Art. 2.
1.  All'articolo  1-bis,  comma  1,  lettera a), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni,  le  parole:
"15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
2.  All'articolo  1-bis,  comma  1, lettera b), della citata legge n.
468 del 1978, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle  seguenti:
"30  settembre";  dopo  le  parole:  "a  legislazione  vigente"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  il  disegno  di  legge  finanziaria,  la
relazione  previsionale  e  programmatica  e  il bilancio pluriennale
programmatico"  e  le  parole:  "viene,  altresi',  trasmesso"   sono
sostituite dalle seguenti: "vengono, altresi', trasmessi".
3.  All'articolo  1-bis, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978,
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica;".
4. All'articolo 1-bis, comma 2, lettera c),  della  citata  legge  n.
468  del  1978,  le  parole  da "La Commissione" fino a "n. 281" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "La   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" e le
parole: "31 maggio" e "15 settembre" sono sostituite  rispettivamente
dalle seguenti: "15 luglio" e "15 ottobre".
5.  All'articolo  3,  comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, le
parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
6. All'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 468  del  1978,  la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a)  i  parametri  economici  essenziali  utilizzati  e le previsioni
tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata  e  di  spesa
del   settore   statale  e  del  conto  consolidato  delle  pubbliche
amministrazioni basate sulla legislazione vigente,  ivi  compreso  il
flusso  di  risorse  destinate  allo  sviluppo  del  Mezzogiorno, con
l'indicazione dei  fondi  nazionali  addizionali,  e,  per  la  parte
discrezionale  della  spesa,  sull'invarianza  dei  servizi  e  delle
prestazioni offerte;".
7. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del
1978, le parole da "del fabbisogno del  settore  pubblico  allargato"
fino   alla  fine  della  lettera  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dell'indebitamento  netto  del  conto  consolidato  delle  pubbliche
amministrazioni,  al  netto  e al lordo degli interessi, e del debito
del settore statale e del conto delle pubbliche  amministrazioni  per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale".
8.  All'articolo  3, comma 2, lettere d) ed e), della citata legge n.
468 del 1978, le parole: "settore pubblico allargato" sono sostituite
dalle seguenti: "conto delle pubbliche amministrazioni".
9. All'articolo 3, comma 2, lettera f), della citata legge n. 468 del
1978, le parole:  "gli  indirizzi  per  gli"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'articolazione degli".
10. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, dopo
le parole: "di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis," sono
inserite  le seguenti: "ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee
per materia,".
11. All'articolo 3 della citata legge n. 468 del 1978,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"4-bis.  In occasione della presentazione del Programma di stabilita'
agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento
una nota informativa  che  motiva,  attraverso  un  adeguato  corredo
documentativo,   le   eventuali  nuove  previsioni  degli  indicatori
macroeconomici  e  dei saldi di finanza pubblica che si discostino da
quelle     contenute     nel     documento     di      programmazione
economico-finanziaria precedentemente approvato".
12.  Dopo  l'articolo  9-bis  della  citata legge n. 468 del 1978, e'
inserito il seguente:
"Art. 9-ter. - (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle
leggi permanenti di natura corrente) - 1. Nello stato  di  previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione  delle
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di
cui  all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni", il cui  ammontare
e' annualmente determinato dalla legge finanziaria.
2.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica, su proposta del Ministro  interessato,  che
ne   da'  contestuale  comunicazione  alle  Commissioni  parlamentari
competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1  ed  iscritte
in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di
base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme
necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle
unita'  medesime,  ritenute  compatibili con gli obiettivi di finanza
pubblica".
13. All'articolo 11, comma 3, della citata legge  n.  468  del  1978,
l'alinea e' sostituito dal seguente:
"La  legge  finanziaria  non  puo'  contenere  norme  di  delega o di
carattere  ordinamentale   ovvero   organizzatorio.   Essa   contiene
esclusivamente   norme  tese  a  realizzare  effetti  finanziari  con
decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale  e  in
particolare:".
