Art. 7 (Trasformazione di reati in illeciti amministrativi). 1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e 686 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravita' degli illeciti; b) trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta; c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravita' degli illeciti; d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti: 1) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378; 2) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404; 3) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368; 4) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740; 5) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959; 6) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148; 7) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475; 8) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; 9) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495; 10) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; 11) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate; 12) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 13) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155; 14) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973; 15) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016; 16) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239; 17) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653; 18) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260; 19) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; 20) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619; 21) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25; 22) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; 23) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138; 24) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326; 25) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate; 26) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161; 27) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9; 28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; 29) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; 30) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889; 31) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; 32) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7; 33) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila; f) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni; g) prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) eventuali sanzioni amministrative accessorie.