Art. 2.
                  (Competenza del giudice di pace).
   1.  L'attribuzione  al  giudice  di  pace  della competenza di cui
all'articolo  1  e'  esclusa  per  le  opposizioni  nelle materie, da
elencare  tassativamente  nel decreto legislativo, che comportano una
particolare  difficolta'  di  accertamento  o  coinvolgono  rilevanti
interessi  collettivi  nonche'  per quelle per le quali sono previste
sanzioni di notevole entita'.