IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 1998, n.419;
Visto l'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 aprile 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro
e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente, della ricerca scientifica e
tecnologica, per la solidarieta' dell'universita' sociale, per gli
affari regionali e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre - 1992, n.502,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e
definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza)
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo
ed interesse della collettivita' e' garantita, nel rispetto della
dignita' e della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita'
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e
attivita' svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale,
nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato dal
medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse
pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli
articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli
essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario
nazionale nel rispetto dei principi della dignita' della persona
umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso
all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza
riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita'
nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di
validita' del Piano sanitario nazionale, e' effettuata
contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie
destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle
compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza
pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria. Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza
sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o
con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalita'
previste dalla legislazione vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di
autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Pi-
ano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello
territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano
vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o
negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al
Ministro della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui
risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita', sentite le
commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto,
nonche' le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le
quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il piano
sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano
precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo,
ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e' tenuto
a motivare. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge
12 gennaio 1991, n.13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta
individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono,
per il 1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b ) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per
specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di
un significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono
esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le
prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai
principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al
comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza,
ovvero la cui efficacia non e' dimostrabile in base alle evidenze
scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui
condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni
raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le
medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicita'
nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso
efficiente delle risorse quanto a modalita' di organizzazione ed
erogazione dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili
sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono
essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio
sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi
di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanita'.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed e' adottato
dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Pi-
ano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato
nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una
progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali
nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il
triennio di validita' dei Piano;
C) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validita'
del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario
nazionale verso il miglioramento continuo della qualita'
dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di
interesse sovraregionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione
funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi
socioassistenziali degli enti locali;
f) le finalita' generali e i settori principali della ricerca
biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il relativo programma
di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi
relativi alla formazione continua del personale, nonche' al
fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo
scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo
sviluppo di modalita' sistematiche di revisione e valutazione
della pratica clinica e assistenziale e di assicurare
l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di
assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale
sono adottati dal Ministro della sanita' con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti
per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta
annualmente dal Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul
territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita' svolte dal Servizio
sanitario nazionale;
C) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal
Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie
e la programmazione degli interventi.
13. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico
degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei
servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione
regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario
nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano
i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle
autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonche'
delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate
nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni
sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle
strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della
sanita' i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di
acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei
medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data di
trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee
guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano
sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta
l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano
sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano
sanitario regionale, alla regione non e' consentito l'accreditamento
di nuove strutture. Il Ministro della sanita', sentita la regione
interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per
provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione
al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari
ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo
concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui
all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri
costituzionali di solidarieta', dando attuazione al pluralismo etico-
culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del
presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le
istituzioni che svolgono attivita' nel settore dell'assistenza
sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e),
f) g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del
medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non
comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale dal decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione e' il seguente:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.".
- L'articolo 87 della Costituzione e' il seguente:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concerne
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre
1998, n.419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo
unico in materia di organizzazione e funzionamento del
Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502), e' il seguente:
"Art. 1. (Delega al Governo).
l. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
modificative e integrative del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla
base: dei principi e dei criteri direttivi previsti
dall'articolo 2.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve
avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle
regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione
tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute, il Governo acquisisce il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, nonche' della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281. I pareri sono espressi,
rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta
giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della
Conferenza unificata e' immediatamente trasmesso alle
Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto
legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego
nonche' sull'eta' pensionabile, sono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge
non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e
27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.".
Art. 2.(Principi e criteri direttivi di delega).- 1.
Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
1, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri
direttivi.
a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla sa-
lute e dei principi e degli obiettivi previsti dagli
articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e suc-
cessive modificazioni;
b) completare il processo di regionalizzazione e
verificare e completare il processo di aziendalizzazione
delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici
interessati, tenendo conto delle strutture equiparate ai
sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i cui
regolamenti siano stati approvati dal Ministero della
sanita'; regolare e distribuire i compiti tra i soggetti
pubblici interessati ed i soggetti privati, in particolare
quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al
fine del raggiungimento degli obiettivi di salute
determinati dalla programmazione sanitaria;
d) garantire la liberta' di scelta e assicurare che il
suo esercizio da parte dell'assistito, nei confronti delle
strutture e dei professionisti accreditati e con i quali il
Servizio sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti,
si svolga nell'ambito della programmazione sanitaria;
e) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli
operatori sanitari alla programmazione ed alla valutazione
dei servizi sanitari; dare piena attuazione alla carta dei
servizi anche mediante verifiche sulle prestazioni
sanitarie nonche' la piu' ampia divulgazione dei dati
qualitativi ed economici inerenti alle prestazioni erogate;
f) razionalizzare le strutture e le attivita' connesse
alla prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare
sprechi e disfunzioni;
g) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi
sanitari a garanzia del cittadino e del principio di
equita' distributiva;
h) definire linee guida al fine, di individuare le
modalita' di controllo e verifica, da attuare secondo il
principio di sussidiarieta' istituzionale e sulla base
anche di appositi indicatori, dell'appropriatezza delle
prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di
diagnosi, di cura e di riabilitazione, in modo da
razionalizzare la utilizzazione delle risorse nel
perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);
i) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal
riordino del Ministero della sanita', operato ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni
tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico all'Istituto
superiore di sanita', all'agenzia per i servizi sanitari
regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di
programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello
regionale e locale, anche con la costituzione di un
apposito organismo a livello regionale, nonche' nei
procedimenti di' valutazione dei risultati delle aziende
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
prevedere la facolta' dei comuni di assicurare, in coerenza
con la programmazione sanitaria regionale e assegnando
risorse proprie, livelli di assistenza aggiuntivi rispetto
a quelli garantiti dalla stessa programmazione, pur
restando esclusi i comuni stessi da funzioni e
responsabilita' di gestione diretta del Servizio sanitario
nazionale;
m) prevedere la facolta' per le regioni di creare
organismi di coordinamento delle strutture sanitarie
operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
n) prevedere tempi, modalita' e aree di attivita' per
pervenire ad una effettiva integrazione a livello
distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali,
disciplinando altresi' la partecipazione dei comuni alle
spese connesse alle prestazioni sociali, stabilire principi
e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della
sanita' e per la solidarieta' sociale, di un atto di
indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto
1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni
socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in
attuazione del Piano sanitario nazionale;
o) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del
ruolo sanitario di strutture del Servizio sanitario
nazionale operanti nell'area delle prestazioni
sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del
carattere indisciplinare delle strutture stesse e prevedere
idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti
professionalita' del comparto. Le figure professionali di
livello non dirigenziale operanti nell'area delle
prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria sono individuate con regolamento del Ministro
della sanita', di concerto con i Ministri dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e per la
solidarieta' sociale; i relativi ordinamenti didattici sono
definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n, 127, sulla base di criteri
generali determinati con decreto del Ministro
dell'universita', e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione
interdisciplinare, attuata con la collaborazione di piu'
facolta' universitarie, adeguata alle competenze delineate
nei profili professionali;
p) prevedere, in attuazione del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'estensione del
regime di diritto privato del rapporto di lavoro alla
dirigenza sanitaria, determinando altresi' criteri generali
sulla cui base disciplinare, in sede di Contrattazione
collettiva nazionale, l'organizzazione del lavoro, con
particolare riferimento al modello dipartimentale;
q) prevedere le modalita' per pervenire per aree,
funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusivita' del
rapporto di lavoro, quale scelta individuale per il solo
personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre
1998, da incentivare anche con il trattamento economico
aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, secondo modalita' applicative defi-
nite in sede di contrattazione collettiva nazionale di
lavoro;
r) prevedere la facolta' per le aziende unita' sanitarie
locali e per le aziende ospedaliere di stipulare contratti
a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di
natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello
medico a soggetti che non godano del trattamento di
quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e
di specifici requisiti;
s) prevedere la facolta' per le aziende unita' sanitarie
locali e per le aziende, ospedaliere, esclusivamente per
progetti finalizzati e non sostitutivi dell'attivita'
ordinaria, di stipulare contratti a tempo determinato di
formazione e lavoro con soggetti in possesso del diploma di
laurea o con personale non laureato in possesso di
specifici requisiti;
t) rendere omogenea la disciplina del trattamento
assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati
direttore generale, direttore amministrativo e direttore
sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti
assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione
vigente, prevedendo altresi' per i dipendenti privati
l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo,
del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
u) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di
direttore generale delle aziende unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, la
certificazione della frequenza di un corso regionale di
formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria di durata non superiore
a sei mesi, secondo modalita' dettate dal Ministro della
sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e semplificare le modalita' di
nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il
completamento del processo di aziendalizzazione, con la
natura privatistica e fiduciaria del rapporto e con il
principio di responsabilita' gestionale; assicurare il
coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di
rappresentanza nel procedimento di revoca e nel
procedimento di valutazione dei direttori generali, con
riguardo ai risultati conseguiti dalle aziende unita'
sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto agli
obiettivi della programmazione regionale e locale;
prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante
norme su contratto del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle aziende
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 luglio 1995, n.502, rapportando l'eventuale
integrazione del trattamento economico annuo alla
realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla
programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il
trattamento economico del direttore sanitario e del
direttore amministrativo sia definito in misura non
inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva
nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della
dirigenza medica ed amministrativa;
v) garantire la razionalita' e l'economicita' degli
interventi in materia di formazione e di aggiornamento del
personale sanitario, prevedendo la periodica elaborazione
da parte del Governo, sentite le Federazioni degli ordini
di linee guida rivolte alle amministrazioni competenti e la
determinazione, da parte del Ministro della sanita',
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, del fabbisogno di personale delle strutture
sanitarie, ai soli fini della programmazione da parte del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica degli accessi ai corsi di diploma per le
professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole
scuole del numero di posti per la formazione specialistica
dei medici e dei medici veterinari, nonche' degli altri
profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario,
prevedere che i protocolli d'intesa tra le regioni e le
universita' e le strutture del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni da attuare nell'ambito della programmazione
sanitaria regionale, siano definiti sulla base di apposite
linee guida, predisposte dal Ministro della sanita',
d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che con gli
stessi protocolli siano individuate le strutture
universitarie per lo svolgimento delle attivita'
assistenziali sulla base di parametri predeterminati a
livello nazionale, in coerenza con quanto disposto dal
decreto 31 luglio 1997, dei Ministri della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto
1997;
z) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca
sanitaria alle finalita' del Piano sanitario nazionale,
prevedendo, d'intesa tra i Ministri interessati, modalita'
di coordinamento con la complessiva ricerca biomedica e
strumenti e modalita' di integrazione e di coordinamento
tra ricerca pubblica e ricerca privata;
aa) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale,
nel quale sono individuati gli obiettivi di salute, i
livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le
prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti i
cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale; demandare
ad appositi organismi scientifici del Servizio sanitario
nazionale l'individuazione dei criteri di valutazione
qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie,
disciplinando la partecipazione a tali organismi delle
societa' scientifiche accreditate, anche prevedendo sistemi
di certificazione della qualita';
bb) stabilire i tempi e le modalita' generali per
l'attivazione dei distretti e per l'attribuzione ad essi di
risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della
popolazione di riferimento nonche', nell'ambito della
ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale e
del pediatra di libera scelta, quelle per la loro
integrazione nell'organizzazione distrettuale, rapportando
ai programmi di distretto e agli obiettivi in tale sede
definiti la previsione della quota variabile del compenso
spettante ai suddetti professionisti, correlata comunque al
rispetto dei livelli di spesa programmati di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
cc) riordinare le forme integrative di assistenza
sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,
precisando che esse si riferiscono a prestazioni
aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di
assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, con
questi comunque integrate, ammettendo altresi' la facolta'
per le regioni, le province autonome e gli enti locali e
per i loro consorzi di partecipare alla gestione delle
stesse forme integrative di assistenza;
