Art. 17
(Norme transitorie)
1. I collegi sindacali di cui all'articolo 3-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3,
comma 3, del presente decreto, sono costituiti entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.,e successive
modificazioni. Sino alla loro costituzione, le funzioni di cui al
citato articolo 3-ter sono svolte dai collegi dei revisori in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni.
2. Le procedure per il conferimento degli incarichi di secondo
livello della dirigenza sanitaria con avvisi pubblici gia' pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni sono portate a termine secondo le
norme vigenti.
3. Sono fatti salvi i concorsi per l'accesso al primo livello della
dirigenza sanitaria gia' banditi, nonche' le graduatorie esistenti ed
ancora valide.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BINDI, Ministro della sanita'
AMATO, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
VISCO, Ministro delle finanze
BASSOLINO, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
RONCHI, Ministro dell'ambiente
ZECCHINO, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
TURCO, Ministro per la solidarieta'
sociale
BELLILLO, Ministro per gli affari
regionali
PIAZZA, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO