Art. 16
       (Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo
                      30 dicembre 1992, n.502)
  1. Dopo l'articolo 19 del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,
n.502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
                            "Art. 19-bis
      (Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualita'
                        dei servizi sanitari)
  1. E' istituita, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
la  Commissione  nazionale  per  l'accreditamento  e  la qualita' dei
servizi sanitari. Con regolamento adottato su proposta  del  Ministro
della  sanita',  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di organizzazione
e funzionamento della  Commissione,  composta  da  dieci  esperti  di
riconosciuta   competenza   a   livello   nazionale   in  materia  di
organizzazione e programmazione dei  servizi,  economia,  edilizia  e
sicurezza nel settore della sanita'.
  2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano
sanitario  nazionale  e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
per i servizi, sanitari regionali, svolge i seguenti compiti:
a) definisce i requisiti in base ai quali le  regioni  individuano  i
soggetti  abilitati  alla  verifica  del  possesso  dei requisiti per
l'accreditamento delle strutture  pubbliche e private di cui all'art.
8-quater, comma 5;
b) valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture
pubbliche e per le strutture private;
c) esamina i risultati delle attivita'  di  monitoraggio  di  cui  al
comma  3  e  trasmette  annualmente  al Ministro della sanita' e alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull'attivita'
svolta.
  3.  Le  regioni  individuano  le  modalita'  e gli strumenti per la
verifica  della  attuazione      del   modello   di   accreditamento,
trasmettendo annualmente alla Commissione nazionale i risultati della
attivita'  di  monitoraggio  condotta sullo stato di attuazione delle
procedure di accreditamento.
                             Art. 19-ter
 (Federalismo sanitario, patto di stabilita' e interventi a garanzia
 della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale)
  1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti  ai  sensi
dell'articolo  28,  comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, il
Ministro della sanita', sentita  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali,   determina   i   valori   di  riferimento  relativi  alla
utilizzazione dei servizi, ai costi e alla  qualita'  dell'assistenza
anche  in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e
con comparazioni a livello comunitario relativamente  ai  livelli  di
assistenza  sanitaria,  alle  articolazioni  per aree di offerta e ai
parametri per la  valutazione  dell'efficienza,  dell'economicita'  e
della  funzionalita'  della gestione dei servizi sanitari, segnalando
alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
  2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico  dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, procedono ad una ricognizione delle
cause  di  tali  scostamenti  ed  elaborano  programmi  operativi  di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei  Servizi
sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.
  3. Il Ministro della sanita' e la regione interessata stipulano una
convenzione  redatta  sulla,  base  di  uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, avente ad oggetto le  misure  di  sostegno  al  programma
operativo  di  cui  al  comma  2,  i cui eventuali oneri sono posti a
carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale  destinata  al
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo  1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La convenzione:
a) stabilisce le modalita' per  l'erogazione  dei  finanziamenti  per
l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento;
b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi
per  ogni  stato di avanzamento e le modalita' della loro verifica da
parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
c) individua forme di penalizzazione  e  di  graduale  e  progressiva
riduzione  o  dilazione  dei  finanziamenti  per  le  regioni che non
rispettino   gli   impegni   convenzionalmente   assunti    per    il
raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati;
d)   disciplina,   nei   casi   di  inerzia  regionale  nell'adozione
nell'attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e  le  forme  di
intervento  del  Consiglio  dei  ministri  secondo  le procedure e le
garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-octies.
                           Art. 19-quater
                      (Organismi e commissioni)
  1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto  si
avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale
delle  amministrazioni  presso cui operano, senza ulteriori oneri per
la finanza pubblica.
                          Art. 19-quinquies
                (Relazione sugli effetti finanziari)
  1. Il Ministro della  sanita'  riferisce  annualmente  alle  Camere
sull'andamento  della  spesa  sanitaria,  con particolare riferimento
agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e  di  maggiori
economie, delle misure disciplinate dal presente decreto".