dd) stabilire, fermi restando i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, le modalita' e i criteri per il
rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture
sanitarie; semplificare le procedure per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico, nonche' di realizzazione
di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti,
finanziati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, fino a prevedere, in caso di inerzia o ritardo
immotivato da parte delle aziende e delle regioni e delle
province autonome nell'esecuzione e nel completamento dei
suddetti interventi, la riduzione dei finanziamenti gia'
assegnati e la loro riassegnazione;
ee) garantire l'attivita' di valutazione e di promozione
della qualita' dell'assistenza, prevedendo apposite
modalita' di partecipazione degli operatori ai processi di
formazione; rafforzare le competenze del consiglio dei
sanitari in ordine alle funzioni di programmazione e di
valutazione delle attivita' tecnico-sanitarie e
assistenziali dell'azienda;
ff) definire i criteri generali in base ai quali le
regioni determinano istituti per rafforzare la
partecipazione delle formazioni sociali esistenti sul
territorio e dei cittadini alla programmazione ed alla
valutazione della attivita' delle aziende sanitarie,secondo
quanto previsto dagli articoli 13 della legge 23 dicembre
1978, n.833, e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni;
gg) definire un modello di accreditamento rispondente
agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, in
applicazione dei criteri posti dall'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 1997, che le regioni attuano in coerenza con le
proprie scelte di programmazione, anche al fine di
consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico
dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative
liste di attesa, per consentirne una facile e trasparente
pubblicita';
hh) definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private, standard minimi di
strutture, attrezzature e personale, che assicurino tutti i
servizi necessari derivanti dalle funzioni richieste in
seguito all'accreditamento;
ii) precisare i criteri distintivi e gli elementi
caratterizzanti per l'individuazione delle aziende unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con
particolare riguardo alle caratteristiche organizzative
minime delle stesse ed al rilievo nazionale o
interregionale delle aziende ospedaliere;
ll) definire il sistema di remunerazione dei soggetti
erogatori, classificati ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, tenendo
in considerazione, per quanto attiene alle strutture pri-
vate, la specificita' di quelle non aventi fini di lucro,
nel pieno rispetto dei criteri di efficacia e di
efficienza;
mm) prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle
prestazioni, livelli di spesa e modalita' di contrattazione
per piani di attivita' che definiscano volumi e tipologie
delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa
definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto
delle caratteristiche di complessita' delle prestazioni
erogate in ambito territoriale; prevedere le modalita' di
finanziamento dei presidi ospedalieri interni alle aziende
unita' sanitarie locali;
nn) prevedere le modalita' e le garanzie attraverso le
quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali individua,
in collaborazione con le regioni interessate, gli
interventi da adottare per il recupero dell'efficienza,
dell'economicita' e della funzionalita' nella gestione dei
servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il supporto
tecnico per la redazione dei programmi operativi,
trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della
sanita';
oo) prevedere le modalita' e le garanzie con le quali il
Ministro della sanita', valutate le situazioni locali e
sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i
servizi sanitari regionali ai sensi della lettera nn),
sostiene i programmi di cui alla medesima lettera, applica
le adeguate penalizzazioni, secondo meccanismi automatici
di riduzione e dilazione dei flussi finanziari in caso di
inerzia o ritardo delle regioni nell'adozione o
nell'attuazione di tali programmi, sentito il parere
dell'agenzia; individua, su parere dell'agenzia e previa
consultazione della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far
fronte, nei casi piu' gravi, all'eventuale inerzia delle
amministrazioni;
pp) stabilire modalita' e termini di riduzione dell'eta'
pensionabile per il personale della dirigenza dell'area
medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale e, per
quanto riguarda il personale universitario, della
cessazione dell'attivita' assistenziale nel rispetto del
proprio stato giuridico; prevedere altresi' limiti di eta'
per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
qq) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i
soggetti di cui all'articolo 8, commi 1-bis e 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento dei
rapporti convenzionali previsti dalle stesse disposizioni,
la, dinamicita' dei requisiti, di accesso ai fini
dell'inquadramento in ruolo nonche' la revisione dei
rapporti convenzionali in atto, escludendo, comunque, il
servizio medico di continuita' assistenziale;
rr) prevedere le modalita' attraverso le quali il
dipartimento di prevenzione, di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, cui vengono assegnate nell'ambito della
programmazione sanitaria apposite risorse, nel quadro degli
obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e in base
alle caratteristiche epidemiologiche della popolazione
residente, fornisce il proprio supporto alla direzione
aziendale, prevedendo forme di coordinamento tra le
attivita' di prevenzione effettuate dai distretti e dai
dipartimenti delle aziende unita' sanitarie locali;
definire le modalita' del coordinamento tra i dipartimenti
di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente; prevedere modalita' per assicurare ai
servizi di sanita' pubblica veterinaria delle aziende
unita' sanitarie locali autonomia tecnico- funzionale ed
organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale.
2. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia
Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione, in coerenza con il
sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei
limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione, ai principi fondamentali dei decreti
legislativi attuativi della presente legge.".
- L'articolo 10, comma 1 della legge 13 maggio 1999,
n.133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente:
"Art. 10. (Disposizioni in materia di federalismo
fiscale)
1 - Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali in base
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore
delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli
destinati a finanziarie interventi nel settore delle
calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica
destinazione per i quali sussista un rilevante interesse
nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto
pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e'
computata al netto delle somme vincolate da accordi
internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
attivita' degli istituti di ricovero e cura, delle
attivita' degli istituti di ricerca scientifica e
sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale
per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in
misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono determinati,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attivita' degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la
programmazione, regionale, nonche' le modalita' per il
finanziamento delle attivita' assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a)
e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle
regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF comunque non inferiore
a 1,5 punti percentuali, con riduzione delle aliquote
erariali in, modo tale da mantenere il gettito complessivo
dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della
compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non
potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro;
istituzione di una compartecipazione, all'IVA, in misura
non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo.
Le assegnazioni alle regioni del gettito delle
compartecipazioni al netto di quanto destinato al fondo
perequativo di cui alla lettera e), avvengono con
riferimento a dati indicativi delle rispettive basi
imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di
cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto
conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei
trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della
capacita' fiscale relativa ai principali tributi e
compartecipazioni a tributi erariali, nonche' della
capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei
fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale
periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in
funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a
tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a
livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio
nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscale
insufficienti a far conseguire tali condizioni e della
esigenza di superare gli squilibri socio- economici
territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale
finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui
alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa
finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della
compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla
medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti locali in funzione delle esigenze di perequazione
connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla
capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione
all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su
quota capitarie definite in relazione alle caratteristiche
territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle
situazioni economiche e sociali e puo' essere effettuata,
per un periodo transitorio, anche in funzione dei
trasferimenti storici;
g) previsione di un periodo transitorio non superiore al
triennio nel quale ciascuna regione e' vincolata ad
impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della
quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la
rimozione del vincolo e' comunque, coordinata con
l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera
i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono
attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti;
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla
lettera b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai
sensi del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59, ad esito
del procedimento di identificazione delle risorse di cui
all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto
conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti,
nonche' dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto
applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica
dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati
parametri qualitativi e quantitativi, nonche' di raccolta
delle informazioni a tal fine necessarie, anche
condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti
perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione
della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai
fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare
riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere
trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
ciascun livello di governo;
l) previsione di una revisione organica del trattamento
del regime fiscale attualmente vigente per i contributi
volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad
enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente
agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni
attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;
2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra i
fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
m) coordinamento della disciplina da emanare con quella
attualmente vigente in materia per le regioni a statuto
speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste
dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della possibilita' di
partecipare alle attivita' di accertamento dei tributi
erariali, in analogia a quanto gia' previsto per i comuni
dall'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600;
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle
province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi
1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali
alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 gennaio 1997, n.5. Ai fini
della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla
compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della compatibilita' con la normativa
comunitaria, facolta' per le regioni a statuto ordinario di
confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei
limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in
maniera differenziata per singoli, comuni, in ragione della
distanza dal confine nazionale previsione di misure di
compartecipazione regionale all'eventuale dell'accisa sulle
benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista
riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalita' attraverso le quali le
regioni e gli enti locali siano coinvolti nella
predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti,
di misure idonee al conseguimento dei seguenti principi e
obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle
accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati
con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo
1997, n.59;
le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione
di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e
sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi
erariali e di predisposizione della relativa disciplina.".
