Art. 3.
  1. Dopo l'articolo  13 del decreto-legge 28 dicembre  1993, n. 544,
convertito, con modificazioni, dalla legge  14 febbraio 1994, n. 120,
e' inserito il seguente:
  "Art. 13-bis (Arresto da parte della polizia giudiziaria). - 1. Nei
casi di  urgenza, la  polizia giudiziaria puo'  procedere all'arresto
della persona  nei confronti della quale  il Tribunale internazionale
ha  formulato una  domanda di  applicazione di  una misura  cautelare
coercitiva,  se ricorrono  le condizioni  previste dall'articolo  13,
comma 1.  Essa provvede altresi' al  sequestro del corpo del  reato e
delle cose pertinenti al reato.
  2.   L'autorita'   che   ha  proceduto   all'arresto   ne   informa
immediatamente il Ministro di grazia e  giustizia e al piu' presto, e
comunque non  oltre quarantotto ore, pone  l'arrestato a disposizione
del  presidente  della corte  di  appello  del  distretto in  cui  e'
avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
  3.  Quando  non deve  disporre  la  liberazione dell'arrestato,  il
presidente  della  corte  di   appello,  entro  quarantotto  ore  dal
ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza disponendo
l'applicazione di  una misura  cautelare coercitiva.  I provvedimenti
emessi e gli  atti sono tramessi senza ritardo alla  corte di appello
di Roma.
  4.  La misura  cautelare coercitiva  cessa di  avere effetto  se la
corte di  appello di Roma  entro venti giorni dalla  sua applicazione
non provvede a norma dell'articolo 13.
  5.  Delle decisioni  assunte la  corte di  appello di  Roma informa
senza ritardo il Ministro di grazia e giustizia".
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il D.L. 28 dicembre 1993,  n. 554, reca: "Disposizioni
          in materia di cooperazione con il  Tribunale internazionale
          competente per gravi violazioni   del diritto    umanitario
          commesse  nei territori  della ex Jugoslavia".