Art. 9.
  (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).
   1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo
recante  la  nuova  disciplina  dei  reati  in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo
  I  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme
vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
   2.  Il  decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e
criteri direttivi:
  a)   prevedere  un  ristretto  numero  di  fattispecie,  di  natura
esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei
mesi  e  sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti
ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensivita' per gli
interessi  dell'erario  e  dal fine di evasione o di conseguimento di
indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:
  1)  le  dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione
falsa   ovvero   su   altri  artifici  idonei  a  fornire  una  falsa
rappresentazione contabile;
  2)  l'emissione  di documenti falsi diretti a consentire a terzi la
realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);
  3)   l'omessa   presentazione  delle  dichiarazioni  annuali  e  le
dichiarazioni annuali infedeli;
  4)  la  sottrazione  al pagamento o alla riscossione coattiva delle
imposte  mediante  compimento  di  atti fraudolenti sui propri beni o
altre condotte fraudolente;
  5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;
  b)  prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione
o  l'utilizzazione  di  documentazione  falsa  e  l'occultamento o la
distruzione  di  documenti  contabili, soglie di punibilita' idonee a
limitare   l'intervento   penale   ai  soli  illeciti  economicamente
significativi;
  c)  prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate
in modo da:
  1)  escludere  l'intervento  penale  al di sotto di una determinata
entita' di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;
  2)  comportare  l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra
l'entita'  dei  componenti  reddituali o del volume di affari evasi e
l'entita' dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati
sia superiore ad un determinato valore;
  3)  comportare,  in ogni caso, l'intervento penale quando l'entita'
dei  componenti  reddituali  o  del volume di affari evasi raggiunga,
indipendentemente  dal  superamento  della  soglia  proporzionale, un
determinato ammontare in termini assoluti;
  4)  prevedere  nelle  ipotesi  di  omessa  dichiarazione una soglia
minima  di  punibilita'  inferiore  a  quella  prevista per i casi di
infedelta';
  d)  prevedere  sanzioni  accessorie  adeguate  e proporzionate alla
gravita'  delle  diverse  fattispecie,  desunta  in particolare dalle
caratteristiche  della  condotta  e  della  sua  offensivita' per gli
interessi dell'erario;
  e)  prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento
del danno;
  f)  prevedere la non punibilita' di chi si sia uniformato al parere
del  comitato  consultivo per l'applicazione delle norme antielusive,
istituito  ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.
413;
  g)  uniformare  la disciplina della prescrizione dei reati a quella
generale,  salvo le deroghe rese opportune dalla particolarita' della
materia penale tributaria;
  h)  individuare  la competenza territoriale sulla base del luogo in
cui il reato e' stato commesso, ovvero, ove cio' non fosse possibile,
del luogo in cui il reato e' stato accertato;
  i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando
uno  stesso  fatto  e'  punito  da  una  disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa;
  l)  coordinare  le  nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio
amministrativo,  in  modo  da assicurare risposte punitive coerenti e
concretamente dissuasive.