Art. 12
(Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, e'
inserito il seguente:
"Per le finalita' del presente articolo, le regioni prevedono forme
di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del
volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle
attivita' relative alla programmazione, al controllo e alla
valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e
distrettuale,".
Note all'art. 12:
- L'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 502/92,
nel testo precedente le modificazioni apportate dal
presente articolo, era il seguente:
"Art. 15. (Disciplina della dirigenza del ruolo
sanitario).
1. La dirigenza del ruolo sanitario e' articolata in due
livelli.
2. Al personale medico e delle altre professionalita'
sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di
supporto, di collaborazione e corresponsabilita', con
riconoscimento di precisi ambiti di autonomia
professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi
nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale
medico e delle altre professionalita' sanitarie del secondo
livello sono attribuite funzioni di direzione ed
organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante
direttive a tutto il personale operante nella stessa e
l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il
corretto espletamento del servizio; spettano, in
particolare, al dirigente medico appartenente al secondo
livello gli indirizzi e, in caso di necessita', le
decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli
interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici;
al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli
indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei
suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica
competenza. Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori
o moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116 del
decreto dei Presidente della Repubblica 23 novembre 1990,
n. 384, ridefiniti ai sensi degli articoli 30 e 31 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal direttore
generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con
le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. A
tutto il personale dirigente del ruolo sanitario si applica
il disposto dell'articolo 20 dei decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario
si accede attraverso concorso pubblico al quale possono
partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel
corrispondente profilo professionale, siano iscritti
all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il di-
ploma di specializzazione nella disciplina. (Il secondo
livello dirigenziale del ruolo sanitario e' conferito quale
incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneita'
nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui
all'articolo 17). L'attribuzione dell'incarico viene
effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale
sulla base del parere di un'apposita commissione di
esperti. La commissione e' nominata dal direttore generale
ed e' composta dal direttore sanitario e da due esperti
nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno
designato dalla regione ed uno designato dal consiglio dei
sanitari tra i dirigenti di secondo livello del Servizio
sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da
parte della regione e del consiglio dei sanitari entro
trenta giorni dalla richiesta, la designazione e'
effettuata dal Ministro della sanita' su richiesta
dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La
commissione predispone l'elenco degli idonei previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli
interessati. L'incarico, che ha durata quinquennale, da'
titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile.
Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con
provvedimento motivato dal direttore generale previa
verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento
agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La
verifica e' effettuata da una commissione nominata dal
direttore generale e composta dal direttore sanitario e da
due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina
dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti
al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla
regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi
esterni all'unita' sanitaria locale. Il dirigente non
confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con
la perdita del relativo specifico trattamento economico;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di
organico del primo livello dirigenziale.
4. li personale appartenente alle posizioni funzionali
apicali puo' optare in prima applicazione del presente
decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al
comma precedente.
5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo
l'entrata in vigore del presente decreto e' soggetto alla
verifica di cui al comma 3.".
- Per il contenuto del citato decreto legislativo n.
29/93, si veda in nota all'art.3.
- Il decreto dei Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n.483, reca: "Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale".
- L'articolo 28, comma 1 del citato decreto legislativo
n. 29/93 e' il seguente:
" Art. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente).
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle
amministrazioni statati, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a
seguito di concorso per esami.
- L'articolo 5, comma 1, lettera d) del citato decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
e' il seguente:
"Art. 5. (Requisiti).
1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto
riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti,
odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, e'
riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
(Omissis).
c) attestato di formazione manageriale.".
- L'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo
n.29/93, e' il seguente:
"Art. 19. (Incarichi e funzioni dirigenziali).
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo
2103, del codice civile.".
- L'articolo 2103, comma primo, del codice civile e' il
seguente:
" Art. 2103. (Mansioni del lavoratore).
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori
il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad
una altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.".
- L'articolo 1, comma 12, della citata legge n. 662/96,
e' il seguente:
"Art. 1. (Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
istruzione finanza regionale e locale, previdenza e
assistenza). (Omissis).
