Art. 15.
         (Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo
                      24 febbraio 1998, n. 58).
   1.  La  lettera  gg)  del  comma  1  dell'articolo 214 del decreto
legislativo  24  febbraio  1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente:
"gg)  l'articolo  1,  comma  1,  lettera m), e l'articolo 2, comma 1,
lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561;".
   2.  La  legge  28  dicembre  1993, n. 561, per le parti diverse da
quelle  indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata
dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.