Art. 11
       (Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo
                      30 dicembre 1992, n.502)
  1. Dopo l'articolo 12 del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,
n.502, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
                            "Art. 12-bis
                         (Ricerca sanitaria)
  1.  La  ricerca  sanitaria  risponde  al  fabbisogno  conoscitivo e
operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di sa-
lute, individuato con un apposito programma di ricerca  previsto  dal
Piano sanitario nazionale.
  2.  Il  Piano  sanitario  nazionale definisce, con riferimento alle
esigenze del Servizio  sanitario  nazionale  e  tenendo  conto  degli
obiettivi  definiti  nel Programma nazionale per la ricerca di cui al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i  settori
principali  della  ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente  realizzazione   contribuisce   la   comunita'   scientifica
nazionale.
  3. Il Ministero della Sanita', sentita la Commissione nazionale per
la  ricerca  sanitaria,  di  cui all'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma  di  ricerca
sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della
ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari.
Il  programma e' adottato dal Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del  Piano  sanitario  nazionale,  ha  validita'
triennale  ed e' finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma
2.
  4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi  prioritari  per  il  miglioramento  dello
stato di salute della popolazione;
b)  favorisce  la  sperimentazione  di  modalita'  di  funzionamento,
gestione e organizzazione dei servizi sanitari  nonche'  di  pratiche
cliniche  e  assistenziali  e individua gli strumenti di verifica del
loro  impatto  sullo  stato  di  salute  della  popolazione  e  degli
utilizzatori dei servizi;
c)   individua   gli   strumenti   di   valutazione   dell'efficacia,
dell'appropriatezza e della congruita' economica  delle  procedure  e
degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni
avviate  da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive  di  una  adeguata  valutazione  di
efficacia;
d)  favorisce  la  ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la
integrazione multiprofessionale e la continuita'  assistenziale,  con
particolare  riferimento  alle  prestazioni sociosanitarie ad elevata
integrazione sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta  a  migliorare  la
comunicazione  con  i  cittadini  e  con gli utilizzatori dei servizi
sanitari, a promuovere l'informazione corretta  e  sistematica  degli
utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f)  favorisce  la  ricerca  e  la  sperimentazione  degli  interventi
appropriati per la implementazione delle linee guida e  dei  relativi
percorsi   diagnostico-terapeutici,   per   l'autovalutazione   della
attivita' degli operatori,  la  verifica  ed  il  monitoraggio  e  il
monitoraggio dei risultati conseguiti.
  5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attivita' di
ricerca  corrente  e  di  ricerca finalizzata. La ricerca corrente e'
attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi  di  ricerca
di  cui  al  comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale,  approvati  dal  Ministro  della   sanita'.   La   ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del
Piano   sanitario   nazionale.   I   progetti  di  ricerca  biomedica
finalizzata sono approvati dal Ministro della  sanita',  di  concerto
con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.
  6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle
regioni, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto  superiore
per  la  prevenzione  e  la  sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, dagli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  pubblici  e  privati  nonche'  dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere,  sulla.  base   di   specifici   accordi,   contratti   o
convenzioni,  le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche e
gli altri  enti  di  ricerca  pubblici  e  privati,  nonche'  imprese
pubbliche e private.
  7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanita', anche
su  iniziativa  degli  organismi  di  ricerca  nazionali,  propone al
Ministero per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica  e
agli  altri  ministeri  interessati  le  aree  di ricerca biomedica e
sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le  modalita'
di  finanziamento  e  i  criteri  di  valutazione dei risultati delle
ricerche.
  8. Il Ministero della sanita',  nell'esercizio  della  funzione  di
vigilanza  sull'attuazione  del  programma nazionale, si avvale della
collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  del  decreto
legislativo   30  giugno  1993,  n.  266,  degli  organismi  tecnico-
scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle  regioni,  sulla
base  di  metodologie di accreditamento qualitativo, anche al fine di
garantire la qualita' e la indipendenza del processo di valutazione e
di selezione dei progetti di ricerca.
