Art. 13
       (Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo
                      30 dicembre 1992, n.502)
  1. L'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
                              "Art. 15
  (Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie)
  1. Fermo restando il  principio  dell'invarianza  della  spesa,  la
dirigenza  sanitaria  e'  collocata  in  un unico ruolo, distinto per
profili  professionali,  ed  in  un  unico  livello,  articolato   in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali. In
sede   di  contrattazione  collettiva  nazionale  sono  previste,  in
conformita' ai principi e alle  disposizioni  del  presente  decreto,
criteri  generali  per  la  graduazione  delle  funzioni dirigenziali
nonche' per l'assegnazione, valutazione e  verifica  degli  incarichi
dirigenziali  e per l'attribuzione del relativo trattamento economico
accessorio  correlato  alle  funzioni  attribuite  ed  alle  connesse
responsabilita' del risultato.
  2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto legislativo 3
febbraio   1993,  n.29,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
previsto dal presente decreto.
  3. L'attivita' dei  dirigenti  sanitari  e'  caratterizzata,  nello
svolgimento   delle   proprie  mansioni  e  funzioni,  dall'autonomia
tecnico-  professionale  i  cui  ambiti  di   esercizio,   attraverso
obiettivi  momenti  di  valutazione e verifica, sono progressivamente
ampliati.  L'autonomia   tecnico-professionale,   con   le   connesse
responsabilita',   si  esercita  nel  rispetto  della  collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di
attivita' promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed
aziendale,  finalizzati  all'efficace  utilizzo   delle   risorse   e
all'erogazione   di   prestazioni   appropriate  e  di  qualita'.  Il
dirigente, in relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati
da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite,  e'
responsabile  del  risultato  anche  se richiedente un impegno orario
superiore a quello contrattualmente definito.
  4. All'atto della prima assunzione,  al  dirigente  sanitario  sono
affidati  compiti  professionali  con  precisi ambiti di autonomia da
esercitare nel rispetto degli indirizzi  del  dirigente  responsabile
della  struttura  e  sono  attribuite  funzioni  di  collaborazione e
corresponsabilita' nella gestione delle attivita'.  A  tali  fini  il
dirigente  responsabile  della  struttura  predispone  e  assegna  al
dirigente un programma di  attivita'  finalizzato  al  raggiungimento
degli  obiettivi  prefissati  ed  al perfezionamento delle competenze
tecnico  professionali  e  gestionali  riferite  alla  struttura   di
appartenenza.  In  relazione  alla  natura e alle caratteristiche dei
programmi da realizzare, alle attitudini  e  capacita'  professionali
del  singolo  dirigente,  accertate  con  le  procedure valutative di
verifica di cui al comma  5,  al    dirigente,  con  cinque  anni  di
attivita' con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni
di   natura   professionale   anche   di  alta  specializzazione,  di
consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di  controllo,
nonche' incarichi di direzione di strutture semplici.
  5.  Il  dirigente  e'  sottoposto  a verifica triennale; quello con
incarico di struttura, semplice o complessa, e' sottoposto a verifica
anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le  attivita'
professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un
collegio  tecnico,  nominato  dal direttore generale e presieduto dal
direttore  del  dipartimento.  L'esito   positivo   delle   verifiche
costituisce  condizione  per  il  conferimento  o  la  conferma degli
incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali.
  6. Ai dirigenti con incarico di direzione  di  struttura  complessa
sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze
professionali,   funzioni   di   direzione   e  organizzazione  della
struttura, da  attuarsi,  nell'ambito  degli  indirizzi  operativi  e
gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive
a  tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle rela-
tive decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e
per realizzare l'appropriatezza degli interventi con  finalita'  pre-
ventive,  diagnostiche,  terapeutiche  e riabilitative, attuati nella
struttura loro affidata. Il dirigente e'  responsabile  dell'efficace
ed  efficiente  gestione  delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica  annuale  tramite  il  nucleo  di
valutazione.
