Art. 3.
1.  Al  comma  2  dell'articolo  11-ter della citata legge n. 468 del
1978, le parole da "I disegni di legge"  fino  a  "coperture  "  sono
sostituite dalle seguenti: "I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo   e   gli   emendamenti  di  iniziativa  governativa  che
comportino conseguenze finanziarie devono  essere  corredati  da  una
relazione  tecnica,  predisposta  dalle  amministrazioni competenti e
verificata  dal  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica sulla quantificazione delle entrate e degli
oneri  recati  da  ciascuna  disposizione,  nonche'  delle   relative
coperture".
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il testo  del comma  2 dell'art.  11-ter della  citata
          legge    n.    468/1978,  come  modificato dalla precedente
          legge, cosi' recita:
            "2. I   disegni  di  legge,    gli  schemi    di  decreti
          legislativi  e gli emendamenti  di  iniziativa  governativa
          che    comportino   conseguenze finanziarie  devono  essere
          corredati   da  una  relazione  tecnica, predisposta  dalle
          amministrazioni  competenti  e   verificata  dal  Ministero
          del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
          sulla  quantificazione  delle entrate e  degli oneri recati
          da ciascuna disposizione, nonche' delle relative  coperture
          con  la  specificazione,  per la   spesa corrente e per  le
          minori entrate, degli  oneri annuali fino  alla    completa
          attuazione delle norme  e, per le spese  in conto capitale,
          della modulazione relativa  agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale   e dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi fisici  previsti. Nella  relazione sono  indicati
          i  dati e  i metodi utilizzati  per la  quantificazione, le
          loro fonti  e ogni  elemento utile per la  verifica tecnica
          in sede parlamentare  secondo le norme da  adottare  con  i
          regolamenti parlamentari".