Art. 4.
                   (Disciplina della navigazione).
   1.  La  riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina
della   navigazione  e'  ispirata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
  a)   trasformare  in  illeciti  amministrativi  le  contravvenzioni
contenute nel codice della navigazione, escluse quelle previste dagli
articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza
di limiti alla proprieta' privata), 1176 (inosservanza del divieto di
mediazione)  e  1177  (aggravanti) nonche' dal Capo VI del Titolo III
del   Libro   I  della  Parte  III  (contravvenzioni  concernenti  le
disposizioni  sulla  sicurezza  della  navigazione),  prevedendo  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  non  superiore  a lire sessanta
milioni, graduata in rapporto alla gravita' degli illeciti;
  b)   prevedere   la   trasformazione   in  sanzioni  amministrative
accessorie delle pene accessorie gia' previste per le contravvenzioni
trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).