14.  All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, le
lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo
netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni
considerati  dal   bilancio   pluriennale   comprese   le   eventuali
regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b)  le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni,
le altre misure che incidono sulla determinazione del  quantum  della
prestazione,  afferenti  imposte  indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio  dell'anno
cui   essa   si   riferisce,  nonche'  le  correzioni  delle  imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;".
15. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978,  la
lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d)  la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere
nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni  considerati  dal   bilancio
pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in
conto  capitale,  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla  legge
finanziaria;".
16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978,  la
lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f)   gli   stanziamenti  di  spesa,  in  apposita  tabella,  per  il
rifinanziamento,  per  non  piu'  di  un  anno,  di   norme   vigenti
classificate   tra  le  spese  in  conto  capitale  e  per  le  quali
nell'ultimo esercizio sia previsto uno  stanziamento  di  competenza,
nonche'  per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno
o piu' degli anni considerati  dal  bilancio  pluriennale,  di  norme
vigenti   che   prevedono   interventi   di   sostegno  dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale;".
17. All'articolo 11, comma 3, della citata legge  n.  468  del  1978,
dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
"i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa,
restando    escluse   quelle   a   carattere   ordinamentale   ovvero
organizzatorio, salvo che esse si  caratterizzino  per  un  rilevante
contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter)  norme  che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata
ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente  al  sostegno  o  al
rilancio  dell'economia,  con  esclusione  di interventi di carattere
localistico o microsettoriale;".
18. In sede di prima applicazione  della  presente  legge,  le  leggi
vigenti  la  cui  quantificazione  e' effettuata dalla tabella di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n.  468  del
1978, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai
sensi  dell'articolo  11,  comma 3, lettera f), della medesima legge,
come modificato dal presente  articolo,  sono  indicate  dalla  legge
finanziaria  per  il  2000,  intendendosi come soppresse quelle norme
recanti  autorizzazioni  di  spesa  permanenti  gia'  contenenti   il
riferimento  alla  predetta  lettera  d)  e  non indicate nella legge
finanziaria medesima.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il testo   dell'art.   1-bis della   legge 5    agosto
          1978,  n.   468 (Riforma  di alcune  norme di  contabilita'
          generale  dello Stato  in materia di  bilancio), a  seguito
          della   modificazione apportata dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.    1-bis      (Strumenti    di       programmazione
          finanziaria      e   di bilancio).   - 1.   La impostazione
          delle previsioni  di entrata   e di spesa   del    bilancio
          dello    Stato    e'    ispirata      al    metodo    della
          programmazione  finanziaria.   A tal   fine   il    Governo
          presenta  alle Camere:
            a)     entro    il    30    giugno  il    documento    di
          programmazione economicofinanziaria, che  viene,  altresi',
          trasmesso alle regioni;
            b)  entro    il  30  settembre  il    disegno di legge di
          approvazione  del  bilancio  annuale     e   del   bilancio
          pluriennale  a legislazione vigente, il  disegno  di  legge
          finanziaria,   la  relazione  previsionale  e programmatica
          e  il bilancio   pluriennale programmatico    che  vengono,
          altresi', trasmessi alle regioni;
            c)  entro  il   15 novembre i disegni di legge  collegati
          alla manovra di finanza pubblica".
            2.  La  Conferenza    unificata  di  cui   all'art.     8
          del   decreto legislativo 28  agosto 1997,  n. 281, esprime
          il proprio  parere sui documenti di cui alla    lettera  a)
          del  comma 1, entro  il 15 luglio, e di cui alla lettera b)
          del medesimo  comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica  al
          Governo ed al Parlamento".