12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio
dei ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 50,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
e successive modificazioni ed integrazioni, indicano
altresi' i criteri per l'attribuzione di un trattamento
economico aggiuntivo al personale che abbia optato per
l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale
opzione costituisce titolo di preferenza per il
conferimento di incarichi comportanti direzioni di
struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti
del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la
riduzione dei 15 per cento della componente fissa di
posizione della retribuzione per i dipendenti che optano
per l'esercizio della libera professione extramuraria.".
- L'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il
seguente:
"Art. 102. (Attivita' assistenziale).
Il personale docente universitario, e i ricercatori che
esplicano attivita' assistenziale presso le cliniche e gli
istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti
direttamente dalle universita', convenzionati ai sensi
dell'art. 39, L. 23 dicembre 1978, n. 833, assumono per
quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti
per il personale di corrispondente qualifica del ruolo
regionale in conformita' ai criteri fissati nei successivi
comma e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo di
convenzione di cui al citato art. 39. Dell'adempimento di
tali doveri detto personale risponde alle autorita'
accademiche competenti in relazione al loro stato
giuridico.
Al personale di cui al precedente comma e' assicurata
l'equiparazione del trattamento economico complessivo
corrispondente a quello del personale delle unita'
sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianita'
secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art.31 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n.761.
Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, verra' anche fissato il
limite finanziario entro il quale comprendere le indennita'
di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei
ruoli universitari ed il personale medico del servizio
sanitario nazionale, previste dall'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono
stabilite come segue:
il professore ordinario e straordinario e' equiparato al
medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato e' equiparato al medico
appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i
ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla
posizione iniziale.
In rapporto alla disponibilita' di posti vacanti nelle
strutture assistenziali a direzione universitaria previste
dalle convenzioni, di cui al precedente primo comma, ai
professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori
possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche
di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel
precedente comma.
L'attribuzione della qualifica superiore e' deliberata
annualmente dal rettore, su motivato conforme parere
espresso dal consiglio di facolta' sulla base del curric-
ulum formativo e professionale degli aspiranti desunto dai
titoli accademici didattici e scientifici - comprendenti
anche l'attivita' assistenziale e - dell'anzianita' di
ruolo. Nel caso in cui il servizio nella qualifica
superiore venga prestato senza che il personale medico
universitario sia in possesso dei requisiti richiesti dalle
norme vigenti per il corrispondente personale ospedaliero,
il predetto servizio non e' valutabile nei concorsi
ospedalieri.
L'affidamento delle funzioni di cui ai precedenti commi
deve comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti
disciplinari stabiliti dalla vigente normativa
universitaria.
Il rapporto di lavoro dei professori universitari che
svolgono attivita' assistenziale puo' essere a tempo pieno
o a tempo definito secondo le disposizioni previste
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761 e fatto salvo quanto previsto dal
precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del presente
decreto.
L'opzione e' reversibile in relazione a motivate esigenze
didattiche e di ricerca ed ha durata almeno biennale.
L'opzione si esercita con le stesse modalita' previste nel
precedente art. 10.
I ricercatori universitari di cui al presente articolo, a
seconda che prestino servizio per un numero di ore
globalmente considerato uguale a quello previsto per il
corrispondente personale delle unita' sanitarie locali a
tempo pieno o a tempo definito, hanno diritto alla
rispettiva integrazione del trattamento economico secondo
quanto previsto nel precedente secondo comma.".
- Per il testo dell'articolo 6 della citata legge n.
419/98, si veda in nota all'art. 4.
- L'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo), e' il seguente:
"Art. 72. (Disposizioni per la riqualificazione
dell'assistenza sanitaria).
1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di
controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli
erogatori di prestazioni sanitarie in ordine
all'appropriatezza e alla qualita' dell'assistenza, e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per
gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999,
379,5 miliardi per l'anno 2000 e 379,5 miliardi per l'anno
2001.
2. Le disponibilita' destinate al finanziamento dei
progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono
ridotte di lire 190 miliardi per l'anno 1999, 380 miliardi
per l'anno 2000, 400 miliardi per l'anno 2001.
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e
le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni
2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il
controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in
modo da realizzare una riduzione dell'assistenza
ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche
attraverso il potenziamento di forme alternative alla
degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1
per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine
registrata nell'anno precedente.
