Art. 3. (Disciplina degli alimenti). 1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonche' di tutela della denominazione di origine dei medesimi e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravita' degli illeciti, e prevedendo altresi', a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la sospensione per un periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla gravita' dei fatti; b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio, della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternativita' delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravita' degli illeciti, anche in deroga al principio di specialita' di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689; c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonche' la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera b), oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravita' dai quali derivi pericolo per la salute; d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresi' lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche; e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente comma e salva la possibilita' di revoca immediata qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata; f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie gia' previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravita' della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.