Art. 13.
     (Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale).
   1.  Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale e'
sostituito  dal seguente: "4. Le spese del procedimento sono a carico
del   querelato,   salvo   che  nell'atto  di  remissione  sia  stato
diversamente convenuto".