Art. 13
(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 15
(Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie)
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la
dirigenza sanitaria e' collocata in un unico ruolo, distinto per
profili professionali, ed in un unico livello, articolato in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali. In
sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in
conformita' ai principi e alle disposizioni del presente decreto,
criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali
nonche' per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico
accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse
responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e' caratterizzata, nello
svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia
tecnico- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso
obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente
ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse
responsabilita', si esercita nel rispetto della collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di
attivita' promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed
aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e
all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualita'. Il
dirigente, in relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati
da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, e'
responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario
superiore a quello contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono
affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da
esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile
della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e
corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. A tali fini il
dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al
dirigente un programma di attivita' finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze
tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di
appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei
programmi da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali
del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di
verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di
attivita' con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni
di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo,
nonche' incarichi di direzione di strutture semplici.
5. Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale; quello con
incarico di struttura, semplice o complessa, e' sottoposto a verifica
anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attivita'
professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un
collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal
direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche
costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli
incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze
professionali, funzioni di direzione e organizzazione della
struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e
gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive
a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle rela-
tive decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e
per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalita' pre-
ventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella
struttura loro affidata. Il dirigente e' responsabile dell'efficace
ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di
valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483. Gli incarichi di direzione
di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso
dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n.484, e secondo le modalita' dallo stesso stabilite,
salvo quanto previsto dall'articolo 15-ter, comma 2. Si applica
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito
dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n.484, come modificato dall'articolo 16-quinquies,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il
mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione
manageriale programmato dalla regione; i dirigenti gia' confermati
nell'incarico sono esonerati, dal possesso dell'attestato di
formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le
modalita' di salvaguardia del trattamento economico fisso dei
dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,
e successive modificazioni.
Art. 15-bis
(Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura)
1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, disciplina
l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario,
nonche' ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai
dirigenti responsabili di struttura, dei, compiti comprese, per i
dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano
l'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definiti nel
piano programmatico e finanziario aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici e' affidata ai
dirigenti, secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'atto di
cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle
disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti e'
esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la
dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies.
3. Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la
dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilita' di
ore di servizio sono resi indisponibili in organico un numero di
posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti
collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalita' di
regolarizzazione dei rapporti soppressi.
Art. 15-ter
(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)
1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti,
a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalita'
definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente
con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del
numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle
valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15,
comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non
superiore a sette , con facolta' di rinnovo. Ai predetti incarichi si
applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993
e successive modificazioni.
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
e' effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli
incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facolta' di
rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve. La
commissione, nominata dal direttore generale, e' composta dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di
direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione
provvede il Consiglio dei sanitari.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le
procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il direttore
generale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di
strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonche' funzioni
ispettive, di verifica e di controllo.
5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa e' sostituito,
in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della
struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della
struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica
l'articolo 2103, primo comma, del codice civile.
Art. 15-quater
(Esclusivita' del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo
sanitario)
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato
il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data
successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero professionale
intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio
dell'attivita' libero professionale extramuraria, passano, a domanda,
al rapporto di lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, tutti i dirigenti in
servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al
direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In
assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato
per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non puo'
chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non sclusivo.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento
economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto
di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge
23 dicembre 1996, n.662, nei limiti delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva.
Art. 15-quinquies
(Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti
sanitari)
1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta
la totale disponibilita' nello svolgimento delle funzioni
dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione
ricoperta e della competenza professionale posseduta e della
disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente
definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attivita' libero professionale
individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle
strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con
il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita' a
pagamento svolta in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio,
all'interno delle strutture aziendali;
c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita',
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in
e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra
azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura
sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le
predette aziende e strutture;
d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita'
professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le
predette attivita' siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio
e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi
predisposti dall'azienda stessa, sentite le e'quipes dei servizi
interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al
presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi
ai dirigenti sanitari interessati nonche' al personale che presta la
propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in
conformita' alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita'
istituzionale e corrispondente attivita' libero professionale e al
fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di
attesa, l'attivita' libero professionale non puo' comportare, per
ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella
assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale
nazionale definisce il corretto equilibrio fra attivita'
istituzionale e attivita' libero professionale nel rispetto dei
seguenti principi: l'attivita' istituzionale e' prevalente rispetto
a quella libero professionale, che viene esercitata nella
salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei
volumi orari di attivita' necessari per i compiti istituzionali;
devono essere comunque rispettati i piani di attivita' previsti dalla
programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i
relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le
e'quipe; l'attivita' libero professionale e' soggetta a verifica da
parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni
consistenti anche nella sospensione del diritto all'attivita' stessa,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o
di quelle contrattuali.
4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 non e'
consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del
presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la
quale e' prevista, dall'atto aziendale di' cui all'articolo 3, comma
1-bis, responsabilita' di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse
i dipartimenti e le unita' operative individuate secondo i criteri di
cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8-
quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano
strutture complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali
alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il
rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano
l'incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono
preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare gia' previsto
per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il
dirigente e' confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per
ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al dirigente e'
conferito un incarico professionale non comportante direzione di
struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un
posto di organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza
per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 luglio 1980 , n.382, con le specificazioni e gli
adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e
funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419,
dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 72 della legge 23
dicembre 1998, n.448.
Art. 15-sexies
(Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che
svolgono attivita' libero-professionale extramuraria
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31
dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore
generale l'opzione per l'esercizio della libera professione
extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la
totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la
realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle
attivita' professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i
volumi e le tipologie delle attivita' e delle prestazioni che i
singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonche' le sedi opera-
tive in cui le stesse devono essere effettuate.