Note all'art. 1:
- L'articolo 1 del citato decreto legislativo n.502-92,
nel testo precedente le modificazioni apportate dal
presente articolo, era il seguente:
"Art. 1.(Programmazione sanitaria nazionale e definizione
dei livelli uniformi di assistenza).
1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e
riabilitazione e le linee generali di indirizzo del
Servizio sanitario nazionale nonche' i livelli di
assistenza da assicurare in condizioni di uniformita' sul
territorio nazionale ed i relativi finanziamenti di parte
corrente ed in conto capitale sono stabiliti con il Piano
sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della
programmazione socio economica nazionale e di tutela della
salute individuati a livello internazionale ed in coerenza
con l'entita' del finanziamento assicurato al Servizio
sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale e'
predisposto dal Governo, sentite le commissioni
parlamentari permanenti competenti per la materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione
dell'atto. Il Governo, ove si discosti dal parere delle
commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano e'
adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi
sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di
presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente
con atto motivato.
2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale,
e' adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno
di vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario
nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio,
con la procedura di cui al precedente comma, anche per
quanto riguarda i limiti e i criteri di erogazione delle
prestazioni e le eventuali forme di partecipazione alla
spesa da parte degli assistiti in relazione alle risorse
stabilite dalla legge finanziaria.
3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996
e' adottato entro il 31 luglio 1993.
4. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del
riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie della
popolazione;
b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da
individuare sulla base anche di dati epidemiologici e
clinici, con la specificazione delle prestazioni da
garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle
risorse a disposizione;
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari
e dei servizi socio- assistenziali degli enti locali, fermo
restando il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre
1983, n.730, in materia di attribuzione degli oneri
relativi;
d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca
biomedica e di ricerca sanitaria applicata, orientata anche
alla sanita' pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali
ed alla valutazione dei servizi e delle attivita' svolte;
e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del
personale;
f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli
di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a
quelli previsti;
g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validita'
del piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza.
5. Le regioni, entro centocinquanta, giorni dalla data di
pubblicazione del Piano sanitario nazionale, adottano o
adeguano con le modalita' previste dai rispettivi statuti,
i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni
del Piano sanitario nazionale, e definendo i modelli
organizzativi dei servizi in funzione delle specifiche
esigenze del territorio e delle risorse effettivamente a
disposizione.
6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese,
predisposta annualmente dal Ministro della sanita', espone
i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal
Piano sanitario nazionale, illustra analiticamente e
comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unita'
del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore
programmazione. La Relazione fa menzione dei risultati
conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei
piani sanitari regionali.
7. Su richiesta delle regioni o direttamente, il
Ministero della sanita' promuove forme di collaborazione
nonche' l'elaborazione di apposite linee guida, in
funzione, dell'applicazione coordinata del Piano sanitario
nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento. Per
quest'attivita' il Ministero si avvale dell'Agenzia per
l'organizzazione dei servizi sanitari regionali".
-Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 reca
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), e' il seguente:
" 1. (I principi). - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita' mediante il servizio sanitario nazionale. La
tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel
rispetto della dignita' e della liberta' della persona
umana.
