Art. 14
(Integrazioni all'articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 16-bis
(Formazione continua)
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
l'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al corso di
diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare,
formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per
tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La
formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i
comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e
tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza,
sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio
sanitario nazionale.
2. La formazione continua consiste in attivita' di qualificazione
specifica per i diversi profili professionali, attraverso la
partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da
istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente
decreto, nonche' soggiorni di studio e la partecipazione a studi
clinici controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e' sviluppata
sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente,
in programmi finalizzati agli, obiettivi prioritari del Piano
sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e
secondo le modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art.
16-ter.
Art. 16-ter
(Commissione nazionale per la formazione continua)
1. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e suc-
cessive modificazioni, e' nominata una Commissione nazionale per la
formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La commissione
e' presieduta dal Ministro della sanita' ed e' composta da due
vicepresidenti di cui uno nominato dal Ministro della sanita' e
l'altro rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da
dieci membri, di cui due designati dal Ministro della sanita', due
dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal
Ministro per le pari opportunita', due dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e due dalla Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il medesimo decreto
sono disciplinate le modalita' di consultazione delle categorie
professionali interessate in ordine alle materie di competenza della
commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione
pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nonche' gli
Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi
formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi
percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti
formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori
in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione
dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonche' i
criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle
esperienze formative. La Commissione definisce altresi' i requisiti
per l'accreditamento delle societa' scientifiche, nonche' dei
soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative e pro-
cede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli
ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e
alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione
continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di
interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di
formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2.
Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attivita' form-
ative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di
garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi
regionali di formazione continua.
Art.16-quater
(Incentivazione della formazione continua)
1. La partecipazione alle attivita' di formazione continua
costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita'
professionale in qualita' di dipendente o libero professionista, per
conto delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita'
sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di
penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel
triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito
dalla Commissione nazionale.
3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del
personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella
struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e
il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito
essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del
Servizio sanitario nazionale.
Art. 16-quinquies
(Formazione manageriale)
1. La formazione di cui al presente articolo e' requisito
necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni
di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni
dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici,
odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi. In sede di prima applicazione, tale formazione si
consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la, frequenza e il
superamento dei corsi di cui al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
accordo con il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano ed attivano, a
livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove
necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla
Commissione di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di
cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza.
Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto
superiore di sanita' attiva e organizza i corsi per i direttori
sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area
di sanita' pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanita', su proposta della
commissione di cui all'articolo 16-ter, sono definiti i criteri per
l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 con particolare
riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai
criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse
umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualita'
dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attivita'
didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonche' alle modalita' con
cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale
interessato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al
personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo
4, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si
applicano, altresi', al personale degli enti e strutture pubbliche
indicate all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la disciplina
sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al
presente decreto.
Art. 16-sexies
(Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione)
1. Il Ministro della sanita', su proposta della regione o provincia
autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri, le strutture
distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneita'
stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, ai quali
riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e
dell'aggiornamento del personale sanitario.
2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti
ospedali, distretti e dipartimenti le attivita' formative di
competenza regionale ed attribuisce agli stessi la funzione di
coordinamento delle attivita' delle strutture del Servizio sanitario
nazionale che collaborano con l'universita' al fine della formazione
degli specializzandi e del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione.".
Nota all'art. 14:
- L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502/92
era stato abrogato dall'articolo 2 del decreto-legge 18
novembre 1996, n.583, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 gennaio 1997, n.4.