Art. 4. (Disciplina della navigazione). 1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione, escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonche' dal Capo VI del Titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravita' degli illeciti; b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie gia' previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).