Art. 14.
    (Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533).
   1.  Al  primo  comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n.
533,  dopo  le parole: "adibiti alla custodia di essi," sono inserite
le seguenti: "si procede d'ufficio e".