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo
sanitario che, ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, optano per
l'esercizio della libera attivita' professionale
extramuraria e' disciplinato, anche per gli aspetti
economici, in sede di contrattazione collettiva. La
disciplina, in particolare, prevede la riduzione, nel
periodo di validita' del contratto stipulato
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, del trattamento economico accessorio e il
conferimento o la conferma degli incarichi di struttura ai
dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera
professione intramuraria. L'opzione effettuata per
l'esercizio della libera professione extramuraria puo'
essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. In attesa della disciplina contrattuale di cui al
comma 4, a decorrere dal 1 luglio 1999, nei confronti dei
dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera
attivita' professionale extramuraria la retribuzione
variabile di posizione e' comunque ridotta dei 50 per cento
e non si da' luogo alla retribuzione di risultato; a
decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di
struttura possono essere conferiti o confermati
esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per
l'esercizio della libera attivita' professionale
intramuraria.
6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo
delle prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 12, della legge
23 dicembre 1996, n.662, e in relazione al conseguimento
degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, e'
istituito un fondo per l'esclusivita' del rapporto dei
dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per
l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono
ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a
condizione che abbiano rinunciato alla facolta' di svolgere
la libera professione extramuraria e qualsiasi altra
attivita' sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i
criteri e le modalita' previsti dal regolamento di cui al
comma 9 e comunque ad eccezione delle attivita' rese in
nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.
7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per
l'esercizio della libera professione intramuraria non
possono esercitare alcuna altra attivita' sanitaria resa a
titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalita'
previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione
delle attivita' rese in nome e per conto dell'azienda
sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi
connessi all'esclusivita' delle prestazioni, l'insorgenza
di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque
implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto
costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto
di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere
sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 6 in misura
non inferiore a una annualita' e non superiore a cinque
annualita' La violazione degli obblighi di cui al presente
comma e' comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di
rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione
o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al
Ministero della sanita'. Si applica l'ultimo periodo del
comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
8. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni
delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la
responsabilita' del direttore generale per omessa vigilanza
e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi
piu' gravi, motivazione per la decisione di revoca
dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non
dimostri di avere adottato le misure ispettive e di
controllo idonee a prevenire e reprimere le predette
violazioni. In caso di inadempienza della regione o della
provincia autonoma il Ministro della sanita' adotta le
misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto
disposto dal presente comma 9. Con regolamento da emanare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della sanita', sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'Autorita', garante della concorrenza
e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza
sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento,
sono disciplinate le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di:
a) evitare conflitti di interesse e attivita' contrarie
ai principi di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo
sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera
professione extramuraria di rendere prestazioni
professionali, anche di natura occasionale e periodica, a
favore o all'interno di strutture pubbliche o private
accreditate.
10. L'estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo
periodo, e del comma 5 al personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e' disciplinata con decreto emanato d'intesa dai
Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Il 90 per cento
delle risorse che si renderanno disponibili per le
universita' per effetto di tali disposizioni sono destinate
a fondi istituiti presso gli atenei per l'incentivazione
dell'impegno didattico di cui all'articolo 24, Comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
11. E' confermato, per il personale della dirigenza del
ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della
libera professione extramuraria, il divieto di esercizio,
sotto qualsiasi forma, della libera professione
intramuraria. L'inosservanza del divieto di cui al periodo
precedente o la mancata assunzione da parte del direttore
generale, in conformita' alle disposizioni richiamate nel
periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per
consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario
che abbia manifestato la relativa opzione il pieno
esercizio della libera professione intramuraria,
costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico
e, nei casi piu' gravi, motivazione per la decisione di
revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare
il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie
idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio
dell'attivita' libero professionale intramuraria in regime
di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto o ad assumere le
specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi
sostitutivi in strutture non accreditate nonche' ad
autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati
e altresi' ad attivare misure atte a garantire la
progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attivita'
istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di
indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento si applicano le linee guida
adottate dal Ministro della sanita', ai sensi dell'articolo
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, con decreto dei 31 luglio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 dei 5
agosto 1997.
12. Il 90 per cento delle complessive risorse che si
renderanno disponibili per effetto dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' destinato, sulla base
di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province
autonome, d'intesa con le organizzazioni sindacali della
dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo
determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea
in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra
professionalita' del ruolo sanitario per progetti
finalizzati all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui
all'articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n.124, nonche', in misura non
inferiore al 50 per cento e secondo modalita' e tempi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per
la dirigenza sanitaria, all'integrazione del fondo di cui
al comma 6.