  7.  Alla  dirigenza  sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483. Gli incarichi di  direzione
di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso
dei  requisiti  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n.484, e secondo le modalita' dallo stesso  stabilite,
salvo  quanto  previsto  dall'articolo  15-ter,  comma  2. Si applica
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni, come sostituito
dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
  8. L'attestato di formazione manageriale  di  cui  all'articolo  5,
comma  1,  lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n.484,  come  modificato  dall'articolo  16-quinquies,
deve  essere  conseguito  dai  dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa  entro  un  anno  dall'inizio  dell'incarico;  il
mancato   superamento   del   primo  corso,  attivato  dalla  regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico  quinquennale
alla  data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione
manageriale  programmato  dalla  regione; i dirigenti gia' confermati
nell'incarico   sono esonerati, dal  possesso    dell'attestato    di
formazione manageriale.
  9.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro disciplinano le
modalita'  di  salvaguardia  del  trattamento  economico  fisso   dei
dirigenti  in  godimento  alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,
e successive modificazioni.
                             Art. 15-bis
         (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura)
  1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis,  disciplina
l'attribuzione  al  direttore amministrativo, al direttore sanitario,
nonche' ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e  ai
dirigenti  responsabili  di  struttura,  dei, compiti comprese, per i
dirigenti   di   strutture  complesse,  le  decisioni  che  impegnano
l'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definiti nel
piano programmatico e finanziario aziendale.
  2. La direzione delle strutture  e  degli  uffici  e'  affidata  ai
dirigenti,  secondo  i  criteri e le modalita' stabiliti nell'atto di
cui al comma 1, nel  rispetto,  per  la  dirigenza  sanitaria,  delle
disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti e'
esclusivo,  fatto  salvo  quanto  previsto  in via transitoria per la
dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies.
  3. Sono soppressi i rapporti di lavoro  a  tempo  definito  per  la
dirigenza  sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilita' di
ore di servizio sono resi indisponibili  in  organico  un  numero  di
posti  della  dirigenza  per il corrispondente monte ore. I contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  disciplinano   le   modalita'   di
regolarizzazione dei rapporti soppressi.
                             Art. 15-ter
   (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)
  1.  Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti,
a  tempo  determinato,  dal  direttore generale, secondo le modalita'
definite nella contrattazione collettiva  nazionale,  compatibilmente
con  le  risorse  finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del
numero  degli  incarichi  e  delle  strutture   stabiliti   nell'atto
aziendale  di  cui  all'articolo  3, comma 1-bis, tenendo conto delle
valutazioni triennali del collegio tecnico di  cui  all'articolo  15,
comma  5.  Gli  incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non
superiore a sette , con facolta' di rinnovo. Ai predetti incarichi si
applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993
e successive modificazioni.
  2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
e' effettuata dal direttore generale,  previo  avviso  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli
incarichi  hanno  durata  da  cinque  a  sette  anni, con facolta' di
rinnovo  per  lo  stesso  periodo  o  per  periodo  piu'  breve.   La
commissione,   nominata  dal  direttore  generale,  e'  composta  dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due  dirigenti  dei  ruoli
del  personale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto  dell'incarico,  di  cui
uno  individuato  dal  direttore  generale  ed  uno  dal  Collegio di
direzione. Fino alla costituzione del  collegio  alla  individuazione
provvede il Consiglio dei sanitari.
  3.  Gli  incarichi  di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le
procedure  previste  dalle  disposizioni  vigenti  e  dai   contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  in  caso  di:  inosservanza delle
direttive impartite dalla direzione generale o  dalla  direzione  del
dipartimento;   mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati;
responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri  casi  previsti
dai  contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il direttore
generale  puo'  recedere  dal  rapporto   di   lavoro,   secondo   le
disposizioni  del  codice civile e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
  4.  I  dirigenti  ai  quali  non sia stata affidata la direzione di
strutture svolgono funzioni di natura professionale,  anche  di  alta
specializzazione,  di  consulenza,  studio e ricerca nonche' funzioni
ispettive, di verifica e di controllo.
  5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa e'  sostituito,
in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  da altro dirigente della
struttura o  del  dipartimento  individuato  dal  responsabile  della
struttura  stessa;  alle  predette  mansioni superiori non si applica
l'articolo 2103, primo comma, del codice civile.
