Art. 18. (Abrogazioni e modifiche al codice penale). 1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale. 2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50. 3. All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole: "e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione fino a tre anni". 4. All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione fino a tre anni".