Art. 8. (Assegni bancari e postali). 1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera a), sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonche', nei casi piu' gravi, il divieto temporaneo di esercitare attivita' professionali od imprenditoriali e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera b), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni; d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera e); e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti, con le occorrenti informazioni, i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero ai quali e' stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonche' l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento; f) prevedere la responsabilita' solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera e); g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.