                           Art. 15-quater
    (Esclusivita' del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo
                             sanitario)
  1.  I  dirigenti  sanitari,  con  rapporto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato  o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato
il contratto di lavoro  o  un  nuovo  contratto  di  lavoro  in  data
successiva  al  31  dicembre  1998,  nonche' quelli che, alla data di
entrata in vigore del  presente  decreto,  che  modifica  il  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
abbiano optato per l'esercizio  dell'attivita'  libero  professionale
intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
  2.  Salvo  quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla
data  del  31  dicembre  1998,  che  hanno  optato  per   l'esercizio
dell'attivita' libero professionale extramuraria, passano, a domanda,
al rapporto di lavoro esclusivo.
  3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto, che modifica il  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  tutti  i dirigenti in
servizio alla data del 31  dicembre 1998 sono tenuti a comunicare  al
direttore  generale  l'opzione  in  ordine  al rapporto esclusivo. In
assenza di comunicazione si presume che il   dipendente abbia  optato
per il rapporto esclusivo.
  4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non puo'
chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non sclusivo.
  5.  I  contratti  collettivi  di lavoro stabiliscono il trattamento
economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto
di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12,  della  legge
23  dicembre  1996,  n.662,  nei  limiti delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva.
                          Art. 15-quinquies
   (Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti
                              sanitari)
  1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari  comporta
la   totale   disponibilita'   nello   svolgimento   delle   funzioni
dirigenziali attribuite  dall'azienda,  nell'ambito  della  posizione
ricoperta   e   della  competenza  professionale  posseduta  e  della
disciplina  di  appartenenza,  con  impegno  orario  contrattualmente
definito.
  2.   Il   rapporto   di   lavoro   esclusivo  comporta  l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
a)  il  diritto  all'esercizio  di  attivita'  libero   professionale
individuale,  al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle
strutture aziendali individuate dal direttore generale  d'intesa  con
il  collegio  di  direzione;  salvo  quanto  disposto  dal  comma  11
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b)  la  possibilita'  di  partecipazione  ai  proventi di attivita' a
pagamento svolta in e'quipe, al di fuori  dell'impegno  di  servizio,
all'interno delle strutture aziendali;
c)  la  possibilita'  di  partecipazione  ai  proventi  di attivita',
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in
e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di  altra
azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  di  altra  struttura
sanitaria non accreditata, previa  convenzione  dell'azienda  con  le
predette aziende e strutture;
d)  la  possibilita'  di  partecipazione  ai  proventi  di  attivita'
professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando  le
predette  attivita' siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio
e consentano la riduzione dei  tempi  di  attesa,  secondo  programmi
predisposti  dall'azienda  stessa,  sentite  le  e'quipes dei servizi
interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita'  di  cui  al
presente  comma  e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi
ai dirigenti sanitari interessati nonche' al personale che presta  la
propria  collaborazione  sono  stabiliti  dal  direttore  generale in
conformita' alle previsioni dei  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro.
  3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita'
istituzionale  e  corrispondente  attivita' libero professionale e al
fine anche di concorrere alla riduzione progressiva  delle  liste  di
attesa,  l'attivita'  libero  professionale  non puo' comportare, per
ciascun dipendente, un  volume  di  prestazioni  superiore  a  quella
assicurato  per  i  compiti istituzionali. La disciplina contrattuale
nazionale   definisce   il   corretto   equilibrio   fra    attivita'
istituzionale  e  attivita'  libero  professionale  nel  rispetto dei
seguenti principi:  l'attivita' istituzionale e' prevalente  rispetto
a   quella   libero   professionale,   che   viene  esercitata  nella
salvaguardia delle esigenze  del  servizio  e  della  prevalenza  dei
volumi  orari  di  attivita'  necessari  per i compiti istituzionali;
devono essere comunque rispettati i piani di attivita' previsti dalla
programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati  i
relativi  volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le
e'quipe; l'attivita' libero professionale e' soggetta a  verifica  da
parte   di  appositi  organismi  e  sono  individuate  penalizzazioni
consistenti anche nella sospensione del diritto all'attivita' stessa,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma  o
di quelle contrattuali.
  4.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  comma 2 non e'
consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
  5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice  o  complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del
presente  decreto,  si  intende  l'articolazione organizzativa per la
quale e' prevista, dall'atto aziendale di' cui all'articolo  3, comma
1-bis, responsabilita' di  gestione  di  risorse  umane,  tecniche  o
finanziarie.
