Art. 6
                      Esecuzione del contratto

  1.  Salvo  diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
  2.  In  caso  di  mancata  esecuzione dell'ordinazione da parte del
fornitore, dovuta alla indisponibilita', anche temporanea, del bene o
del  servizio  richiesto,  il  fornitore,  entro il termine di cui al
comma  1,  informa  il  consumatore,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo   4,  comma  1,  e  provvede  al  rimborso  delle  somme
eventualmente  gia'  corrisposte  per  il  pagamento della fornitura.
Salvo  consenso  del  consumatore,  da  esprimersi prima o al momento
della  conclusione  del  contratto,  il  fornitore non puo' adempiere
eseguendo  una  fornitura  diversa  da  quella  pattuita, anche se di
valore e qualita' equivalenti o superiori.