Art. 17.
                     (Esercizio delle deleghe).
   1.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e
10  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
Repubblica  almeno  sessanta giorni prima della scadenza prevista per
l'esercizio  delle  deleghe.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
trasmissione  senza  che le competenti Commissioni permanenti abbiano
espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.