Art. 9
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in
mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura
comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta
non significa consenso.