Art. 4
                 Conferma scritta delle informazioni

  1.  Il  consumatore  deve  ricevere  conferma per iscritto o, a sua
scelta,  su  altro  supporto  duraturo  a  sua  disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma
1,  prima  od  al  momento della esecuzione del contratto. Entro tale
momento  e  nelle  stesse  forme  devono  comunque  essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni:
   a)  un'informazione  sulle  condizioni e le modalita' di esercizio
del  diritto  di  recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di
cui all'articolo 5, comma 2;
   b)  l'indirizzo  geografico  della  sede  del  fornitore  a cui il
consumatore puo' presentare reclami;
   c)  le  informazioni  sui  servizi  di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
   d)  le  condizioni  di  recesso  dal  contratto  in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
  2.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi  la  cui  esecuzione  e'  effettuata  mediante una tecnica di
comunicazione  a  distanza,  qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica  soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione.  Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo   geografico   della  sede  del  fornitore  cui  poter
presentare reclami.