Art. 8.
                    (Assegni bancari e postali).
   1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni
bancari  e  postali  e'  ispirata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
  a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di
assegno   senza  autorizzazione  e  senza  provvista  previsti  dagli
articoli  1  e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una
sanzione  amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila
e  non  superiore  a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione
alla gravita' dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il
pagamento  in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
  b)  prevedere,  per  le  violazioni  depenalizzate  ai  sensi della
lettera a), sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di
emettere  assegni  bancari  e  postali per un periodo da due a cinque
anni   nonche',  nei  casi  piu'  gravi,  il  divieto  temporaneo  di
esercitare  attivita'  professionali od imprenditoriali e di assumere
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  c)  mantenere  la  sanzione penale per la violazione dei divieti di
cui  alla lettera b), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi
a  tre  anni  e,  a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della
sentenza  e  il  divieto di emettere assegni bancari e postali per un
periodo non inferiore a due anni;
  d)  modificare  la  disciplina  della revoca dell'autorizzazione ad
emettere  assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990,
n.  386,  prevedendo  l'obbligo  di  revoca,  ovvero  il  divieto  di
autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, anche sulla base
degli  accertamenti  effettuati  per  il tramite dell'archivio di cui
alla lettera e);
  e)  prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito
archivio  informatizzato,  in cui vengono inseriti, con le occorrenti
informazioni,  i  nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza
autorizzazione  o  senza  provvista ovvero ai quali e' stata revocata
l'autorizzazione   all'utilizzo   di   carte  di  pagamento,  nonche'
l'indicazione  di  assegni  o  carte  di  pagamento  di cui sia stato
denunciato il furto o lo smarrimento;
  f)  prevedere  la  responsabilita'  solidale della banca trattaria,
qualora  la  stessa  abbia  autorizzato  il  rilascio  di libretto di
assegni  a  chiunque  risulti  segnalato per l'emissione di assegno a
vuoto presso l'archivio di cui alla lettera e);
  g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre
1933,  n.  1736,  coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e
delle  revoche,  mantenendo  la  pena della reclusione per l'illecito
rilascio  di  moduli di assegno bancario o postale, da determinare in
misura non superiore a due anni.