Art. 15. (Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). 1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: "gg) l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561;". 2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.