Art. 19.
 (Disposizioni transitorie in materia di perseguibilita' a querela).
   1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni
della  presente  legge  o  dei  decreti legislativi da esse previsti,
commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o
dei  citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela
decorre  dalla  data  predetta,  se la persona ha avuto in precedenza
notizia del fatto costituente reato.
   2.  Se e' pendente il relativo procedimento, il giudice informa la
persona  offesa  dal reato della facolta' di esercitare il diritto di
querela  e  il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e'
stata informata.