  6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse
i dipartimenti e le unita' operative individuate secondo i criteri di
cui  all'atto  di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8-
quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano
strutture complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
  7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali
alla  data  del  31  dicembre  1998,  che  non  abbiano optato per il
rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa,  conservano
l'incarico  di  direzione  di  struttura  complessa  alla  quale sono
preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre  1999,
conservando  fino  a tale data il trattamento tabellare gia' previsto
per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il
dirigente e' confermato nell'incarico, con  rapporto  esclusivo,  per
ulteriori  sette  anni.  In  caso  di  verifica non positiva o di non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo,  al  dirigente  e'
conferito  un  incarico  professionale  non  comportante direzione di
struttura in conformita' con le previsioni del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro;  contestualmente  viene  reso indisponibile un
posto di organico di dirigente.
  8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza
per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
  9. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  al
personale  di  cui  all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 luglio 1980  ,  n.382,  con  le  specificazioni  e  gli
adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e
funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419,
dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.
  10.  Resta  fermo  quanto  disposto dall'articolo 72 della legge 23
dicembre 1998, n.448.
                           Art. 15-sexies
 (Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che
        svolgono attivita' libero-professionale extramuraria
  1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio  al  31
dicembre  1998  i  quali,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 10, della
legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  abbiano  comunicato  al  direttore
generale   l'opzione   per   l'esercizio   della  libera  professione
extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta  la
totale  disponibilita'  nell'ambito  dell'impegno di servizio, per la
realizzazione  dei  risultati  programmati  e  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  di  competenza.  Le  aziende stabiliscono i
volumi e le tipologie delle  attivita'  e  delle  prestazioni  che  i
singoli  dirigenti  sono tenuti ad assicurare, nonche' le sedi opera-
tive in cui le stesse devono essere effettuate.
                           Art. 15-septies
                   (Contratti a tempo determinato)
  1.  I  direttori   generali   possono   conferire   incarichi   per
l'espletamento  di  funzioni  di particolare rilevanza e di interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della
dotazione organica della  dirigenza,  a  laureati  di  particolare  e
comprovata  qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in  funzioni
dirigenziali   apicali  o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
specializzazione professionale, culturale  e  scientifica  desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche  o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non  inferiore  a
due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo.
  2.  Le  aziende  unita'  sanitarie e le aziende ospedaliere possono
stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti  a
tempo  determinato, in numero non superiore al cinque per cento della
dotazione organica della dirigenza  sanitaria,  ad  esclusione  della
dirigenza  medica,  nonche' della dirigenza professionale, tecnica ed
amministrativa,   per   l'attribuzione   di   incarichi   di   natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti
di  provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e
che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici  requisiti
coerenti   con   le   esigenze   che   determinano   il  conferimento
dell'incarico.
  3. Il trattamento economico e' determinato sulla base  dei  criteri
stabiliti  nei  contratti  collettivi  della  dirigenza  del Servizio
sanitario nazionale.
  4. Per il periodo di durata del contratto  di  cui  al  comma  1  i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
  5.  Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base
di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i
corrispondenti oneri finanziari.
                           Art. 15-octies
        (Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati)
  1.  Per  l'attuazione  di  progetti  finalizzati,  non  sostitutivi
dell'attivita'  ordinaria,  le  aziende  unita' sanitarie locali e le
aziende  ospedaliere  possono,  nei  limiti  delle  risorse  di   cui
all'articolo  1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, a
tal fine disponibili, assumere con contratti  di  diritto  privato  a
tempo  determinato  soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero
di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di  secondo
grado   o   di  titolo  di  abilitazione  professionale,  nonche'  di
abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.
                           Art. 15-nonies
   (Limite massimo di eta' per il personale della dirigenza medica
           e per la cessazione dei rapporti convenzionali)
  1. Il limite massimo di eta'  per  il  collocamento  a  riposo  dei
dirigenti  medici  del  Servizio  sanitario nazionale, ivi compresi i
responsabili di struttura complessa, e' stabilito al  compimento  del
sessantacinquesimo   anno   di   eta',   fatta  salva  l'applicazione
dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n.503. E'
abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il  diritto  a
rimanere  in  servizio  per  coloro  i  quali  hanno gia' ottenuto il
beneficio.
  2. Il personale medico universitario di cui  all'articolo  102  del
decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, cessa
dallo svolgimento   delle ordinarie attivita'  assistenziali  di  cui
all'articolo  6,  comma  1,  nonche'  dalla direzione delle strutture
assistenziali, al  raggiungimento  del  limite  massimo  di  eta'  di
sessantasette  anni.  Il  personale  gia'  in  servizio  cessa  dalle
predette attivita' e direzione al compimento  dell'eta'  di  settanta
anni  se  alla  data  del 31 dicembre 1999 avra' compiuto sessantasei
anni e all'eta' di sessantotto  anni  se  alla  predetta  data  avra'
compiuto  sessanta  anni.  I  protocolli d'intesa tra le regioni e le
universita' e gli accordi attuativi dei medesimi,  stipulati  tra  le
universita' e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
disciplinano le modalita' e i limiti per l'utilizzazione del suddetto
personale   universitario   per  specifiche  attivita'  assistenziali
strettamente correlate all'attivita' didattica e di ricerca
  3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano  anche
nei   confronti   del  personale  a  rapporto  convenzionale  di  cui
all'articolo  8.  In  sede  di  rinnovo  delle  relative  convenzioni
nazionali sono stabiliti tempi e modalita' di attuazione.
  4.   Restano   confermati  gli  obblighi  contributivi  dovuti  per
l'attivita' svolta, in qualsiasi forma,  dai  medici  e  dagli  altri
professionisti di cui all'articolo 8.
                           Art. 15-decies
                     (Obbligo di appropriatezza)
  1.  I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura
del Servizio sanitario nazionale,  pubbliche  o  accreditate,  quando
prescrivono  o  consigliano  medicinali  o accertamenti diagnostici a
pazienti  all'atto  della  dimissione  o  in  occasione   di   visite
ambulatoriali,  sono  tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni
erogabili con onere a carico del  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
predetto  obbligo  si estende anche ai medici specialisti che abbiano
comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici
a carico del Servizio sanitario nazionale.
  2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al  comma  1
il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale
per  la  prescrizione  di  medicinali  non rimborsabili dal Servizio,
nonche' le disposizioni che  vietano  al  medico  di  prescrivere,  a
carico   del   Servizio   medesimo,  medicinali  senza  osservare  le
condizioni  e  le  limitazioni  previste  dai   provvedimenti   della
Commissione  unica  del  farmaco,  e prevedono conseguenze in caso di
infrazione.
  3. Le Attivita' delle  Aziende  unita'  sanitarie  locali  previste
dall'articolo  32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono
svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.
                          Art. 15-undecies
             (Applicabilita' al personale di altri enti)
  1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonche' gli
istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni
del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei
predetti  enti  e  istituti  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e
verso le strutture pubbliche.".
 
          Note all'art. 13:
            - L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 502/92,
          e' il seguente:
            "Art. 16. (Formazione).
            1.  La  formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2,
          implica la partecipazione guidata o diretta alla  totalita'
          delle   attivita'   mediche,   ivi   comprese  la  medicina
          preventiva, le guardie,  l'attivita'  di  pronto  soccorso,
          l'attivita'  ambulatoriale  e l'attivita' operatoria per le
          discipline chirurgiche, nonche' la graduale  assunzione  di
          compiti  assistenziali  e  l'esecuzione  di  interventi con
          autonomia  vincolata  alle  direttive  ricevute  dal medico
          responsabile  della  formazione.  La  formazione   comporta
          l'assunzione  delle  responsabilita' connesse all'attivita'
          svolta. Durante il periodo di formazione e' obbligatoria la
          partecipazione attiva a  riunioni  periodiche,  seminari  e
          corsi teorico-pratici nella disciplina.".
            -  L'articolo  4 del citato decreto legislativo 28 agosto
          1997, n.281, e' il seguente:
            "Art.  4.  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e   province
          autonome di Trento e Bolzano).
