Art. 16
(Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-bis
(Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualita'
dei servizi sanitari)
1. E' istituita, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualita' dei
servizi sanitari. Con regolamento adottato su proposta del Ministro
della sanita', ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di organizzazione
e funzionamento della Commissione, composta da dieci esperti di
riconosciuta competenza a livello nazionale in materia di
organizzazione e programmazione dei servizi, economia, edilizia e
sicurezza nel settore della sanita'.
2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano
sanitario nazionale e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
per i servizi, sanitari regionali, svolge i seguenti compiti:
a) definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i
soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per
l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di cui all'art.
8-quater, comma 5;
b) valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture
pubbliche e per le strutture private;
c) esamina i risultati delle attivita' di monitoraggio di cui al
comma 3 e trasmette annualmente al Ministro della sanita' e alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull'attivita'
svolta.
3. Le regioni individuano le modalita' e gli strumenti per la
verifica della attuazione del modello di accreditamento,
trasmettendo annualmente alla Commissione nazionale i risultati della
attivita' di monitoraggio condotta sullo stato di attuazione delle
procedure di accreditamento.
Art. 19-ter
(Federalismo sanitario, patto di stabilita' e interventi a garanzia
della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale)
1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi
dell'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, il
Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, determina i valori di riferimento relativi alla
utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualita' dell'assistenza
anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e
con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di
assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai
parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicita' e
della funzionalita' della gestione dei servizi sanitari, segnalando
alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, procedono ad una ricognizione delle
cause di tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi
sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.
3. Il Ministro della sanita' e la regione interessata stipulano una
convenzione redatta sulla, base di uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, avente ad oggetto le misure di sostegno al programma
operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a
carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La convenzione:
a) stabilisce le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti per
l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento;
b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi
per ogni stato di avanzamento e le modalita' della loro verifica da
parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva
riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non
rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il
raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati;
d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell'adozione
nell'attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e le forme di
intervento del Consiglio dei ministri secondo le procedure e le
garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-octies.
Art. 19-quater
(Organismi e commissioni)
1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si
avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale
delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 19-quinquies
(Relazione sugli effetti finanziari)
1. Il Ministro della sanita' riferisce annualmente alle Camere
sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento
agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori
economie, delle misure disciplinate dal presente decreto".