Art. 10
      (Modificazioni all'articolo 9-bis del decreto legislativo
                      30 dicembre 1992, n.502)
  1. L'articolo 9-bis  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,
n.502, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
                             "Art. 9-bis
                    (Sperimentazioni gestionali)
  1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza programmi di
sperimentazione  aventi  ad  oggetto  nuovi  modelli  gestionali  che
prevedano  forme  di  collaborazione  tra  strutture   del   Servizio
sanitario   nazionale   e   soggetti  privati,  anche  attraverso  la
costituzione di societa' miste a capitale pubblico e privato.
  2. Il  programma  di  sperimentazione  e'  proposto  dalla  regione
interessata,  motivando  le  ragioni  di  convenienza  economica  del
progetto gestionale, di miglioramento della qualita'  dell'assistenza
e  di  coerenza  con  le  previsioni del Piano sanitario regionale ed
evidenziando altresi'  gli  elementi  di  garanzia,  con  particolare
riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle
organizzazioni   non   lucrative   di  utilita'  sociale  individuate
dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)  fissare  limiti  percentuali  alla  partecipazione  di  organismi
privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
c)  prevedere  forme  idonee di limitazione alla facolta' di cessione
della propria quota sociale nei confronti dei  soggetti  privati  che
partecipano alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con
privati  che  partecipano  alla  sperimentazione  in  caso  di  gravi
inadempienze agli obblighi contrattuali o  di  accertate  esposizioni
debitorie nei confronti di terzi;
e)  definire  partitamente  i  compiti,  le  funzioni  e i rispettivi
obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano  alla
sperimentazione  gestionale,  avendo cura di escludere in particolare
il ricorso  a  forme  contrattuali,  di  appalto  o  subappalto,  nei
confronti  di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per
la fornitura di opere e servizi direttamente connesse  all'assistenza
alla persona ;
f)  individuare  forme  e  modalita'  di  pronta  attuazione  per  la
risoluzione della   convenzione  di  sperimentazione  e  scioglimento
degli   organi  societari  in  caso  di  mancato  raggiungimento  del
risultato della avviata sperimentazione.
  3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   avvalendosi
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i
risultati  conseguiti  sia  sul  piano  economico sia su quello della
qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con soggetti privati per la gestione di  compiti  diretti  di  tutela
della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla
base  dei  risultati  conseguiti,  il Governo e le regioni adottano i
provvedimenti' conseguenti.
  4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al  presente
articolo,  e'  fatto  divieto  alle  aziende  del  Servizio sanitario
nazionale di costituire  societa'  di  capitali  aventi  per  oggetto
sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.".
 
          Note all'art.10:
            -  L'articolo  9bis  del  citato  decreto  legislativo n.
          502-92, nel testo precedente le modificazioni apportate dal
          presente articolo, era il seguente:
            "Art. 9-bis. (Sperimentazioni gestionali).
            1. Le sperimentazioni gestionali  previste  dall'art.  4,
          comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono attuate
          attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per
          lo  svolgimento  in  forma  integrata  sia  di opere che di
          servizi,  motivando   le   ragioni   di   convenienza,   di
          miglioramento della qualita' dell'assistenza e gli elementi
          di  garanzia che supportano le convenzioni medesime.  A tal
          fine la regione puo' dare vita a societa' miste a  capitale
          pubblico e privato.
            In sede di prima attuazione, la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          individua  nove  aziende  unita'   sanitarie   locali   e/o
          ospedaliere,   equamente   ripartite  nelle  circoscrizioni
          territoriali  del  Nord,  Centro  e  Sud  Italia,  in   cui
          effettuare le predette sperimentazioni.
            La  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e  le  province  autonome  verifica  annualmente  i
          risultati  conseguiti sia sul piano economico che su quello
          della qualita' dei servizi. Al termine del  primo  triennio
          di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
          Governo    e    le   regioni   adottano   i   provvedimenti
          conseguenti.".
            -  L'articolo  10,  del  citato  decreto  legislativo  n.
          460/97, e' il seguente:
            "  Art.  10.  (Organizzazioni  non  lucrative di utilita'
          sociale).
