Art. 16.
                       (Disposizioni finali).
   1.  In  sede  di  emanazione  dei  decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 9 e 10, il Governo e' altresi' delegato:
  a)  ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge
24  novembre  1981,  n.  689, prevedendone l'aumento ed a prescrivere
eventuali  limitazioni  alla facolta' di pagamento in misura ridotta,
in ragione della gravita' dell'illecito;
  b)  ad  emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute
nella  presente  legge,  le norme di coordinamento con tutte le altre
leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio;
  c)  ad  individuare  l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni
amministrative  inerenti  agli  illeciti depenalizzati, tenendo conto
della   natura   delle   violazioni   e   delle   attribuzioni  delle
amministrazioni interessate.