Art. 7
                             Esclusioni

  1.  Gli  articoli  3,  4,  5  e  il  comma 1 dell'articolo 6 non si
applicano:
   a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di
altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio
del  consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro,
da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
   b)  ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti,  alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione  del  contratto  il  fornitore  si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.