Art. 3.
                    (Disciplina degli alimenti).
   1.  La  riforma  della  disciplina  sanzionatoria  in  materia  di
produzione,  commercializzazione  e  igiene  degli  alimenti  e delle
bevande,  nonche'  di  tutela  della  denominazione  di  origine  dei
medesimi e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a)  trasformare  in  violazioni  amministrative i reati previsti da
leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non
superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravita'
degli   illeciti,   e  prevedendo  altresi',  a  titolo  di  sanzioni
accessorie,  in  caso  di reiterazione specifica delle violazioni, la
chiusura   temporanea   dello   stabilimento   o  dell'esercizio,  la
sospensione per un periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa
licenza in relazione alla gravita' dei fatti;
  b)  mantenere  le  sanzioni  penali  per  le violazioni di cui agli
articoli  5,  6  e  12, limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi,
all'introduzione   nel   territorio   della  Repubblica  di  sostanze
destinate   al  commercio,  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,
prevedendo  l'alternativita'  delle pene dell'arresto e dell'ammenda,
graduate in rapporto alla gravita' degli illeciti, anche in deroga al
principio  di  specialita'  di  cui  all'articolo  9  della  legge 24
novembre 1981, n. 689;
  c)  prevedere  la  chiusura  dello  stabilimento  o  dell'esercizio
nonche'  la  revoca  della  relativa licenza, in relazione ai singoli
illeciti  amministrativi  ovvero  alle violazioni di cui alla lettera
b),  oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste
ultime,  per  i  fatti di maggiore gravita' dai quali derivi pericolo
per la salute;
  d)  prevedere  specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie
di  cui  agli  articoli  515,  516  e  517  del  codice  penale,  con
riferimento  alle  condotte  che siano altresi' lesive dell'interesse
protetto   dal   riconoscimento  della  denominazione  di  origine  o
dall'individuazione delle relative caratteristiche;
  e)  fatto  salvo  quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15
della   legge   30   aprile  1962,  n.  283,  prevedere  la  chiusura
obbligatoria   dello   stabilimento  e  dell'esercizio  nei  casi  di
insussistenza   dei   requisiti  igienico-sanitari  previsti  per  il
rilascio  della  autorizzazione  all'esercizio stesso, fermo restando
quanto  disposto  dalla  lettera  c)  del  presente  comma e salva la
possibilita'   di   revoca   immediata   qualora  la  situazione  sia
compiutamente regolarizzata;
  f)   prevedere   la   trasformazione   in  sanzioni  amministrative
accessorie   delle   pene   accessorie  gia'  previste  per  i  reati
depenalizzati,  introducendo,  con  riferimento  alla  gravita' della
violazione,  nuove  sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni
della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.