Art. 10
(Modificazioni all'articolo 9-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9-bis
(Sperimentazioni gestionali)
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza programmi di
sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che
prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio
sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di societa' miste a capitale pubblico e privato.
2. Il programma di sperimentazione e' proposto dalla regione
interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del
progetto gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed
evidenziando altresi' gli elementi di garanzia, con particolare
riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate
dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi
privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessione
della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che
partecipano alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con
privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi
inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni
debitorie nei confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi
obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla
sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare
il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei
confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per
la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all'assistenza
alla persona ;
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la
risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento
degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del
risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i
risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della
qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela
della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla
base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i
provvedimenti' conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente
articolo, e' fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario
nazionale di costituire societa' di capitali aventi per oggetto
sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.".
Note all'art.10:
- L'articolo 9bis del citato decreto legislativo n.
502-92, nel testo precedente le modificazioni apportate dal
presente articolo, era il seguente:
"Art. 9-bis. (Sperimentazioni gestionali).
1. Le sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono attuate
attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per
lo svolgimento in forma integrata sia di opere che di
servizi, motivando le ragioni di convenienza, di
miglioramento della qualita' dell'assistenza e gli elementi
di garanzia che supportano le convenzioni medesime. A tal
fine la regione puo' dare vita a societa' miste a capitale
pubblico e privato.
In sede di prima attuazione, la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
individua nove aziende unita' sanitarie locali e/o
ospedaliere, equamente ripartite nelle circoscrizioni
territoriali del Nord, Centro e Sud Italia, in cui
effettuare le predette sperimentazioni.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome verifica annualmente i
risultati conseguiti sia sul piano economico che su quello
della qualita' dei servizi. Al termine del primo triennio
di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
Governo e le regioni adottano i provvedimenti
conseguenti.".
- L'articolo 10, del citato decreto legislativo n.
460/97, e' il seguente:
" Art. 10. (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale).
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le
societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato,
con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti
costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti
settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,
con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata
ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta'
sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita del l'organizzazione, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi del l'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
(governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3 nonche' le attivita' accessorie per natura a
quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di
utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che
senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o
stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non
si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere
h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle prov-
ince autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra ali enti
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati
ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate
alla lettera a) del comma l; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che
per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooper-
ative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio
1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.".