Art. 10.
               (Sanzioni alternative alla detenzione).
   1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data
di  entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in
materia  di  sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
  a)  per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonche' per
le  altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate
in  illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione
di  sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima
detenzione, quali la prestazione di attivita' non retribuita a favore
della collettivita' o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo
di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;
  b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera
  a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione
al   giudice   del   potere  di  scegliere  la  sanzione  alternativa
applicabile  e  di  individuare  obblighi specifici per il condannato
relativi all'applicazione della stessa;
  c)  previsione  di  uno specifico delitto punito con pena detentiva
fino  ad  un  anno  non  sostituibile  in  caso  di inosservanza o di
violazione   reiterata   degli   obblighi   connessi   alle  sanzioni
alternative alla detenzione.