di  prodotti  o  la  prestazione  di servizi ad esecuzione
continuata o periodica.
  2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere  inequivocabile,  devono  essere  fornite  in  modo  chiaro  e
comprensibile,  con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a  distanza  impiegata, osservando in particolare i principi di buona
fede  e  di  lealta'  in materia di transazioni commerciali, valutati
alla   stregua  delle  esigenze  di  protezione  delle  categorie  di
consumatori particolarmente vulnerabili.
  3.  In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore
e  lo  scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in
modo   inequivocabile   all'inizio   della   conversazione   con   il
consumatore, a pena di nullita' del contratto.
  4.  Nel  caso  di  utilizzazione  di  tecniche  che  consentono una
comunicazione  individuale,  le  informazioni  di cui al comma 1 sono
fornite,  ove  il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal
caso,  sono  fornite  nella  stessa  lingua  anche  la  conferma e le
ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.