Art. 8
                      Pagamento mediante carta

  1.  Il  consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove
cio'  sia  previsto  tra  le modalita' di pagamento, da comunicare al
consumatore  al  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera e), del
presente decreto legislativo.
  2.  L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore   i  pagamenti  dei  quali  questi  dimostri  l'eccedenza
rispetto  al  prezzo  pattuito  ovvero l'effettuazione mediante l'uso
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o
di   un  terzo,  fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo  12  del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  5  luglio  1991,  n. 197. L'istituto di emissione della
carta  di  pagamento  ha  diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore.
 
           Note all'art. 8:
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3
          maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,   dalla
          legge  5  luglio  1991,  n.    197,  recante "Provvedimenti
          urgenti per limitare l'uso del contante  e  dei  titoli  al
          portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio":
            "Art. 12 (Carte di credito,  di pagamento e documenti che
          abilitano   al  prelievo    di  denaro  contante).    -  1.
          Chiunque, al fine  di trarne profitto per se'  o per altri,
          indebitamente  utilizza, non essendone titolare, carte   di
          credito  o di  pagamento, ovvero  qualsiasi altro documento
          analogo   che abiliti  al  prelievo  di denaro  contante  o
          all'acquisto di beni o alla prestazione    di  servizi,  e'
          punito  con  la  reclusione  da  uno a cinque anni e con la
          multa da lire seicentomila a lire tre  milioni. Alla stessa
          pena  soggiace chi, al fine  di trarne profitto per se'   o
          per  altri,  falsifica  o  altera    carte  di credito o di
          pagamento o   qualsiasi   altro documento    analogo    che
          abiliti    al prelievo di denaro contante o all'acquisto di
          beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o
          acquisisce tali carte o documenti di provenienza   illecita
          o    comunque  falsificati  o   alterati, nonche' ordini di
          pagamento prodotti con essi".