13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati
inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi
dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si
applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel presente
comma e' data facolta' di optare per il mantenimento della
posizione assicurativa gia' costituita presso l'Ente
nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM).
L'opzione di cui al precedente periodo deve essere
esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con successivo decreto del
Ministro della sanita', da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri per la valutazione del servizio
prestato in regime convenzionale ai fini della
partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello
dirigenziale del personale del Servizio sanitario
nazionale.
14. In ragione del l'autofinanziamento del settore
sanitario, le norme di cui al presente articolo, ad
eccezione dei primi tre periodi del comma 13 e del comma
17, non si applicano alle province autonome di Trento e di
Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli
Venezia-Giulia. Nei predetti enti i principi di cui al
presente articolo sono attuati secondo quanto disposto
dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura
di lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi
per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le
disponibilita' corrispondenti alla quota parte delle minori
spese di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma
12. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono
individuati con uno specifico atto di indirizzo all'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di
settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre
1998, n.419. Il comma 7 dell' articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n.662, e' abrogato.
17. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le associazioni di
volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per gli apparati installati sui
mezzi adibiti a servizi sociosanitari e di protezione
civile.¾.
- L'articolo 1, comma 10, della citata legge 23 dicembre
1996, n.662, e' il seguente:
"Art.1.(Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e
assistenza ). (OMISSIS).
10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in
servizio presso strutture nelle quali l'attivita' libero
professionale intramuraria risulti organizzata e attivata,
ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche
secondo le modalita' transitorie dallo stesso previste,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31
marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attivita' libero
professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di
comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per
l'esercizio della libera professione intramuraria.
L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione
extramuraria ha valore per un periodo di tre anni."
- Per il testo dell'articolo 1, comma 34-bis, della
citata legge n.662/96, si veda in nota all'art. 4.
- L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il
seguente:
"Art. 16. (Prosecuzione del rapporto di lavoro).
1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e
degli enti pubblici non economici di permanere in servizio,
con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per
essi previsti.".
- La legge 19 febbraio 1991, n. 5O, recava: "
Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico
dipendente".
- L'articolo 32, comma 9, della citata legge 27 dicembre
1997, n.449, e' il seguente:
" Art. 32. (Interventi di razionalizzazione della spesa).
(Omissis).
9. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali e le
aziende ospedaliere assicurano l'attivita' di vigilanza e
controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In
particolare:
a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati
concernenti le attivita' ospedaliere e le attivita' rela-
tive agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e
adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di
ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali o
locali. Le attivita' ospedaliere sono oggetto di specifiche
azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della
qualita', dell'appropriatezza, della accessibilita' e del
costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione
degli operatori regionali e locali dedicati all'attivita'
di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali
strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza
del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
b) le aziende unita' sanitarie locali esercitano funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta
supportando i sanitari nell'individuazione di linee di
intervento appropriate al fine di ottenere il migliore
rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente
disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme
applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e
terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della
sanita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a partire dalle piu' comuni patologie
cronico- degenerative. A tal fine possono avvalersi di
appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della
sanita' riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi
diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo
stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni; c) al fine di ottimizzare l'impiego
delle risorse per l'acquisto di beni e servizi,
l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati
forniti dalle regioni, dalle aziende unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e
fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle
modalita' di acquisto utili ad orientare le decisioni a
livello locale.".
- L'articolo 25, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unita' sanitarie locali), e' il seguente:
"Art. 25. (Servizi e titoli equipollenti).
- I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli
istituti universitari di ricovero e cura, negli organi
degli enti di ricerca di cui all'articolo 40 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto
l'equiparazione prevista dall'articolo 129 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130,
nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali
dell'Ordine Mauriziano di Torino, negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali
militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita'
ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti,
ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le
unita' sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine
mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto
l'equiparazione prevista dall'articolo 129 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono
adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti
del personale alle disposizioni del presente decreto, entro
sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti
predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo
determinato o comunque non espressamente disciplinati dal
presente decreto, purche' comportino prestazioni
equiparabili a quelle dei personale addetto ai servizi,
presidi e uffici delle unita' sanitarie locali.".