Art. 7
        (Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).
   1.  La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui
al  presente  articolo  e'  ispirata  ai  seguenti principi e criteri
direttivi:
  a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui
agli  articoli  666  e  686  del  codice  penale, prevedendo sanzioni
amministrative  pecuniarie  non  inferiori a lire cinquantamila e non
superiori  a  lire cinque milioni graduate in relazione alla gravita'
degli illeciti;
  b)   trasformare  in  illecito  amministrativo  la  contravvenzione
prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione
amministrativa  pecuniaria  non  superiore  a  lire  cinque  milioni,
graduata  in  relazione  alla  gravita' dell'illecito e all'eventuale
reiterazione della condotta;
  c)  trasformare  in  illeciti  amministrativi  i  reati di cui agli
articoli  345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663,
663-bis,  664,  675,  676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo
comma,  677,  limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma,  688,  primo  comma,  692,  primo  comma, 724 e 725 del codice
penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a
lire  centomila  e  non  superiori  a  lire  due  milioni graduate in
relazione alla gravita' degli illeciti;
  d)  trasformare  in  illeciti  amministrativi,  prevedendo sanzioni
amministrative  pecuniarie  non  inferiori  a lire duecentomila e non
superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:
  1) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;
  2)  dagli  articoli  15, 23 e 24 del regolamento per la repressione
dell'abigeato  e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio
decreto 14 luglio 1898, n. 404;
  3) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
  4) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;
  5)  dagli  articoli  54  e  55  del testo unico approvato con regio
decreto 11 luglio 1913, n. 959;
  6)  dall'articolo  13  del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio
1917, n. 148;
  7) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
  8) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n.
1331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n.
1132;
  9)  dall'articolo  11  del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n.
1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;
 10)  dall'articolo  20 del testo unico approvato con regio decreto 3
marzo 1934, n. 383;
 11)  dall'articolo  24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto
riferibili a disposizioni non abrogate;
 12)  dall'articolo  221  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 13) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.
1155;
 14)  dall'articolo  116  del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973;
 15)  dall'articolo  76 del testo unico approvato con regio decreto 5
giugno 1939, n. 1016;
 16) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;
 17) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;
 18) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
 19) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
 20) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
 21) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
 22)  dall'articolo  82  del  testo  unico  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
 23) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;
 24) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
 25) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto
riferibili a disposizioni non abrogate;
 26) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
 27) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
 28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
 29)  dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488;
 30) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
 31)  dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640;
 32) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;
 33) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui
ai  numeri  1)  e  2)  del primo comma dell'articolo 5 della legge 20
febbraio   1958,   n.  75,  prevedendo  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria fino a lire duecentomila;
  f)  trasformare  in  illeciti amministrativi i reati previsti dagli
articoli  6  e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e
dall'articolo  201  del  testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni;
  g)  prevedere  nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere  a),  b) e d)
eventuali sanzioni amministrative accessorie.