            -  Il  testo dell'art. 3 della  citata legge n. 468/1978,
          a seguito delle modifiche ed integrazioni  apportate  dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Art.  3.  -  1.  Entro  il  30   giugno di ogni anno, il
          Governo presenta al Parlamento, ai fini  delle  conseguenti
          deliberazioni,     il     documento    di    programmazione
          economicofinanziaria che  definisce la  manovra di  finanza
          pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
            2.      Nel           documento     di     programmazione
          economicofinanziaria, premessa la  valutazione puntuale   e
          motivata    degli  andamenti    reali  e    degli eventuali
          scostamenti rispetto agli  obiettivi fissati nei precedenti
          documenti di  programmazione economicofinanziaria e   della
          evoluzione    economicofinanziaria      internazionale   in
          particolare nella  Comunita' europea, sono indicati:
            a)  i parametri  economici  essenziali utilizzati   e  le
          previsioni  tendenziali, per   grandi comparti, dei  flussi
          di entrata e  di spesa del   settore     statale   e    del
          conto      consolidato    delle   pubbliche amministrazioni
          basate   sulla legislazione   vigente,  ivi    compreso  il
          flusso    di    risorse    destinate    allo sviluppo   del
          Mezzogiorno,  con l'indicazione dei  fondi addizionali,  e,
          per la   parte discrezionale della  spesa,  sull'invarianza
          dei servizi e delle prestazioni offerte;
            b)  gli    obiettivi  macroeconomici  ed in   particolare
          quelli   relativi   allo    sviluppo    del    reddito    e
          dell'occupazione;
            c)  gli  obiettivi, conseguentemente  definiti in termini
          di rapporto al  prodotto interno   lordo,   del  fabbisogno
          del    settore statale   e dell'indebitamento   netto   del
          conto  consolidato   delle   pubbliche amministrazioni,  al
          netto  e  al    lordo  degli  interessi, e   del debito del
          settore  statale     e   del   conto   delle      pubbliche
          amministrazioni   per  ciascuno  degli  anni  compresi  nel
          bilancio pluriennale;
            d)  gli  obiettivi, coerenti  con  quelli  di cui    alle
          precedenti  lettere  b) e c), di fabbisogno complessivo, di
          disavanzo corrente del settore statale e  del  conto  delle
          pubbliche  amministrazioni,  al  lordo e   al netto   degli
          interessi,  per ciascuno  degli anni  compresi nel bilancio
          pluriennale,   e   gli  eventuali   scostamenti    rispetto
          all'evoluzione   tendenziale    dei  flussi  della  finanza
          pubblica di cui alla precedente lettera a), e  le  relative
          cause;
            e)  le    conseguenti regole di  variazione delle entrate
          delle spese del bilancio   di competenza    dello  Stato  e
          delle  aziende    autonome  e  degli      enti     pubblici
          ricompresi  nel   conto   delle   pubbliche amministrazioni
          per    il  periodo   cui   si    riferisce   il    bilancio
          pluriennale;
            f) l'articolazione  degli interventi,  anche di  settore,
          collegati  alla  manovra di finanza pubblica per il periodo
          compreso  nel  bilancio  pluriennale,  necessari    per  il
          conseguimento  degli  obiettivi    di  cui  alle precedenti
          lettere  b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alle
          lettere     e),   con   la   valutazione      di    massima
          dell'effetto  economicofinanziario   attribuito  a  ciascun
          tipo     di     intervento     in  rapporto   all'andamento
          tendenziale.
            3.  Il documento di  programmazione economicofinanziaria,
          sulla base di quanto definito al comma 2, indica i  criteri
          ed  i  parametri  per  la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale.
            4.  Il documento  di programmazione  economicofinanziaria
          indica  i disegni di legge collegati, di cui   al comma  1,
          lettera  c),  dell'art.   1-bis   ciascuno dei  quali  reca
          disposizioni    omogenee  per    materia,  evidenziando  il
          riferimento  alle  regole    e  agli  indirizzi di cui alle
          lettere e) e f) del precedente comma 2.