  9. Anche ai fini di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
l'organizzazione e il  funzionamento  dei  Comitati  etici  istituiti
presso  ciascuna  azienda sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali
15 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18  agosto  1997,
n.    191,  e  18  marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28
maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei  requisiti
minimi  di  cui  ai  predetti  decreti  e  istituendo un registro dei
Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.
  10. Presso il Ministero della  sanita'  e'  istituito  il  Comitato
etico  nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il
Comitato:
a)  segnala,  su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria
ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanita'  o  di
altre  pubbliche  amministrazioni,  le  conseguenze  sotto il profilo
etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o  strutture  del  Ministero  della  sanita'  le
priorita' di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
c)  coordina  le  valutazioni  etico-scientifiche  di sperimentazioni
cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative  a
medicinali  o  a  dispositivi  medici,  su  specifica  richiesta  del
Ministro della sanita';
d) esprime parere su  ogni  questione  tecnico-scientifica  ed  etica
concernente  la  materia  della  ricerca  di  cui  al comma 1 e della
sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi  medici  che
gli venga sottoposta dal Ministro della sanita'.
  11.  Le  regioni  formulano  proposte  per  le  predisposizione del
programma di ricerca sanitaria di cui al presente  articolo,  possono
assumere  la  responsabilita' della realizzazione di singoli progetti
finalizzati, e assicurano  il  monitoraggio  sulla  applicazione  dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale.".
 
          Note all'art.11:
            - L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 502/92,
          e' il seguente:
            "Art. 12. (Fondo sanitario nazionale).
            1.  Il  Fondo  sanitario nazionale di parte corrente e in
          conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  ed  il  suo importo e'
          annualmente determinato  dalla  legge  finanziaria  tenendo
          conto,  limitatamente  alla  parte  corrente,  dell'importo
          complessivo presunto dei contributi di malattia  attribuiti
          direttamente alle regioni.
            2.  Una  quota  pari all'1% dei Fondo sanitario nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota  iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato  di  previsione  dei  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di:
            a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
            1)  Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua
          competenza;
            2) Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
          del lavoro per le tematiche di sua competenza;
            3)  istituti  di  ricovero  e  cura di diritto pubblico e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti;
            4)   istituti   zooprofilattici   sperimentali   per   le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria;
            b)  iniziative  previste  da  leggi nazionali o dal Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie;
            c)  rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende
          ospedaliere,  tramite   le   regioni,   delle   spese   per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.
            A decorrere dal 1  gennaio  1995,  la  quota  di  cui  al
          presente  comma  e'  rideterminata  ai  sensi dell'art. 11,
          comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n.468, e  suc-
          cessive modificazioni.
            3.  Il  Fondo  sanitario  nazionale, al netto della quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun  anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta  del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome;  la quota capitaria di finanziamento da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema   di  coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi:
            a) popolazione residente;
            b)  mobilita'  sanitaria per tipologia di prestazioni, da
          compensare, in sede di riparto, sulla base di  contabilita'
          analitiche  per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
          locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni  e
          le province autonome;
            c)  consistenza  e stato di conservazione delle strutture
          immobiliari, degli impianti tecnologici e  delle  dotazioni
          strumentali.
            4.   Il  Fondo  sanitario  nazionale  in  conto  capitale
          assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
          favore delle  regioni  particolarmente  svantaggiate  sulla
          base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
          sanitaria,  con  particolare  riguardo  alla  capacita'  di
          soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
            5.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte   corrente
          assicura   altresi,   nel   corso  del  primo  triennio  di
          applicazione del presente decreto, quote  di  finanziamento
          destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
          eccedenti  quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
          rapportati agli standard di riferimento.
            6. Le  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte
          corrente,  assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          confluiscono in sede regionale  nel  Fondo  comune  di  cui
          all'art.  8,  legge  16  maggio  1970,  n.  281, come parte
          indistinta, ma non concorrono ai fini della  determinazione
          del   tetto  massimo  di  indebitamento.  Tali  quote  sono
          utilizzate   esclusivamente   per   finanziare    attivita'
          sanitarie.  Per le regioni a statuto speciale e le province
          autonome le rispettive quote confluiscono  in  un  apposito
          capitolo di bilancio.".
