Art. 5.
              (Circolazione stradale ed autotrasporto).
   1.  La  riforma  del  sistema  sanzionatorio  penale in materia di
disciplina  della  circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose
e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a)   trasformare   in  violazioni  amministrative,  prevedendo  una
sanzione  amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e
cinquecentomila  e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in
relazione  alla  gravita'  dell'illecito,  i  reati di cui al decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, ad eccezione degli articoli 100,
comma 14, 186, 187 e 189;
  b)   trasformare   in  violazioni  amministrative,  prevedendo  una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e
non  superiore  a  lire  venti  milioni,  graduata  in relazione alla
gravita'  dell'illecito,  i reati di cui all'articolo 1, primo comma,
del  decreto  legislativo  22  gennaio  1948,  n.  66,  ad  eccezione
dell'abbandono  o  del deposito di congegni o altri oggetti in strada
ferrata;
  c)   trasformare   in  violazioni  amministrative,  prevedendo  una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e
non  superiore  a  lire  trenta  milioni,  graduata in relazione alla
gravita' e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti
dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
  d)  prevedere  per  le  violazioni  di cui alle lettere a) e c) del
presente  comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  285  del 1992, a titolo di sanzione
amministrativa  accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non
superiore  a  tre  mesi,  nonche',  in  caso  di  reiterazione  delle
condotte, la confisca del mezzo;
  e)  prevedere  l'inserimento  nell'anagrafe di cui all'articolo 226
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti
alle  violazioni  previste  dal  medesimo decreto legislativo e dalla
legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e che comportano l'applicazione di
sanzioni accessorie.