Art. 15-septies
(Contratti a tempo determinato)
1. I direttori generali possono conferire incarichi per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della
dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a
due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere possono
stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a
tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della
dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della
dirigenza medica, nonche' della dirigenza professionale, tecnica ed
amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti
di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e
che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti
coerenti con le esigenze che determinano il conferimento
dell'incarico.
3. Il trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri
stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base
di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i
corrispondenti oneri finanziari.
Art. 15-octies
(Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati)
1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi
dell'attivita' ordinaria, le aziende unita' sanitarie locali e le
aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, a
tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a
tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero
di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo
grado o di titolo di abilitazione professionale, nonche' di
abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.
Art. 15-nonies
(Limite massimo di eta' per il personale della dirigenza medica
e per la cessazione dei rapporti convenzionali)
1. Il limite massimo di eta' per il collocamento a riposo dei
dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i
responsabili di struttura complessa, e' stabilito al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', fatta salva l'applicazione
dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n.503. E'
abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a
rimanere in servizio per coloro i quali hanno gia' ottenuto il
beneficio.
2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, cessa
dallo svolgimento delle ordinarie attivita' assistenziali di cui
all'articolo 6, comma 1, nonche' dalla direzione delle strutture
assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di eta' di
sessantasette anni. Il personale gia' in servizio cessa dalle
predette attivita' e direzione al compimento dell'eta' di settanta
anni se alla data del 31 dicembre 1999 avra' compiuto sessantasei
anni e all'eta' di sessantotto anni se alla predetta data avra'
compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le
universita' e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le
universita' e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
disciplinano le modalita' e i limiti per l'utilizzazione del suddetto
personale universitario per specifiche attivita' assistenziali
strettamente correlate all'attivita' didattica e di ricerca
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche
nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui
all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni
nazionali sono stabiliti tempi e modalita' di attuazione.
4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per
l'attivita' svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri
professionisti di cui all'articolo 8.
Art. 15-decies
(Obbligo di appropriatezza)
1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura
del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando
prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a
pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite
ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni
erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il
predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano
comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici
a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1
il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale
per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio,
nonche' le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a
carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le
condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della
Commissione unica del farmaco, e prevedono conseguenze in caso di
infrazione.
3. Le Attivita' delle Aziende unita' sanitarie locali previste
dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono
svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.
Art. 15-undecies
(Applicabilita' al personale di altri enti)
1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonche' gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni
del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei
predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e
verso le strutture pubbliche.".
Note all'art. 13:
- L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 502/92,
e' il seguente:
"Art. 16. (Formazione).
1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2,
implica la partecipazione guidata o diretta alla totalita'
delle attivita' mediche, ivi comprese la medicina
preventiva, le guardie, l'attivita' di pronto soccorso,
l'attivita' ambulatoriale e l'attivita' operatoria per le
discipline chirurgiche, nonche' la graduale assunzione di
compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico
responsabile della formazione. La formazione comporta
l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita'
svolta. Durante il periodo di formazione e' obbligatoria la
partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e
corsi teorico-pratici nella disciplina.".
- L'articolo 4 del citato decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, e' il seguente:
"Art. 4. (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano).
1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza
Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di
interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione del
Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.".
- L'articolo 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n.484/97, e' il seguente:
"Art. 11. (Servizi prestati presso enti o strutture
sanitarie pubbliche).
1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche,
negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono
equiparati alle discipline e ai servizi come segue:
a) consorzi provinciali antitubercolari: malattie
dell'apparato respiratorio;
b) ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale:
psichiatria;
c) presidi multizonali di prevenzione e laboratori di
igiene e profilassi in relazione al settore di attivita':
1) microbiologia e virologia;
2) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
3)biochimica clinica;
4) chimica analitica;
5) igiene degli alimenti e della nutrizione;
6) fisica sanitaria;
d) istituti provinciali di assistenza all'infanzia
pediatria;
e) ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o
medico igienista: igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
igiene degli alimenti e della nutrizione; organizzazione
dei servizi sanitari di base;
f) medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari
di base
g) funzionario medico del Ministero della sanita', delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:
1) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
2) direzione sanitaria ospedaliera;
3) organizzazione dei servizi sanitari di base;
h) medico del lavoro o ispettore medico del lavoro:
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
i) medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari
di base;
l) 1) funzionari medici degli ex enti mutualistici:
1) organizzazione dei servizi sanitari di base;
2) medicina legale,
m) funzionari medici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.:
medicina legale;
n) funzionario veterinario del Ministero della sanita',
delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
degli istituti zooprofilattici sperimentali, di strutture
gia' di pertinenza di comuni, province o loro consorzi:
1) sanita' animale;
2) igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati;
3) igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche;
o) funzionario chimico del Ministero della sanita', delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
della Agenzia per i servizi sanitari regionali, di
strutture gia' di pertinenza di provincie, di comuni o loro
consorzi, di presidi multizonali di prevenzione, degli
istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli
alimenti e della nutrizione;
p) funzionario farmacista del Ministero della sanita',
delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali o
di ente pubblico o come farmacista presso farmacie di ente
pubblico:
1) farmacia ospedaliera;
2) farmaceutica territoriale;
q) funzionario fisico del Ministero della sanita', delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
della Agenzia per i servizi sanitari regionali: fisica
sanitaria;
r) funzionario biologo del Ministero della sanita', delle
regioni,delle province autonome di Trento e di Bolzano,
della Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli
istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli
alimenti e della nutrizione;
s) biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle
attivita' di analisi immunoematologiche: patologia clinica;
t) funzionario psicologo del Ministero della sanita',
delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali:
psicologia.¾.