Art. 12.
           (Modifica all'articolo 624 del codice penale).
   1.  Dopo  il  secondo comma dell'articolo 624 del codice penale e'
aggiunto il seguente: "Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa,  salvo  che  ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli
articoli 61, numero 7), e 625".