Art. 4
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua
scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma
1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale
momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di
cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il
consumatore puo' presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter
presentare reclami.