Art. 18.
             (Abrogazioni e modifiche al codice penale).
  1.  Sono  abrogati  gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341,
344,  394,  395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo
comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.
  2.  E'  abrogato  il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio
1994, n. 50.
  3. All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole: "e'
punito  con  la  reclusione  da  sei mesi a tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "e' punito con la reclusione fino a tre anni".
  4. All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole: "e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "e' punito con la reclusione fino a tre anni".