Art. 15
(Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 17
(Collegio di direzione)
1. In ogni azienda e' costituito il Collegio di direzione, di cui
il direttore generale si avvale per il governo delle attivita'
cliniche, la programmazione e valutazione delle attivita' tecnico-
sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di
direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione,
delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attivita'
libero- professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si
avvale del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di
attivita' dell'azienda, nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo
dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per
l'utilizzazione delle risorse umane.
2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione del Collegio
di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario ed
amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di
presidio.
Art. 17-bis
(Dipartimenti)
1. L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di
gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie.
2. Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore generale
fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse
aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane
titolare della struttura complessa cui e' preposto. La preposizione
ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di
prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilita'
professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione
sia di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale e
corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la
realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di
dipartimento predispone annualmente il piano delle attivita' e
dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la
direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La
programmazione delle attivita' dipartimentali, la loro realizzazione
e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la
partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori
assegnati al dipartimento.
3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato
di dipartimento nonche' le modalita' di partecipazione dello stesso
alla individuazione dei direttori di dipartimento.".
Nota all'art. 15:
- L'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 502/92,
nel testo precedente le modificazioni apportate dal
presente articolo, era il seguente:
"art. 19. (Competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome)
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli
articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli
articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresi' norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.¾.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, della citata
legge n.400/88, si veda in nota all'art. 3.
- Per il testo dell'articolo 28, comma 10, della citata-
legge n.448/98, si veda in nota all'art. 8.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 34-bis della citata
legge n.662/96, si veda in nota all'art. 4.