            4-bis. In occasione della presentazione del Programma  di
          stabilita'  agli  organismi dell'Unione europea, il Governo
          presenta al Parlamento una  nota  informativa che   motiva,
          attraverso    un  adeguato    corredo  documentativo,    le
          eventuali    nuove    previsioni       degli     indicatori
          macroeconomici  e  dei    saldi di finanza pubblica che  si
          discostino   da   quelle   contenute   nel   documento   di
          programmazione     economicofinanziaria     precedentemente
          approvato".
            - Si riporta  il testo del comma 3 dell'art.    11  della
          citata  legge  n.  468/1978, come modificato dalla presente
          legge:
            "3. La  legge finanziaria non puo'   contenere  norme  di
          delega      o  di  carattere      ordinamentale      ovvero
          organizzatorio.    Essa    contiene esclusivamente    norme
          tese   a    realizzare  effetti  finanziari  con decorrenza
          dal primo  anno considerato nel bilancio  pluriennale e  in
          particolare:
            a)    il  livello    massimo  del    ricorso al   mercato
          finanziario  e del saldo netto  da finanziarie  in  termini
          di competenza,  per ciascuno degli  anni   considerati  dal
          bilancio  pluriennale,   comprese  le eventuali regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
            b)  le   variazioni  delle  aliquote,  delle   detrazioni
          e   degli scaglioni,  le altre  misure  che incidono  sulla
          determinazione     del  quantum     della      prestazione,
          afferenti   imposte   indirette,   tasse, canoni, tariffe e
          contributi in vigore,  con effetto, di norma, dal 1 gennaio
          dell'anno cui essa si  riferisce,  nonche'  le  corrrezioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
            c)   la   determinazione,  in  apposita tabella,  per  le
          leggi   che dispongono   spese a    carattere  pluriennale,
          delle  quote    destinate  a gravare su ciascuno degli anni
          considerati;
            d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
          iscrivere nel   bilancio   di   ciascuno      degli    anni
          considerati    dal    bilancio  pluriennale per le leggi si
          spesa permanente, di natura corrente e in conto   capitale,
          la    cui    quantificazione   e'   rinviata   alla   legge
          finanziaria;
            e)   la determinazione,   in  apposita    tabella,  delle
          riduzioni,  per  ciascuno   degli    anni  considerati  dal
          bilancio   pluriennale,  di autorizzazioni  legislative  di
          spesa;
            f)    gli    stanziamenti   di   spesa,     in   apposita
          tabella,  per  il rifinanziamento,  per  non   piu'  di  un
          anno,   di  norme  vigenti classificate  tra  le  spese  in
          conto  capitale  e  per   le   quali nell'ultimo  esercizio
          sia  previsto  uno stanziamento  di competenza, nonche' per
          il rifinanziamento, qualora  la legge lo preveda, per uno o
          piu' degli  anni considerati  dal bilancio  pluriennale, di
          norme vigenti   che   prevedono   interventi  di   sostegno
          dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
            g) gli  importi dei fondi   speciali  previsti  dall'art.
          11-bis  e le corrispondenti tabelle;
            h)  l'importo complessivo massimo  destinato, in ciascuno
          degli anni  compresi    nel    bilancio  pluriennale,    al
          rinnovo    dei  contratti    del  pubblico impiego, a norma
          dell'art. 15  della legge 29 marzo 1983, n.  93,   ed  alle
          modifiche    del trattamento   economico   e normativo  del
          personale dipendente   da pubbliche    amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
            i)    altre regolazioni  meramente quantitative  rinviate
          alla  legge finanziaria dalle leggi vigenti;
            ibis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzione
          di spesa, restando    escluse    quelle     a     carattere
          ordinamentale    ovvero organizzatorio,  salvo che  esse si
          caratterizzino per  un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
            iter) norme che comportano aumenti  di spesa o  riduzioni
          di   entrata   ed  il    cui  contenuto    sia  finalizzato
          direttamente  al sostegno   o al rilancio    dell'economia,
          con   esclusione di  interventi di  carattere localistico o
          microsettoriale".