            1.  Governo,  regioni  e province autonome di Trento e di
          Bolzano,   in   attuazione   del   principio    di    leale
          collaborazione   e   nel   perseguimento  di  obiettivi  di
          funzionalita',  economicita'   ed   efficacia   dell'azione
          amministrativa,  possono  concludere  in sede di Conferenza
          Stato-regioni accordi, al fine  di  coordinare  l'esercizio
          delle   rispettive   competenze  e  svolgere  attivita'  di
          interesse comune.
            2. Gli accordi  si  perfezionano  con  l'espressione  del
          Governo  e  dei  Presidenti  delle regioni e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano.".
            - L'articolo 11 del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n.484/97, e' il seguente:
            "Art.  11.  (Servizi  prestati  presso  enti  o strutture
          sanitarie pubbliche).
            1. I servizi prestati  nelle  amministrazioni  pubbliche,
          negli  enti,  settori  e  presidi  di seguito indicati sono
          equiparati alle discipline e ai servizi come segue:
            a)   consorzi   provinciali   antitubercolari:   malattie
          dell'apparato respiratorio;
            b)  ospedali  psichiatrici  e  centri  di igiene mentale:
          psichiatria;
            c) presidi multizonali di  prevenzione  e  laboratori  di
          igiene e profilassi in relazione al settore di attivita':
            1) microbiologia e virologia;
            2) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
            3)biochimica clinica;
            4) chimica analitica;
            5) igiene degli alimenti e della nutrizione;
            6) fisica sanitaria;
            d)   istituti   provinciali  di  assistenza  all'infanzia
          pediatria;
            e) ufficiale sanitario di  ruolo  in  posto  specifico  o
          medico igienista: igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
          igiene  degli  alimenti  e della nutrizione; organizzazione
          dei servizi sanitari di base;
            f) medico condotto: organizzazione dei  servizi  sanitari
          di base
            g)  funzionario medico del Ministero della sanita', delle
          regioni, delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          dell'Agenzia per  i servizi sanitari regionali:
            1) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
            2) direzione sanitaria ospedaliera;
            3) organizzazione dei servizi sanitari di base;
            h)  medico  del  lavoro  o  ispettore  medico del lavoro:
          medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
            i) medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari
          di base;
            l) 1) funzionari medici degli ex enti mutualistici:
            1) organizzazione dei servizi sanitari di base;
            2) medicina legale,
            m) funzionari  medici  dell'I.N.A.I.L.  e  dell'I.N.P.S.:
          medicina legale;
            n)  funzionario  veterinario del Ministero della sanita',
          delle regioni, delle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  dell'Agenzia  per  i  servizi sanitari regionali,
          degli istituti zooprofilattici sperimentali,  di  strutture
          gia' di pertinenza di comuni, province o loro consorzi:
            1) sanita' animale;
            2)     igiene     della    produzione,    trasformazione,
          commercializzazione,  conservazione   e   trasporto   degli
          alimenti di origine animale e loro derivati;
            3)   igiene   degli   allevamenti   e   delle  produzioni
          zootecniche;
            o) funzionario chimico del Ministero della sanita', delle
          regioni, delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          della   Agenzia   per  i  servizi  sanitari  regionali,  di
          strutture gia' di pertinenza di provincie, di comuni o loro
          consorzi, di  presidi  multizonali  di  prevenzione,  degli
          istituti   zooprofilattici   sperimentali:   igiene   degli
          alimenti e della nutrizione;
            p) funzionario farmacista del  Ministero  della  sanita',
          delle  regioni,  delle  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari  regionali  o
          di  ente pubblico o come farmacista presso farmacie di ente
          pubblico:
            1) farmacia ospedaliera;
            2) farmaceutica territoriale;
            q) funzionario fisico del Ministero della sanita',  delle
          regioni,  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano,
          della Agenzia per  i  servizi  sanitari  regionali:  fisica
          sanitaria;
            r) funzionario biologo del Ministero della sanita', delle
          regioni,delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano,
          della Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali,  degli
          istituti   zooprofilattici   sperimentali:   igiene   degli
          alimenti e della nutrizione;
            s) biologi dei centri  trasfusionali  limitatamente  alle
          attivita' di analisi immunoematologiche: patologia clinica;
            t)  funzionario  psicologo  del  Ministero della sanita',
          delle regioni, delle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  della  Agenzia  per i servizi sanitari regionali:
          psicologia.¾.