            -  Il  decreto  legislativo  5 giugno 1998, n. 204, reca:
          "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione  della politica nazionale relativa alla ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,  comma
          1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
           .fo on
            -  L'articolo  2,  comma  7,  del  decreto legislativo 30
          giugno 1993,  n.266,  (Riordinamento  del  Ministero  della
          sanita',  a  norma  dell'articolo  1,  comma 1, lettera h),
          della legge 23 ottobre 1992, n.  421), e' il seguente:
            "Art. 2. (Organizzazione del Ministero (Omissis).
            7. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro, di
          concerto con il Ministro del tesoro, commissioni di  studio
          anche   con   la   partecipazione   di   esperti   estranei
          all'amministrazione,  nei  limiti   delle   dotazioni   dei
          capitoli  di  spesa. Con le stesse modalita' e' istituita e
          disciplinata  la  commissione  per  la  ricerca  sanitaria,
          sentito anche il Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica.".
            -   Il   decreto   ministeriale   15  luglio  1997  reca:
          "Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona
          pratica clinica per  la  esecuzione  delle  sperimentazioni
          cliniche dei medicinali".
            -  Il  decreto  ministeriale  18  marzo 1998 reca: "Linee
          guida di riferimento per l'istituzione e  il  funzionamento
          dei comitati etici.".
          Nota all'art. 11 bis:
            - L'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 502/92,
          nel   testo   precedente  le  modificazioni  apportate  dal
          presente articolo, era il seguente:
            " Art. 14. (Diritti dei cittadini).
            1. Al fine di garantire  il  costante  adeguamento  delle
          strutture  e  delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei
          cittadini  utenti  del  Servizio  sanitario  nazionale   il
          Ministro  della  sanita'  definisce  con  proprio  decreto,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome i contenuti  e  le
          modalita'  di  utilizzo  degli  indicatori  di qualita' dei
          servizi e delle prestazioni  sanitarie  relativamente  alla
          personalizzazione   ed  umanizzazione  dell'assistenza,  al
          diritto  all'informazione,  alle  prestazioni  alberghiere,
          nonche' dell'andamento delle attivita' di prevenzione delle
          malattie.  A  tal  fine il Ministro della sanita', d'intesa
          con  il   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica  e  tecnologica  e con il Ministro degli affari
          sociali, puo' avvalersi anche  della  collaborazione  delle
          universita',  del Consiglio nazionale delle ricerche, delle
          organizzazioni  rappresentative  degli   utenti   e   degli
          operatori  del  Servizio  sanitario nazionale nonche' delle
          organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
            2.  Le  regioni  utilizzano  il   suddetto   sistema   di
          indicatori   per   la  verifica,  anche  sotto  il  profilo
          sociologico, dello stato  di  attuazione  dei  diritti  dei
          cittadini,   per   la   programmazione  regionale,  per  la
          definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e
          finanziarie.  Le  regioni  promuovono inoltre consultazioni
          con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed
          in particolare con  gli  organismi  di  volontariato  e  di
          tutela  dei  diritti  al  fine  di  fornire  e  raccogliere
          informazioni  sull'organizzazione  dei   servizi.      Tali
          soggetti   dovranno  comunque  essere  sentiti  nelle  fasi
          dell'impostazione  della  programmazione  e  verifica   dei
          risultati  conseguiti  e ogniqualvolta siano in discussione
          provvedimenti  su  tali  materie.  Le  regioni  determinano
          altresi  le  modalita' della presenza nelle strutture degli
          organismi di volontariato e di tutela  dei  diritti,  anche
          attraverso  la  previsione  di  organismi di consultazione,
          degli stessi presso le unita' sanitarie locali e le aziende
          ospedaliere.
            3. Il Ministro della sanita', in  sede  di  presentazione
          della  relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce
          in  merito  alla  tutela  dei  diritti  dei  cittadini  con
          riferimento all'attuazione degli indicatori di qualita'.