            1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale
          (ONLUS)  le  associazioni,  i  comitati,  le fondazioni, le
          societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato,
          con o senza personalita' giuridica, i cui  statuti  o  atti
          costitutivi  redatti nella forma dell'atto pubblico o della
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata,   prevedono
          espressamente:
            a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti
          settori:
            1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
            2) assistenza sanitaria;
            3) beneficenza;
            4) istruzione;
            5) formazione;
            6) sport dilettantistico;
            7)   tutela,   promozione  e  valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1  giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409;
            8)  tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,
          con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente,  di
          raccolta  e  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani,  speciali e
          pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22;
            9) promozione della cultura e dell'arte;
            10) tutela dei diritti civili;
            11)  ricerca scientifica di particolare interesse sociale
          svolta direttamente da fondazioni ovvero da  esse  affidata
          ad  universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la
          svolgono direttamente, in ambiti  e  secondo  modalita'  da
          definire  con  apposito  regolamento governativo emanato ai
          sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;
            b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta'
          sociale;
            c) il divieto di svolgere  attivita'  diverse  da  quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
            d) il divieto di distribuire, anche  in  modo  indiretto,
          utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita del l'organizzazione, a  meno  che
          la  destinazione  o  la distribuzione non siano imposte per
          legge o siano effettuate a favore di altre  ONLUS  che  per
          legge,  statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
          unitaria struttura;
            e) l'obbligo di impiegare  gli  utili  o  gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
            f)     l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo  di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.662,   salvo   diversa
          destinazione imposta dalla legge;
            g)   l'obbligo  di  redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale;
            h) disciplina uniforme del rapporto associativo  e  delle
          modalita'  associative volte a garantire l'effettivita' del
          rapporto    medesimo,    escludendo    espressamente     la
          temporaneita'  della partecipazione alla vita associativa e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il diritto di voto per l'approvazione  e  le  modificazioni
          dello  statuto  e  dei  regolamenti  e  per la nomina degli
          organi direttivi del l'associazione;
            i) l'uso, nella denominazione ed  in  qualsivoglia  segno
          distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della
          locuzione  "organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
            2.   Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati  alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette ad
          arrecare benefici a:
            a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
          psichiche, economiche, sociali o familiari;
            b) componenti collettivita'  estere,  limitatamente  agli
          aiuti umanitari.
            3.  Le  finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni  di  svantaggio di cui alla lettera a) del comma
          2.
            4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi  2  e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela  promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di  cui  alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre 1963, n.    1409,  della  tutela  e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22, della ricerca scientifica di particolare   interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate  ad  universita',  enti  di  ricerca  ed     altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          (governativo  emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di  promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato.
            5.   Si   considerano   direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1,  lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
          ai commi 2 e 3 nonche' le attivita' accessorie per natura a
          quelle  statutarie  istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.    L'esercizio  delle  attivita' connesse e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito  di  ciascuno dei settori elencati alla lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il     66     per    cento    delle    spese    complessive
          dell'organizzazione.
            6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di
          utili o di avanzi di gestione:
            a)  le  cessioni  di  beni  e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli organi amministrativi e di controllo, a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono  fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i  vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro  familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
            b) l'acquisto di beni o  servizi  per  corrispettivi  che
          senza  valide  ragioni  economiche, siano superiori al loro
          valore normale;
            c)   la   corresponsione   ai   componenti   gli   organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito  dalla
          legge  3  agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni;
            d)  la  corresponsione  a soggetti diversi dalle banche e
          dagli intermediari  finanziari  autorizzati,  di  interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
            e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o
          stipendi superiori del  20  per  cento  rispetto  a  quelli
          previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
          qualifiche.
            7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non
          si  applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere
          h) ed i) del medesimo comma 1 non si  applicano  agli  enti
          riconosciuti  dalle  confessioni  religiose con le quali lo
          Stato ha stipulato patti, accordi  o intese.
            8. Sono in ogni  caso  considerati  ONLUS,  nel  rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle prov-
          ince autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non
          governative  riconosciute  idonee  ai  sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui  alla
          legge  8  novembre  1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui
          all'articolo 8 della predetta legge n.  381  del  1991  che
          abbiano  la  base sociale formata per il cento per cento da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991, n.  49 del 1987 e n. 381 del 1991.
            9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con
          le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
          associazioni di promozione sociale ricomprese tra ali  enti
          di  cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
          agosto 1991, n. 287, le cui finalita'  assistenziali  siano
          riconosciute  dal  Ministero dell'interno, sono considerati
          ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita'  elencate
          alla  lettera  a)  del  comma  l;  fatta  eccezione  per la
          prescrizione di cui alla  lettera  c)  del  comma  1,  agli
          stessi  enti  e  associazioni  si applicano le disposizioni
          anche agevolative del presente decreto,  a  condizione  che
          per  tali attivita' siano tenute separatamente le scritture
          contabili previste  all'articolo  20-bis  del  decreto  del
          Presidente  delle  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600,
          introdotto dall'articolo 25, comma 1.
            10. Non si  considerano  in  ogni  caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooper-
          ative,  gli  enti  conferenti  di  cui alla legge 30 luglio
          1990,  n.  218,  i  partiti  e  i  movimenti  politici,  le
          organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  di  datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.".