Il servizio sanitario nazionale e' costituito dal
complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e
delle attivita' destinati alla promozione, al mantenimento
ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione senza distinzione di condizioni individuali o
sociali e secondo modalita' che assicurino l'eguaglianza
dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del
servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle
regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale e' assicurato il
collegamento ed il coordinamento con le attivita' e con gli
interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e
servizi, che svolgono nel settore sociale attivita'
comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e
della collettivita'.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai
fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei
modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.".
"2. (Gli obiettivi). - Il conseguimento delle finalita'
di cui al precedente articolo e' assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla
base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e
delle comunita';
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in
ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che
ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidita' e di
inabilita' somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrita' e
dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e
avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono
alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e la difesa
sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della
loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione,
immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e del
l'informazione scientifica sugli stessi diretta ad
assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocivita' e la
economicita' del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonche'
l'aggiornamento scientifico culturale del personale del
servizio sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue
competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle
condizioni socio- sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei
lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed
eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per
garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro
gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e
la tutela della maternita' e dell'infanzia, per assicurare
la riduzione dei fattori di rischio connessi con la
gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute
per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di
mortalita' perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'eta' evolutiva,
garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli
istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e
grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni
mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di
prevenire e di rimuovere le condizioni che possono
concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il
momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei
servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma
di discriminazione e di segregazione pur nella specificita'
delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il
reinserimento sociale dei disturbati psichici;
h) (lettera abrogata a seguito di referendum abrogativo i
cui risultati sono stati dichiarati con decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n.
177(Gazz.Uff.5 giugno 1993, n. 130). Detta abrogazione ha
avuto effetto decorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del sopracitato decreto n. 177 del 1993 nella
Gazzetta Ufficiale. n.d.r )".
- L'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n.13
(Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica),
e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme
costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al
personale del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del
Presidente del Consiglio, dei Ministri o del Ministro
competente:
a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
c) nomina del presidente e del segretario generale del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) approvazione della nomina del governatore della banca
d'Italia;
e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a
carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23
agosto 1988, n.400;
f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a
magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati
dello Stato;
g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei
componenti della commissione tributaria centrale;
h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non
inferiore a dirigente generale o equiparata;
i) nomina e destinazione dei commissari del Governo
presso le regioni;
l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di
provincia;
m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri
plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e
conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza
diplomatica;
n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non
inferiore a generale di brigata o equiparato;
o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del
segretario generale della difesa e dei capi di stato
maggiore delle tre Forze armate;
p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle
Forze armate;
q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei
dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei
comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;
r) nomina del segretario generale del Ministero degli
affari esteri;
s) nomina del capo della polizia - direttore generale
della Pubblica sicurezza;
t) nomina del comandante generale dell'Arma dei
carabinieri;
u) nomina del comandante generale della Guardia di
finanza;
v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e
comunali e nomina dei relativi commissari;
aa) concessione della cittadinanza italiana;
bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica;
cc) provvedimento di annullamento straordinario degli
atti amministrativi illegittimi;
dd) conferimento di ricompense al valore e al merito
civile e militare e concessione di bandiere, stemmi,
gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto
del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
ee) concessione del titolo di citta'';
ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente
della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a
procedimenti elettorali o referendari;
gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente
della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli
statuti delle regioni a statuto speciale;
hh) (Lettera abrogata dall'articolo 8, legge 15 marzo
1997, n.59, n.d.r);
ii) tutti ali atti per i quali e' intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente
della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non
puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se
non in modo espresso.".
- L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
seguente:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata).
- l. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il Presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della,
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.".
- L'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f) ed h), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), e' il
seguente:
"Art. 10. (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale).
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le
societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato,
con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti
costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente:
(Omissis)
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione dell'attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n.662 (22), salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione.".
- L'articolo 10, commi 6, e 7, del citato decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e' il seguente:
"Art. 10. (Organizzazione non lucrative di utilita'
sociale). (Omissis).
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di
utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma, 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o
stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non
si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere
h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.".