            4.  Al fine di favorire, l'orientamento dei cittadini nel
          Servizio sanitario nazionale, le unita' sanitarie locali  e
          le  aziende  ospedaliere provvedono ad attivare un efficace
          sistema di informazione sulle  prestazioni  erogate,  sulle
          tariffe,  sulle modalita' di accesso ai servizi. Le aziende
          individuano inoltre modalita' di raccolta  ed  analisi  dei
          segnali   di   disservizio,   in   collaborazione   con  le
          organizzazioni  rappresentative  dei  cittadini,   con   le
          organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
            Il  direttore generale dell'unita' sanitaria locale ed il
          direttore  generale  dell'azienda  ospedaliera   convocano,
          almeno  una  volta  l'anno, apposita conferenza dei servizi
          quale strumento  per  verificare  l'andamento  dei  servizi
          anche  in  relazione  all'attuazione  degli  indicatori  di
          qualita' di cui al primo comma, e per individuare ulteriori
          interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora
          il direttore generale non  provveda,  la  conferenza  viene
          convocata dalla regione.
            5.  Il  direttore  sanitario e il dirigente sanitario del
          servizio, a richiesta degli assistiti, adottano  le  misure
          necessarie  per  rimuovere  i disservizi che incidono sulla
          qualita' dell'assistenza. Al fine di  garantire  la  tutela
          del  cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali
          si nega o si limita la  fruibilita'  delle  prestazioni  di
          assistenza    sanitaria,    sono    ammesse   osservazioni,
          opposizioni,  denunce  o  reclami  in  via  amministrativa,
          redatti  in  carta  semplice, da presentarsi entro quindici
          giorni,  dal  momento  in  cui  l'interessato  abbia  avuto
          conoscenza  dell'atto  o  comportamento  contro cui intende
          osservare od opporsi, da parte dell'interessato,  dei  suoi
          parenti  o  affini,  degli  organismi  di volontariato o di
          tutela  dei   diritti   accreditati   presso   la   regione
          competente, al direttore generale dell'unita' sanitaria lo-
          cale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque
          provvede   entro  quindici  giorni,  sentito  il  direttore
          sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed
          opposizioni non impedisce ne' preclude la  proposizione  di
          impugnative in via giurisdizionale.
            6.  Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera
          scelta del medico e del  presidio  di  cura,  il  Ministero
          della sanita' cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le
          istituzioni  pubbliche e private che erogano prestazioni di
          alta specialita', con l'indicazione  delle  apparecchiature
          di  alta  tecnologia  in  dotazione  nonche'  delle tariffe
          praticate  per  le  prestazioni  piu  rilevanti.  La  prima
          pubblicazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1993.
            7.  E'  favorita  la  presenza e l'attivita', all'interno
          delle strutture sanitarie, degli organismi di  volontariato
          e  di  tutela  dei  diritti. A tal fine le unita' sanitarie
          locali.  e  le  aziende  ospedaliere  stipulano  con   tali
          organismi,   senza  oneri  a  carico  del  Fondo  sanitario
          regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti
          e le modalita'  della  collaborazione,  fermo  restando  il
          diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e
          la   non  interferenza  nelle  scelte  professionali  degli
          operatori  sanitari;  le  aziende  e   gli   organismi   di
          volontariato  e  di tutela dei diritti concordano programmi
          comuni per favorire l'adeguamento delle strutture  e  delle
          prestazioni   sanitarie  alle  esigenze  dei  cittadini.  I
          rapporti tra  aziende  ed  organismi  di  volontariato  che
          esplicano  funzioni  di  servizio  o di assistenza gratuita
          all'interno delle strutture sono  regolati  sulla  base  di
          quanto  previsto  dalla  legge  n.  266/91  e  dalle  leggi
          regionali attuative.
            8. Le regioni, le unita' sanitarie locali  e  le  aziende
          ospedaliere   promuovono  iniziative  di  formazione  e  di
          aggiornamento del personale  adibito  al  contatto  con  il
          pubblico  sui  temi  inerenti  la  tutela  dei  diritti dei
          cittadini,  da  realizzare  anche  con  il  concorso  e  la
          collaborazione   delle   rappresentanze   professionali   e
          sindacali.".